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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18536/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalle domande di numerosi medici, o dei loro aventi causa, per ottenere il risarcimento del danno da mancata, tardiva o incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica iniziati prima dell’a.a. 1991/1992. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto, individuando il dies a quo del termine decennale nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione e di risarcimento del danno da omesso recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della corretta trasposizione delle direttive; hanno richiamato la giurisprudenza UE (tra cui Emmot e Iaia) e hanno chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul dies a quo della prescrizione. Uno dei gruppi di ricorrenti ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per non avere proposto istanza di decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per i ricorrenti che non avevano presentato istanza di decisione, essendo la loro posizione trattata come litisconsorzio facoltativo e quindi processualmente autonoma. Quanto al ricorrente principale che aveva chiesto la decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la censura sulla decorrenza della prescrizione investiva una questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: il diritto risarcitorio per tardiva attuazione delle direttive mediche si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. La Corte ha inoltre escluso l’incidenza delle argomentazioni sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sulla legittimazione passiva, sulla giurisprudenza unionale evocata e sull’art. 4, comma 43, l. n. 183/2011. Ha condannato il ricorrente principale al pagamento di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende e ha disposto il contributo unificato aggiuntivo, oltre a compensare le spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è già stata decisa dalla Corte in modo conforme a un orientamento consolidato e non sono offerti argomenti idonei a mutarlo

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione anticipata del ricorso; la Corte richiama la disciplina anche per l’estinzione dei ricorsi dei litisconsorti facoltativi che non abbiano chiesto la decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio nei casi previsti dalla disciplina richiamata

  • art. 332 c.p.c.

    per i litisconsorti facoltativi non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione quando l’impugnazione è ormai preclusa per essi

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi dei litisconsorti facoltativi possono essere trattati nel medesimo procedimento pur restando distinti processualmente

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte interpreta l’art. 380-bis, terzo comma, nel senso che, se il giudizio è definito conformemente alla proposta, può applicarsi anche la sanzione di cui al quarto comma, quale misura a favore della collettività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 2934 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per contestare la prescrizione, ma la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 2935 c.c.

    è richiamato dal ricorrente sul tema della decorrenza della prescrizione, ma la Corte conferma l’orientamento consolidato sul dies a quo

  • art. 2938 c.c.

    è richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva

  • art. 2947 c.c.

    richiamato per effetto dell’art. 4, comma 43, l. n. 183/2011, nel senso che la prescrizione del danno da mancato recepimento soggiace alla disciplina del termine previsto per il risarcimento del danno

  • art. 252 disp. att. c.c.

    viene richiamato per l’applicazione del nuovo termine prescrizionale ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma

  • art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011

    può incidere sulla durata del termine di prescrizione, ma non sul suo dies a quo, che resta quello già individuato dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo per gli altri aventi diritto

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    è il quadro normativo interno di recepimento richiamato dalla Corte per delimitare i soggetti rimasti scoperti dall’adeguamento

  • d.lgs. n. 368 del 1999

    ha introdotto un diverso regime economico per le scuole di specializzazione, applicabile solo ai corsi successivi secondo i differimenti legislativi

Massime di principio

  • Nel caso di domanda risarcitoria da tardiva o incompleta attuazione di direttive comunitarie, il dies a quo della prescrizione può essere individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto ragionevole certezza del definitivo inadempimento statale, anche per effetto di una legge nazionale che colmi solo parzialmente la lacuna.
  • La decorrenza della prescrizione non è esclusa dal fatto che il creditore invochi incertezza su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva, quando tali profili non impediscano di percepire la cristallizzazione della lesione e di compiere atti interruttivi, anche stragiudiziali.
  • L’art. 360-bis n. 1 c.p.c. rende inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già ripetutamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a indurre un revirement.
  • La normativa sopravvenuta che ridetermina o riconosce parzialmente il diritto non sposta necessariamente il dies a quo della prescrizione; può, semmai, incidere sulla durata del termine applicabile secondo le regole intertemporali.
  • Nei procedimenti con litisconsorti facoltativi, la scelta di uno o più ricorrenti di non insistere nella decisione non produce automaticamente effetti sugli altri, la cui posizione resta autonoma ai fini della definizione del giudizio.
  • La sanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. può essere applicata anche quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., avendo natura pubblicistica e non essendo subordinata alla soccombenza con spese della controparte costituita.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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