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Circolare

Circolare numero 35 del 24-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS chiarisce che l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, già previsto dal d.lgs. n. 207/1996, è esteso anche a chi maturi i requisiti tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, in base all’art. 1, comma 272, della legge n. 311/2004. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2008. Viene inoltre precisato che il beneficio non spetta a chi cessa l’attività entro dicembre 2004 e perfeziona i requisiti solo negli anni successivi; le strutture periferiche devono distinguere con attenzione tra le domande riferite al precedente regime 2002-2004 e quelle relative al nuovo periodo 2005-2007.

Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007

Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo 2005-2007

La circolare INPS n. 35 del 24 febbraio 2005 dà attuazione all’art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, estendendo l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che maturano i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007. La disciplina si inserisce nel quadro già definito dal d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e dalle successive estensioni normative.

Ambito soggettivo del beneficio

Il beneficio originario era stato istituito per gli esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa, anche se abbinata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per chi svolge attività commerciale su aree pubbliche. La normativa successiva aveva già ampliato la platea ai soggetti che svolgono attività di agente o rappresentante di commercio e agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande. La circolare richiama inoltre l’estensione operata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004.

Requisiti e periodo di maturazione

Per accedere all’indennizzo nel nuovo periodo agevolato, il soggetto deve cessare definitivamente l’attività tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e possedere, nello stesso arco temporale, i requisiti e le condizioni indicati ai punti 3 e 4 della circolare INPS n. 20 del 21 gennaio 2002. La circolare sottolinea che il diritto non sussiste per chi cessa l’attività entro dicembre 2004 e perfeziona i requisiti solo negli anni 2005, 2006 o 2007.

Termini di presentazione della domanda

Le domande per ottenere l’indennizzo relativo al periodo 2005-2007 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2008. Le strutture periferiche sono invitate a prestare particolare attenzione alle domande presentate entro il 31 gennaio 2005, che vanno distinte tra quelle riferite al regime precedente, applicabile a chi ha maturato tutti i requisiti nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, e quelle concernenti il nuovo beneficio, per il quale i requisiti devono risultare perfezionati nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007.

Rinvio alle istruzioni precedenti

Per tutti gli ulteriori profili applicativi, la circolare non introduce una disciplina autonoma ma rinvia integralmente alla circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e alla circolare n. 159 del 16 dicembre 2004, che restano il riferimento per la gestione operativa dell’istituto.

Punti principali

Estensione dell’indennizzo per il triennio 2005-2007

L’art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, disciplinato dall’art. 1 del d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto con le medesime modalità anche ai soggetti che possiedano i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

Termine per la presentazione delle domande

Gli aventi diritto devono presentare la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008. La circolare richiama l’attenzione delle sedi periferiche sulle istanze presentate entro il 31 gennaio 2005, che devono essere correttamente ricondotte al regime applicabile in base al periodo di maturazione dei requisiti.

Soggetti destinatari e precedenti estensioni normative

Il beneficio originario del d.lgs. n. 207/1996 riguardava gli esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa, anche con somministrazione di alimenti e bevande, ovvero attività commerciale su aree pubbliche. La legge n. 449/1997 lo ha esteso agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande; la legge n. 448/2001 ha poi riconosciuto il diritto anche a chi maturasse i requisiti nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004.

Condizione di accesso e esclusione specifica

Per il periodo 2005-2007 l’indennizzo spetta solo a chi cessa l’attività in tale arco temporale e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni richiamati ai punti 3 e 4 della circolare INPS n. 20 del 21 gennaio 2002, sempre nel medesimo periodo. Non spetta, invece, ai soggetti che cessano l’attività entro dicembre 2004 e perfezionano gli altri requisiti negli anni 2005, 2006 o 2007.

Rinvio alla disciplina precedente

Per tutti gli ulteriori aspetti applicativi della disciplina, la circolare rinvia integralmente alla circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e alla circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.

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