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Circolare

Circolare numero 34 del 23-2-2005

SOMMARIO: Pubblicazione, in allegato, del D.M. 17 gennaio 2005 (G.U. del 28 gennaio 2005, n. 22) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale - Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative - Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2005.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti nel 2005 per lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia, nonché per alcune assicurazioni non coperte da convenzioni. Precisa il perimetro di applicazione rispetto agli Stati UE, SEE, Svizzera e ai principali accordi bilaterali, indica le regole di determinazione e arrotondamento delle retribuzioni imponibili e disciplina la regolarizzazione per le aziende che, nel mese di gennaio 2005, abbiano applicato criteri difformi.

retribuzioni convenzionali per l'anno 2005 e regolarizzazioni contributive

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2005

La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali determinate dal D.M. 17 gennaio 2005, da utilizzare come base di calcolo contributiva per l'anno 2005 in relazione ai lavoratori italiani operanti all'estero. Il documento chiarisce l'ambito territoriale di applicazione della disciplina, i rapporti con gli accordi internazionali di sicurezza sociale e le modalità di determinazione, arrotondamento e regolarizzazione delle basi imponibili.

Ambito di applicazione

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che la legge n. 398/1987 non coincide con il perimetro degli Stati membri della Comunità europea e richiama, in particolare, i Paesi dell'UE, compresi i dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004.

A seguito dell'adesione della Slovenia all'Unione europea:

  • la convenzione italo-slovena del 7 luglio 1997 risulta sospesa dal 1° maggio 2004;
  • i rapporti con la Slovenia sono regolati dalla normativa comunitaria;
  • le proroghe dei distacchi già richieste prima dell'adesione della Slovenia si concludono invece in base alla convenzione preesistente, secondo quanto concordato dalle Autorità italiana e slovena.

La circolare esclude inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 i Paesi aderenti all'accordo SEE, per i quali continua ad applicarsi la normativa comunitaria, con riferimento a Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Quanto alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa resta di fatto applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Per la Svizzera, dal 1° giugno 2002 è in vigore l'accordo tra Comunità europea, Stati membri e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone; per effetto delle norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Di conseguenza, nel distacco di lavoratori italiani in Svizzera non trovano applicazione né i precedenti accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987: la contribuzione va calcolata sulle retribuzioni effettive, secondo il regime di sicurezza sociale italiano.

Funzione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono il parametro per:

  • la liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
  • le prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

La circolare ribadisce che tali retribuzioni valgono per i lavoratori in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale, per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali per le assicurazioni minori non disciplinate dalle convenzioni.

Determinazione della retribuzione imponibile

Per i lavoratori soggetti a fasce di retribuzione, l'art. 2 del D.M. 17 gennaio 2005 stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile va determinata confrontando la fascia convenzionale con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Ai fini dell'applicazione di tale regola, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento mensile ottenuto dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell'indennità estero.

I valori convenzionali possono essere riproporzionati in ragione di 26 giornate nei casi di:

  • assunzione;
  • risoluzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento da o per l'estero nel corso del mese.

I valori riportati nelle tabelle sono espressi in euro e devono essere arrotondati all'unità di euro ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

La circolare richiama inoltre:

  • l'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 e del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR;
  • l'applicazione del sistema convenzionale anche all'indennità sostitutiva del preavviso;
  • le modalità di calcolo della contribuzione, rinviando al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

TabelIe retributive 2005

Le tabelle retributive allegate al decreto ministeriale non presentano novità di impostazione rispetto all'anno precedente. Sono costruite con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di omogeneità.

Regolarizzazione dei periodi di gennaio 2005

Le aziende che, per il mese di gennaio 2005, abbiano operato in difformità dalle istruzioni contenute nella circolare possono regolarizzare la posizione contributiva ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In sede di compilazione del modello DM 10/2, le aziende devono:

  • calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2005 e quelle assoggettate a contribuzione per gennaio 2005;
  • portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione le differenze così determinate;
  • calcolare i contributi sui totali ottenuti applicando le aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti nei relativi periodi di paga.

La circolare si chiude con il richiamo agli allegati contenenti il decreto ministeriale e le tabelle retributive per il 2005.

Punti principali

Ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali 2005, determinate dal D.M. 17 gennaio 2005, si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi parziali eventualmente esistenti. La circolare chiarisce che la legge n. 398/1987 ha un ambito territoriale diverso da quello degli Stati membri della Comunità europea e richiama inoltre l'esclusione dei Paesi aderenti all'accordo SEE e il regime specifico della Svizzera, per la quale dal 1° giugno 2002 si applicano i regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Paesi e accordi richiamati

Sono richiamati gli Stati UE, inclusi i dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004, con conseguente sospensione della convenzione italo-slovena dal 1° maggio 2004 e applicazione della disciplina comunitaria nei rapporti con la Slovenia. Restano citati come accordi di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari quelli con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Croazia. La Convenzione europea di sicurezza sociale resta sostanzialmente applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Funzione e criteri di calcolo delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia convenzionale con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Per 'retribuzione nazionale' deve intendersi il trattamento mensile ottenuto dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.

Modalità applicative, divisibilità e arrotondamenti

I valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimenti da e per l'estero nel corso del mese. I valori della tabella sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998. La circolare richiama inoltre l'applicazione del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 e precisa che anche l'indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata al sistema convenzionale.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2005

Le aziende che per il mese di gennaio 2005 abbiano applicato criteri difformi possono regolarizzare i periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. In sede di DM 10/2, le aziende devono calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore dal 1° gennaio 2005 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, quindi sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese della regolarizzazione e determinare i contributi sui totali risultanti secondo le aliquote vigenti per settore e periodo di paga.

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