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Circolare

Circolare numero 122 del 28-07-2017

L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017. 1. Introduzione nuova aliquota contributiva 2. Soggetti interessati ed esclusi 3. Massimale annuo della base contributiva 4. Adempimenti procedurali e versamenti 5. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’introduzione, per effetto della legge n. 81/2017, di un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per alcuni iscritti alla Gestione Separata, in particolare per i soggetti che possono accedere alla DIS-COLL. Sono indicati i soggetti interessati ed esclusi, le aliquote complessive applicabili, il massimale di reddito 2017, nonché le scadenze operative per versamenti e denunce Uniemens. Vengono infine fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di un nuovo conto CO.GE. per la registrazione del contributo aggiuntivo.

Nuova aliquota contributiva dello 0,51% per la Gestione Separata dal 1° luglio 2017

Nuova aliquota contributiva dello 0,51% per la Gestione Separata dal 1° luglio 2017

La circolare dà attuazione alle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 in materia di contribuzione dovuta alla Gestione Separata. In particolare, chiarisce l’applicazione di una nuova aliquota aggiuntiva dello 0,51% collegata alla tutela DIS-COLL e definisce i soggetti interessati, le esclusioni, le aliquote complessive, le modalità di versamento e le istruzioni contabili.

Quadro normativo e decorrenza

La legge n. 81/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2017, n. 135, interviene sull’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL è riconosciuta anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio per gli eventi di disoccupazione verificatisi dalla stessa data. Per questi soggetti, nonché per i collaboratori e per amministratori e sindaci indicati dalla norma, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51%.

Soggetti interessati

La variazione riguarda i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata che siano:

  • privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
  • non pensionati;
  • non titolari di partita IVA.

I compensi interessati sono quelli derivanti da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno e borsa di studio.

Soggetti esclusi dall’aumento dello 0,51%

Restano esclusi dall’incremento contributivo alcuni compensi specificamente elencati dalla circolare, e in tali casi non si applica l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL. In particolare, sono esclusi:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di enti locali ai sensi del D.M. 25.5.2001;
  • venditori porta a porta;
  • rapporti occasionali autonomi ex art. 44 della legge n. 326/2003;
  • associati in partecipazione non ancora cessati;
  • medici in formazione specialistica.

Aliquote contributive applicabili

L’aliquota aggiuntiva dello 0,51% si somma alle aliquote già vigenti:

  • 32,00% per IVS;
  • 0,50% per maternità, assegni al nucleo familiare, malattia e relative tutele;
  • 0,22% previsto dalla normativa finanziaria 2007.

Ne deriva, per i rapporti interessati, un’aliquota complessiva del 33,23%. La circolare riporta inoltre che per alcune fattispecie escluse dall’incremento la contribuzione totale rimane al 32,72%.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente resta invariata nella misura di un terzo e due terzi rispettivamente.

Massimale di reddito

Le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo della base contributiva previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2017 il massimale indicato è pari a 100.324,00 euro.

Adempimenti, versamenti e denunce

L’aliquota complessiva del 33,23% si applica ai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per effetto della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, gli adempimenti connessi alla variazione dell’aliquota possono essere effettuati entro il terzo mese successivo all’emanazione delle istruzioni applicative.

Per i soli soggetti interessati all’aumento, i contributi relativi ai compensi di luglio, agosto e settembre 2017 potevano essere versati entro il 16 ottobre 2017 senza sanzioni civili. Il versamento deve essere effettuato compilando un rigo per ciascun periodo interessato e utilizzando la causale CXX. Per i soggetti esclusi si seguono le regole ordinarie.

Quanto al flusso Uniemens, nella denuncia devono essere indicate le aliquote di competenza secondo la tabella riportata in circolare. La presentazione delle denunce relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017 poteva essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, il contributo aggiuntivo dello 0,51% è registrato in un nuovo conto CO.GE. denominato PAR21116, con descrizione "Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell’articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017".

Il versamento avviene tramite modello F24 con causale CXX e genera una prima registrazione nel conto CO.GE. PAR52010, "Riscossioni contributi art. 2, comma 26, legge 335/95", in attesa di imputazione definitiva. La successiva ripartizione della riscossione e l’attribuzione al nuovo conto PAR21116 sono effettuate dalla gestione amministrativa competente della Gestione Separata.

La circolare richiama infine la variazione al piano dei conti allegata, contenente il dettaglio del nuovo conto istituito.

Punti principali

Introduzione della nuova aliquota contributiva

La legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2017, un contributo aggiuntivo dello 0,51% per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto alla DIS-COLL, nonché per amministratori e sindaci iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Soggetti interessati ed esclusi

Sono interessati i soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore, collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto e occasionali, e attività di dottorato/assegno/borsa di studio. Restano esclusi dall’aumento alcuni compensi specificamente indicati: componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, venditori porta a porta, rapporti occasionali autonomi, associati in partecipazione non ancora cessati e medici in formazione specialistica.

Aliquote contributive complessive

L’aliquota dello 0,51% si aggiunge alle aliquote già vigenti pari a 32,00%, 0,50% e 0,22%. Per i rapporti interessati l’aliquota complessiva raggiunge il 33,23%; per le fattispecie escluse dalla DIS-COLL l’aliquota resta pari al 32,72%.

Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote si applicano ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per il 2017 è pari a 100.324,00 euro.

Adempimenti, versamenti e Uniemens

L’aliquota del 33,23% opera sui compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. I contributi relativi ai compensi di luglio, agosto e settembre 2017 per i soli soggetti interessati all’aumento potevano essere versati entro il 16 ottobre 2017 senza sanzioni civili. Nella denuncia Uniemens devono essere indicate le aliquote corrette; la trasmissione delle denunce relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017 poteva avvenire entro il 31 ottobre 2017. Per i contributi dei soggetti esclusi si applicano le regole ordinarie.

Istruzioni contabili

Il contributo aggiuntivo dello 0,51% è imputato al nuovo conto CO.GE. PAR21116, denominato "Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell’articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017". Il versamento avviene con modello F24, causale CXX, con iniziale registrazione nel conto PAR52010 e successiva ripartizione al nuovo conto da parte della gestione separata.

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