Circolare numero 38 del 3-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto della riclassificazione delle zone svantaggiate prevista dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 e richiamata dall’art. 2 del D.lgs. n. 146/1997, i codici "zona tariffaria" introdotti con la circolare n. 56/2001 non devono più essere usati nelle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico a partire dal 1° trimestre 2005. Tali codici restano utilizzabili solo per denunce tardive o di variazione riferite agli anni 2001-2004. La circolare fornisce inoltre la tabella dei codici zona tariffaria da utilizzare per la competenza 2005.
Riclassificazione delle zone svantaggiate e compilazione DMAG-Unico competenza 2005
Riclassificazione delle zone svantaggiate e codici DMAG-Unico per il 2005
La circolare disciplina gli effetti della riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni contributive per le aziende agricole che occupano operai a tempo determinato e indeterminato. In particolare, chiarisce l’utilizzo dei codici "zona tariffaria" nelle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico a partire dalla competenza del 1° trimestre 2005.
Quadro normativo e richiamo alle istruzioni precedenti
La nota si inserisce nell’ambito dell’art. 2 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, che ha previsto il riordino dei territori interessati dalle agevolazioni. Viene richiamata la precedente circolare 9 marzo 2001, n. 56, che aveva fornito alle aziende agricole le istruzioni operative per attribuire correttamente le agevolazioni contributive nei territori oggetto di riordino e aveva istituito specifici codici "zona tariffaria" per identificarli.
Effetti temporali del riordino
La circolare evidenzia che, secondo la delibera CIPE, gli effetti economici delle agevolazioni per i territori riclassificati erano destinati a esplicarsi in modo scaglionato nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annuali pari al 25% in aumento o in diminuzione rispetto ai livelli vigenti nel 2000. Da ciò deriva che, con riferimento alle dichiarazioni trimestrali di competenza 2005, i codici introdotti dalla circolare n. 56/2001 non sono più utilizzabili per le denunce ordinarie.
Regola sull’utilizzo dei codici "zona tariffaria"
A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali di competenza del 1° trimestre 2005, i codici "zona tariffaria" previsti dalla circolare n. 56/2001 devono essere dismessi nella compilazione ordinaria dei DMAG-Unico. Essi possono ancora essere impiegati solo in casi residui, vale a dire per la trasmissione o la presentazione di denunce trimestrali tardive e/o di variazione relative agli anni 2001-2004, limitatamente alle aziende agricole ubicate nei territori riclassificati.
Codici validi per la competenza 2005
Per i modelli DMAG-Unico da presentare alle scadenze di legge a partire dal 1° trimestre 2005, la circolare riporta la seguente tabella di codici zona tariffaria:
- 01: territori normali del Centro/Nord, ex fiscalizzato nord;
- 02: territori svantaggiati del Sud, ex territori ob. 1 regolamento CE, compresi Abruzzo e Molise;
- 03: aree svantaggiate, ex svantaggiato Nord;
- 04: aree svantaggiate, ex svantaggiato Sud;
- 05: territori montani.
La comunicazione ha quindi funzione prevalentemente operativa: aggiorna la codifica applicabile ai DMAG-Unico dal 2005 e delimita l’uso dei codici previgenti alle sole ipotesi di regolarizzazione o variazione di annualità pregresse.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare riguarda l’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, con riferimento alla riclassificazione delle zone svantaggiate disposta dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. L’obiettivo è fornire istruzioni alle aziende agricole che presentano le dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico, in particolare per la corretta individuazione dei codici da utilizzare per la competenza 2005.
Superamento dei codici "zona tariffaria" della circolare n. 56/2001
La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare 9 marzo 2001, n. 56, che aveva introdotto appositi codici "zona tariffaria" per identificare i territori oggetto di riordino. Poiché la delibera CIPE prevedeva un’efficacia economica scaglionata nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o riduzioni del 25% annuo rispetto ai valori vigenti nel 2000, dal 1° trimestre 2005 tali codici non devono più essere utilizzati nelle denunce correnti.
Utilizzo residuale dei codici per annualità pregresse
I codici "zona tariffaria" restano ammessi soltanto per la trasmissione o presentazione di denunce trimestrali tardive e/o di variazione relative agli anni 2001-2004, da parte delle aziende agricole ubicate nei territori riclassificati. La facoltà è quindi limitata a situazioni riferite a periodi precedenti alla competenza 2005.
Codici da utilizzare per i DMAG-Unico competenza 2005
Per le dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico da presentare alle scadenze di legge a partire dal 1° trimestre 2005, la circolare riepiloga i codici zona tariffaria validi: 01 per i territori normali del Centro/Nord (ex fiscalizzato nord); 02 per i territori svantaggiati del Sud (ex territori ob. 1 regolamento CE, compreso Abruzzo e Molise); 03 per le aree svantaggiate/ex svantaggiato Nord; 04 per le aree svantaggiate/ex svantaggiato Sud; 05 per i territori montani.
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