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Circolare

Circolare numero 38 del 3-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della riclassificazione delle zone svantaggiate prevista dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 e richiamata dall’art. 2 del D.lgs. n. 146/1997, i codici "zona tariffaria" introdotti con la circolare n. 56/2001 non devono più essere usati nelle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico a partire dal 1° trimestre 2005. Tali codici restano utilizzabili solo per denunce tardive o di variazione riferite agli anni 2001-2004. La circolare fornisce inoltre la tabella dei codici zona tariffaria da utilizzare per la competenza 2005.

Riclassificazione delle zone svantaggiate e compilazione DMAG-Unico competenza 2005

Riclassificazione delle zone svantaggiate e codici DMAG-Unico per il 2005

La circolare disciplina gli effetti della riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni contributive per le aziende agricole che occupano operai a tempo determinato e indeterminato. In particolare, chiarisce l’utilizzo dei codici "zona tariffaria" nelle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico a partire dalla competenza del 1° trimestre 2005.

Quadro normativo e richiamo alle istruzioni precedenti

La nota si inserisce nell’ambito dell’art. 2 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, che ha previsto il riordino dei territori interessati dalle agevolazioni. Viene richiamata la precedente circolare 9 marzo 2001, n. 56, che aveva fornito alle aziende agricole le istruzioni operative per attribuire correttamente le agevolazioni contributive nei territori oggetto di riordino e aveva istituito specifici codici "zona tariffaria" per identificarli.

Effetti temporali del riordino

La circolare evidenzia che, secondo la delibera CIPE, gli effetti economici delle agevolazioni per i territori riclassificati erano destinati a esplicarsi in modo scaglionato nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annuali pari al 25% in aumento o in diminuzione rispetto ai livelli vigenti nel 2000. Da ciò deriva che, con riferimento alle dichiarazioni trimestrali di competenza 2005, i codici introdotti dalla circolare n. 56/2001 non sono più utilizzabili per le denunce ordinarie.

Regola sull’utilizzo dei codici "zona tariffaria"

A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali di competenza del 1° trimestre 2005, i codici "zona tariffaria" previsti dalla circolare n. 56/2001 devono essere dismessi nella compilazione ordinaria dei DMAG-Unico. Essi possono ancora essere impiegati solo in casi residui, vale a dire per la trasmissione o la presentazione di denunce trimestrali tardive e/o di variazione relative agli anni 2001-2004, limitatamente alle aziende agricole ubicate nei territori riclassificati.

Codici validi per la competenza 2005

Per i modelli DMAG-Unico da presentare alle scadenze di legge a partire dal 1° trimestre 2005, la circolare riporta la seguente tabella di codici zona tariffaria:

  • 01: territori normali del Centro/Nord, ex fiscalizzato nord;
  • 02: territori svantaggiati del Sud, ex territori ob. 1 regolamento CE, compresi Abruzzo e Molise;
  • 03: aree svantaggiate, ex svantaggiato Nord;
  • 04: aree svantaggiate, ex svantaggiato Sud;
  • 05: territori montani.

La comunicazione ha quindi funzione prevalentemente operativa: aggiorna la codifica applicabile ai DMAG-Unico dal 2005 e delimita l’uso dei codici previgenti alle sole ipotesi di regolarizzazione o variazione di annualità pregresse.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare riguarda l’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, con riferimento alla riclassificazione delle zone svantaggiate disposta dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. L’obiettivo è fornire istruzioni alle aziende agricole che presentano le dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico, in particolare per la corretta individuazione dei codici da utilizzare per la competenza 2005.

Superamento dei codici "zona tariffaria" della circolare n. 56/2001

La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare 9 marzo 2001, n. 56, che aveva introdotto appositi codici "zona tariffaria" per identificare i territori oggetto di riordino. Poiché la delibera CIPE prevedeva un’efficacia economica scaglionata nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o riduzioni del 25% annuo rispetto ai valori vigenti nel 2000, dal 1° trimestre 2005 tali codici non devono più essere utilizzati nelle denunce correnti.

Utilizzo residuale dei codici per annualità pregresse

I codici "zona tariffaria" restano ammessi soltanto per la trasmissione o presentazione di denunce trimestrali tardive e/o di variazione relative agli anni 2001-2004, da parte delle aziende agricole ubicate nei territori riclassificati. La facoltà è quindi limitata a situazioni riferite a periodi precedenti alla competenza 2005.

Codici da utilizzare per i DMAG-Unico competenza 2005

Per le dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico da presentare alle scadenze di legge a partire dal 1° trimestre 2005, la circolare riepiloga i codici zona tariffaria validi: 01 per i territori normali del Centro/Nord (ex fiscalizzato nord); 02 per i territori svantaggiati del Sud (ex territori ob. 1 regolamento CE, compreso Abruzzo e Molise); 03 per le aree svantaggiate/ex svantaggiato Nord; 04 per le aree svantaggiate/ex svantaggiato Sud; 05 per i territori montani.

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