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Legge

L.R. Toscana 37/2015

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 37/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 27 marzo 2015, n. 37 apporta modifiche finanziarie e settoriali a numerose leggi regionali, aggiornando disciplina di trasporto pubblico, sanità, appalti, non autosufficienza, animali, sostegni economici e varie misure di spesa 2015-2017. Molte disposizioni hanno efficacia limitata a specifici anni o scadenze (2015, 2016, 2017) e diverse misure sono oggi esaurite e quindi obsolete.

Disposizioni finanziarie e modifiche a varie leggi regionali toscane

Disposizioni finanziarie e modifiche a leggi regionali toscane

La legge regionale Toscana n. 37 del 2015 interviene in modo diffuso su più testi legislativi regionali, con aggiornamenti di natura finanziaria, organizzativa e puntuale su singoli interventi. Gran parte delle previsioni riguarda assegnazioni di risorse, proroghe, limiti temporali e contributi riferiti a esercizi ormai conclusi.

Trasporto pubblico locale

Nel settore del trasporto pubblico locale viene disciplinato il passaggio tra gestore uscente e nuovo affidatario per evitare interruzioni del servizio. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva il gestore uscente deve accordarsi con il subentrante sulla quota dei ricavi da riconoscere per i titoli di viaggio già emessi ma utilizzati dal nuovo affidamento. L’accordo deve considerare validità dei titoli, ristoro per la commercializzazione, contabilizzazione dei ricavi, ritiro delle giacenze e fornitura dei nuovi titoli. Le quote di compensazione vanno trasferite entro i termini concordati e comunque entro 60 giorni dal subentro; il saldo finale di cessazione del servizio resta vincolato fino alla comunicazione dell’avvenuto trasferimento e al consenso del gestore subentrante.

Agenzia di promozione economica della Toscana

Per l’APET viene aggiornato il riferimento istituzionale da ICEI al nuovo ente ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Per la nomina del direttore si richiede ora la consultazione di Unioncamere Toscana, ICE ed ENIT; il direttore deve avere non più di 65 anni, laurea magistrale o equivalente e almeno cinque anni di esperienza manageriale o, in alternativa, esperienza quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture comparabili. È abrogato il previgente comma 2 della disciplina sul direttore.

Servizio sanitario regionale e ARS

Per gli organi dell’ambito disciplinato dall’articolo 82 quater si applicano, per quanto non previsto dal capo, le norme regionali sulle nomine e designazioni. Per il direttore dell’ARS si prevede la nomina del Presidente della Giunta regionale con parere vincolante della commissione consiliare competente, da rendere entro 20 giorni. Il direttore deve avere meno di 65 anni, idonea laurea magistrale o equivalente, specifici requisiti scientifici e adeguata esperienza manageriale; l’incarico dura quanto la legislatura, è regolato da contratto di diritto privato ed è esclusivo. Sono dettate regole contributive per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa o fuori ruolo e sono previsti casi di risoluzione anticipata, inclusi grave perdita del conto economico e mancato raggiungimento dei risultati del programma annuale per responsabilità del direttore.

Soggetto aggregatore regionale e appalti

La Regione Toscana è qualificata come soggetto aggregatore regionale e centrale di committenza per la stipula delle convenzioni previste dalla normativa statale richiamata. Per gare relative a energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento ed efficientamento energetico può avvalersi di CET s.c.a.r.l. con modalità definite dalla Giunta. Sono obbligati a rivolgersi al soggetto aggregatore le strutture della Giunta, gli enti e agenzie regionali e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale; enti locali e altre stazioni appaltanti del territorio possono farlo facoltativamente.

Non autosufficienza

In materia di fondo regionale per la non autosufficienza si introduce, in via transitoria e in attesa dei LIVEAS e del relativo finanziamento, la compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni non coperte dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo fasce economiche differenziate disciplinate dagli enti erogatori e con possibili indirizzi della Giunta. È abrogato il precedente comma 2.

Innovazione delle professioni intellettuali

La ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti e per gli altri interventi è demandata a deliberazione della Giunta regionale.

Tutela degli animali

In prima contestazione non si applicano le sanzioni per alcune violazioni sull’identificazione e iscrizione degli animali se il responsabile provvede entro 10 giorni.

Misure finanziarie 2013 e 2014 già concluse

La legge proroga al 31 dicembre 2015 il termine di una misura prevista dalla legge finanziaria 2013, con stanziamento complessivo di 398.000 euro per il triennio 2013-2015. Per gli interventi di sostegno a famiglie e lavoratori in difficoltà vengono ridefiniti importi, platee, scadenze e regime transitorio, con applicazione a soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015 e salvezza delle istanze presentate entro tale data. Sono inoltre aggiornati stanziamenti per il sistema sanitario e per altri interventi finanziari 2014.

Tassa automobilistica per veicoli ultraventennali

Dal 1° gennaio 2015 i veicoli con più di 20 anni e meno di 30 anni dall’anno di fabbricazione sono soggetti alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10%. Le tasse dovute per gennaio e febbraio 2015 possono essere pagate entro il 30 settembre 2015 senza sanzioni e interessi; se già pagata la tassa forfettaria, l’importo è detratto. È abrogata la precedente disciplina regionale.

Infrastrutture ferroviarie, portuali e territoriali

Sono previsti contributi straordinari pluriennali per il raddoppio della linea Pistoia-Lucca e per la darsena Europa del porto di Livorno, con erogazione subordinata a convenzioni o accordi di programma e stanziamenti annuali fino al 2035-2036. Sono inoltre finanziati, con importi una tantum o limitati al 2015, il polo tecnologico di Livorno, il ripristino di un ponte a Pontremoli, nuovi “Punti Ecco Fatto!”, un contributo a Viareggio, interventi sugli impianti sportivi, mobilità ciclopedonale e altre misure territoriali.

Altre misure e chiusura

La legge aggiorna anche il fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale, destinato dalla X legislatura a coprire oneri di provvedimenti consiliari perfezionati nell’esercizio successivo. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

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