L.R. Toscana 36/2015
Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 36/2015 modifica la l.r. 40/2005 rinviando vari termini connessi all’integrazione socio-sanitaria e a disposizioni collegate. Le scadenze sono prorogate fino al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2015, a seconda dei casi. È una norma puntuale, oggi sostanzialmente esaurita nei suoi effetti.
Proroga di termini in materia di integrazione socio-sanitaria nella Regione Toscana
Proroga di termini in materia di integrazione socio-sanitaria
La legge regionale Toscana 26 marzo 2015, n. 36 interviene sulla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, prorogando una serie di termini collegati alla disciplina del servizio sanitario regionale e, in particolare, a disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Il provvedimento ha natura essenzialmente temporanea e opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Toscana.
Contenuto delle modifiche
La legge non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma sposta in avanti alcune scadenze già previste dalla l.r. 40/2005. In particolare:
- il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2014 viene differito al 30 giugno 2015 in più disposizioni richiamate;
- il termine originariamente fissato al 31 marzo 2015 viene differito al 30 settembre 2015;
- in alcune ipotesi il termine originariamente fissato al 30 giugno 2015 viene differito al 31 dicembre 2015.
Ambito applicativo delle proroghe
Le modifiche riguardano specificamente:
- il comma 6 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005, per il quale il termine è spostato al 30 giugno 2015;
- il comma 1 dell’articolo 71 novies decies, con proroga del termine condizionale dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015;
- il comma 2 del medesimo articolo, con slittamento dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015;
- il comma 3, con rinvio dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015;
- il comma 4, con proroga del termine indicato nell’alinea dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015;
- il comma 3 dell’articolo 71 vicies, nel quale sia il termine del 31 marzo 2015 sia quello del 30 giugno 2015 sono sostituiti rispettivamente con 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015;
- il comma 4 dell’articolo 71 vicies, dove nei primi due periodi il termine del 31 marzo 2015 diventa 30 settembre 2015;
- il comma 6 dell’articolo 71 vicies, con rinvio dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 30 marzo 2015. Trattandosi di una norma di proroga di termini già scadenzati nel 2015, la sua utilità pratica è oggi esaurita e il provvedimento può considerarsi sostanzialmente deprecato/obsoleto.
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