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Circolare

Circolare numero 36 del 25-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la contribuzione IVS dovuta per il 2005 da artigiani ed esercenti attività commerciali, con indicazione del minimale di reddito, delle aliquote applicabili, del massimale, delle regole per il contributo a saldo e per i collaboratori familiari. Riporta inoltre il contributo maternità, le agevolazioni per gli over 65 già pensionati e le scadenze e modalità di pagamento tramite F24.

Contribuzione 2005 per artigiani ed esercenti attività commerciali

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2005

La circolare definisce la disciplina contributiva dovuta per il 2005 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni INPS. Vengono indicati il minimale di reddito, le aliquote IVS, il massimale, le regole per il contributo a saldo, le agevolazioni contributive e le scadenze di versamento.

Misura del contributo IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2005 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a 13.133,00 euro. Tale importo deriva dal minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2005, pari a 39,94 euro, moltiplicato per 312 e aumentato di 671,39 euro.

Le aliquote applicabili sul minimale sono distinte per categoria e per età del collaboratore:

  • Artigiani: 17,20% per titolari di qualunque età e collaboratori con età superiore a 21 anni; 14,20% per collaboratori non superiori a 21 anni.
  • Commercianti: 17,59% per titolari di qualunque età e collaboratori con età superiore a 21 anni; 14,59% per collaboratori non superiori a 21 anni.

La circolare precisa che tali aliquote derivano dagli incrementi previsti dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Per i commercianti, le aliquote comprendono anche gli aumenti previsti dall’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996 e l’aliquota dello 0,09% di cui all’art. 72 della legge n. 448/2001, con il rinvio normativo richiamato in nota.

In base a tali aliquote, il contributo minimo annuo è pari a:

  • Artigiani: 2.258,88 euro per titolari e collaboratori oltre 21 anni; 1.864,89 euro per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti: 2.310,09 euro per titolari e collaboratori oltre 21 anni; 1.916,10 euro per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno solare, gli importi sono rapportati a mese. I contributi minimi mensili sono quindi:

  • Artigiani: 188,24 euro e 155,41 euro.
  • Commercianti: 192,51 euro e 159,68 euro.

La circolare evidenzia che i redditi e i relativi contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per il 2005 è dovuto anche sulla parte di reddito d’impresa eccedente il minimale di 13.133,00 euro, con riferimento ai redditi prodotti nel 2004. Le aliquote variano in base alla fascia reddituale.

Per gli artigiani:

  • 17,20% sulla quota di reddito superiore a 13.133,00 euro e fino a 38.641,00 euro.
  • 18,20% sulla quota di reddito superiore a 38.641,00 euro e fino al massimale di 64.402,00 euro.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono ridotte a 14,20% e 15,20%.

Per i commercianti:

  • 17,59% sulla quota di reddito superiore a 13.133,00 euro e fino a 38.641,00 euro.
  • 18,59% sulla quota di reddito superiore a 38.641,00 euro e fino al massimale di 64.402,00 euro.

Per i collaboratori fino a 21 anni, le aliquote sono ridotte a 14,59% e 15,59%.

La circolare richiama inoltre il differimento, disposto dalla legge finanziaria 2005, dell’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09% istituita ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Reddito imponibile massimo e limiti individuali

Per il 2005 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 64.402,00 euro, calcolato come 38.641,00 euro più 25.761,00 euro. Le aliquote applicabili sono quelle richiamate per la fascia superiore di reddito.

Il contributo massimo annuo risulta pari a:

  • Artigiani: 11.334,75 euro per titolari e collaboratori oltre 21 anni; 9.402,69 euro per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti: 11.585,92 euro per titolari e collaboratori oltre 21 anni; 9.653,86 euro per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno, il massimale deve essere rapportato a mese. I massimali mensili sono:

  • Artigiani: 944,56 euro per le aliquote ordinarie; 783,56 euro per le aliquote ridotte.
  • Commercianti: 965,49 euro per le aliquote ordinarie; 804,49 euro per le aliquote ridotte.

Si tratta di limiti individuali riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non di massimali globali dell’impresa stessa.

La circolare precisa inoltre che tali limiti riguardano soltanto gli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2005 è pari a 84.049,00 euro e non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo

La contribuzione IVS degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge n. 438/1992, è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non più soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione. Inoltre, essa è riferita ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.

Per i contributi relativi al 2005, il riferimento è dunque ai redditi 2005, da denunciare al fisco nel 2006. Se la somma dei contributi versati sul minimale e di quelli a conguaglio è inferiore al dovuto sulla totalità del reddito d’impresa 2005, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per l’imponibile contributivo la circolare rinvia alle disposizioni generali sul reddito d’impresa contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati distinguendo tra due ipotesi.

  • Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
  • Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può comunque superare il 49% del reddito globale dell’impresa. I contributi del titolare e dei collaboratori vanno calcolati sulla base della quota attribuita a ciascuno.

Contributo per le prestazioni di maternità e casi particolari

Il contributo per le prestazioni di maternità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni, è fissato nella misura di 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

La circolare segnala che nei moduli di pagamento in corso di emissione tale importo è stato sommato ai contributi IVS sul minimale.

Per gli affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti, non si applica il minimale annuo di reddito. Essi sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo dovuto per maternità pari a 0,62 euro mensili.

Agevolazioni contributive

Anche per il 2005 continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali che abbiano più di 65 anni e siano già pensionati presso le gestioni INPS.

La circolare richiama, per i criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto all’agevolazione, le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 63 del 17 marzo 1998, n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 175 del 29 luglio 1998.

Termini e modalità di pagamento

Per l’esercizio 2005 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono effettuare i versamenti tramite modello F24.

Le scadenze per i contributi dovuti sul minimale sono:

  • 16 maggio 2005
  • 16 agosto 2005
  • 16 novembre 2005
  • 16 febbraio 2006

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005, vanno invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare, quindi, disciplina in modo unitario gli adempimenti contributivi per l’anno 2005, distinguendo tra contribuzione sul minimale, contribuzione eccedente, contributo maternità, agevolazioni e termini di versamento.

Punti principali

Misura del contributo IVS sul minimale

Per il 2005 il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS è pari a 13.133,00 euro. Le aliquote sul minimale sono: artigiani 17,20% per titolari e collaboratori oltre 21 anni e 14,20% per collaboratori fino a 21 anni; commercianti 17,59% per titolari e collaboratori oltre 21 anni e 14,59% per collaboratori fino a 21 anni. Il contributo minimo annuo è pari a 2.258,88 euro e 1.864,89 euro per gli artigiani, 2.310,09 euro e 1.916,10 euro per i commercianti; per periodi inferiori all’anno gli importi sono rapportati a mese.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Per la quota di reddito d’impresa eccedente 13.133,00 euro, il contributo 2005 si applica su redditi prodotti nel 2004 con aliquote differenziate fino a 38.641,00 euro e oltre tale soglia fino al massimale di 64.402,00 euro. Per gli artigiani le aliquote sono 17,20% e 18,20%; per i commercianti 17,59% e 18,59%; per i collaboratori under 21 le aliquote sono ridotte rispettivamente a 14,20% e 15,20% e a 14,59% e 15,59%. Il massimale annuo è 64.402,00 euro per gli iscritti ante 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 il massimale è 84.049,00 euro e non è frazionabile mensilmente.

Contributo a saldo e redditi d’impresa

La circolare precisa che il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito all’anno di produzione del reddito. Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze non copre quanto dovuto sul reddito 2005, è dovuto un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Collaboratori familiari e ripartizione del reddito

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori vanno calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito denunciato, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi vanno poi calcolati sulla quota attribuita a ciascuno.

Contributo per maternità e casi particolari

Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento in emissione esso è stato sommato alla contribuzione IVS sul minimale. Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo i contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Agevolazione per over 65 già pensionati

Anche per il 2005 continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni INPS. La circolare richiama i precedenti chiarimenti delle circolari n. 63 del 17 marzo 1998, n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 175 del 29 luglio 1998 per l’individuazione dei soggetti aventi diritto.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati tramite modello F24. Le quattro rate dei contributi sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2005 e 16 febbraio 2006. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005, vanno pagati entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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