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Circolare

Circolare numero 33 del 21-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° maggio 2004, per i rapporti con i dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea si applica la normativa comunitaria di sicurezza sociale, con conseguente disapplicazione della legge n. 398/1987 per i lavoratori italiani occupati nei Paesi neocomunitari. Vengono illustrati il regime transitorio sull’accesso al mercato del lavoro, le eccezioni, le modalità di ingresso, nonché il trattamento previdenziale dei lavoratori distaccati in Italia o all’estero, con particolare rilievo al modello E101 e alle regolarizzazioni contributive pregresse.

Adesione UE dei nuovi Stati membri e istruzioni INPS sugli adempimenti previdenziali in caso di distacco

Legge n. 380/2003 e istruzioni INPS sui distacchi nei nuovi Stati membri UE

La circolare disciplina gli effetti previdenziali dell’adesione all’Unione europea di dieci nuovi Stati membri e fornisce indicazioni operative per i casi di distacco di lavoratori italiani e neocomunitari. Il documento distingue nettamente tra accesso al mercato del lavoro, soggetto a regole transitorie, e normativa di sicurezza sociale, applicabile invece in via immediata dal 1° maggio 2004.

Quadro generale e fonti normative

L’Italia ha ratificato il Trattato di adesione con la legge n. 380 del 24 dicembre 2003. Il Trattato, stipulato ad Atene il 16 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha comportato l’ingresso nell’Unione europea di Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Malta e Cipro.

Dal punto di vista previdenziale, la circolare richiama l’applicazione del regolamento CEE n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72, con conseguente sospensione dei precedenti accordi bilaterali tra Stati membri e nuovi Stati aderenti. Viene altresì chiarito che, per i lavoratori italiani occupati nei nuovi Paesi membri, non trova più applicazione la legge n. 398/1987.

Regime transitorio sull’accesso al mercato del lavoro

La disciplina transitoria riguarda il solo accesso al mercato del lavoro. Per otto dei dieci nuovi Stati membri i primi sei articoli del regolamento CEE n. 1612/68 non hanno avuto effetto immediato, con l’eccezione di Malta e Cipro. In conseguenza di ciò, ciascuno Stato membro ha potuto mantenere per un periodo limitato le proprie misure nazionali di controllo degli ingressi per lavoro.

L’Italia, in tale quadro, ha continuato a fissare con D.P.C.M. il numero massimo di ingressi per motivi di lavoro subordinato dei cittadini provenienti dagli otto Stati soggetti a transizione. Per il 2005 la circolare richiama il D.P.C.M. 17 dicembre 2004, pubblicato in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005. Alle quote di ingresso già previste per i cittadini extracomunitari si è aggiunta quindi la quota massima di ingressi per lavoratori subordinati provenienti dagli otto nuovi Stati.

Restano fuori dal regime di contingentamento gli ingressi disciplinati dall’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998, per le specifiche tipologie ivi previste. Inoltre, i cittadini dei nuovi Stati membri possono esercitare immediatamente attività di lavoro autonomo.

Eccezioni al regime transitorio

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la limitazione alla libera circolazione non si applica in alcune ipotesi specifiche:

  • cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia alla data di adesione, ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
  • cittadini neocomunitari che abbiano svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
  • coniuge e figli minori di 21 anni o a carico, legalmente soggiornanti in Italia con il lavoratore neocomunitario già ammesso al mercato del lavoro per 12 mesi continuativi al momento dell’adesione.

La circolare evidenzia che tali soggetti non rientravano neppure nel calcolo della quota massima indicata per il 2004 con D.P.C.M. 20 aprile 2004.

Modalità di ingresso e accesso al mercato del lavoro

Per i cittadini neocomunitari la procedura di ingresso per instaurare un rapporto di lavoro subordinato è descritta come notevolmente semplificata. Non è richiesto il visto d’ingresso, ma il rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. L’accesso libero al mercato del lavoro si consolida dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a 12 mesi.

Trattamento previdenziale dei lavoratori neocomunitari in Italia

La circolare precisa che il periodo transitorio sull’accesso al lavoro non incide sulle regole di sicurezza sociale. Pertanto, dal 1° maggio 2004 si applicano immediatamente ai lavoratori dei nuovi Stati membri i regolamenti comunitari in materia previdenziale, in particolare il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72.

Il principio generale richiamato è quello di territorialità: il lavoratore subordinato che svolge attività nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di quello Stato, anche se risiede in un altro Stato membro. A tale principio si affianca quello di unitarietà del rapporto assicurativo, in base al quale non è ammessa una doppia copertura obbligatoria per la medesima attività lavorativa.

Distacco legittimo e mantenimento della legislazione del Paese di provenienza

L’art. 14 del regolamento n. 1408/71 consente, in caso di distacco temporaneo, il mantenimento del regime previdenziale del Paese di provenienza per 12 mesi, di regola prorogabili per altri 12 mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente nel Paese ospitante. In tali ipotesi il lavoratore può derogare al principio di territorialità e restare soggetto alla legislazione di origine.

La circolare richiama anche l’art. 17 del medesimo regolamento, che permette alle Autorità competenti di concordare ulteriori eccezioni in casi determinati.

Lavoratori italiani occupati nei nuovi Paesi membri

Per i lavoratori italiani occupati nei dieci nuovi Stati membri, la legge n. 398/1987 non è più applicabile dal 1° maggio 2004. Tali lavoratori possono mantenere l’assicurazione in Italia solo attivando la procedura di distacco prevista dal diritto comunitario. In questo caso i datori di lavoro devono continuare a versare in Italia i contributi relativi alle stesse forme assicurative, tipologie e aliquote previste per il lavoro svolto in territorio nazionale.

La circolare specifica che, ai fini della determinazione del reddito imponibile previdenziale, si applica l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.

Per i lavoratori già occupati nei nuovi Stati membri alla data del 1° maggio 2004, l’INPS può rilasciare il modello E101 con effetto retroattivo. Se al momento della domanda sono trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco, oppure per i distacchi già in corso all’1 maggio 2004 la richiesta avviene entro l’1 maggio 2005, occorre utilizzare la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento n. 1408/71. Dal momento di efficacia del modello E101, l’obbligo assicurativo resta in Italia. In assenza di distacco o oltre il periodo autorizzato, si applica invece la legislazione del Paese di occupazione.

Per la Slovenia viene evidenziata una particolarità: le regole comunitarie si applicano dall’1 maggio 2004 solo alle nuove situazioni di distacco, e il periodo complessivo autorizzabile deve includere anche i periodi svolti in base alla precedente convenzione bilaterale.

Lavoratori neocomunitari distaccati in Italia

Per i lavoratori dei nuovi Stati membri distaccati in Italia dopo il 1° maggio 2004, il possesso del modello E101 rilasciato dall’Autorità competente consente di mantenere l’assicurazione nel Paese di provenienza e impedisce l’insorgere di obblighi contributivi in Italia. In mancanza del modello, oppure in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, si applica la legislazione italiana secondo il principio di territorialità.

Se il lavoratore era già occupato in Italia all’1 maggio 2004 e la richiesta di E101 viene presentata entro il 1° maggio 2005, l’eventuale contribuzione versata in Italia diviene indebita e può essere rimborsata su richiesta. Se invece la domanda viene presentata dopo il decorso dei 12 mesi dall’inizio del distacco, deve essere attivata la procedura dell’art. 17 del regolamento n. 1408/71; anche in questo caso, se il modello viene rilasciato, l’assicurazione resta nel Paese di provenienza e i contributi eventualmente versati in Italia sono rimborsabili.

Regolarizzazioni contributive

La circolare conclude indicando che i datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi a decorrere dal 1° maggio 2004 mediante la procedura DM10/VIG e rettificare le posizioni individuali dei lavoratori tramite SA-VIG. Le somme a debito non sono soggette a oneri accessori se il pagamento avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Punti principali

Adesione dei nuovi Stati membri e conseguenze normative

Dal 1° maggio 2004 sono entrati nell’Unione europea Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Malta e Cipro. Per effetto del Trattato di adesione e del regolamento CEE n. 1408/71, la disciplina comunitaria di sicurezza sociale si applica immediatamente nei rapporti con tali Stati, con sospensione dei precedenti accordi bilaterali. Ne consegue anche la non applicabilità della legge n. 398/1987 ai lavoratori italiani occupati nei nuovi Paesi comunitari.

Regime transitorio per l’accesso al lavoro

Per otto dei dieci nuovi Stati membri il diritto alla libera circolazione dei lavoratori non è stato immediato, mentre Malta e Cipro ne hanno beneficiato subito. L’Italia ha quindi continuato a disciplinare gli ingressi per lavoro subordinato mediante quote annuali fissate con D.P.C.M.; per il 2005 il riferimento è al D.P.C.M. 17 dicembre 2004. Restano comunque applicabili le disposizioni dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998 per particolari ipotesi di ingresso fuori quota. Per il lavoro autonomo la libera circolazione opera invece immediatamente.

Eccezioni al regime transitorio e modalità di ingresso

La limitazione alla libera circolazione non si applica ai cittadini neocomunitari già occupati legalmente in Italia alla data di adesione per almeno 12 mesi continuativi, a coloro che abbiano lavorato in Italia dopo l’adesione per almeno 12 mesi continuativi e ai coniugi e figli minori di 21 anni o a carico conviventi con tali lavoratori. La procedura di ingresso per lavoro subordinato risulta semplificata e non prevede visto d’ingresso, ma il rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; il libero accesso al mercato del lavoro si ottiene dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a 12 mesi.

Trattamento previdenziale dei lavoratori neocomunitari in Italia

La circolare precisa che il regime transitorio sull’accesso al mercato del lavoro non incide sulle regole comunitarie di sicurezza sociale, che si applicano subito anche ai nuovi Stati membri. Restano quindi operativi i principi di territorialità e unitarietà del rapporto assicurativo previsti dal regolamento n. 1408/71. Il lavoratore subordinato che svolge attività in uno Stato membro è soggetto, di regola, alla legislazione di quello Stato, salvo le eccezioni previste per il distacco legittimo.

Distacco e modello E101

In caso di distacco legittimo, il lavoratore può mantenere il regime previdenziale del Paese di provenienza per 12 mesi, prorogabili di regola per altri 12 mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente. Il mantenimento del regime assicurativo estero è subordinato al rilascio del modello E101. La circolare richiama inoltre l’art. 17 del regolamento n. 1408/71, che consente ulteriori deroghe concordate tra Autorità competenti. Non è mai ammessa una doppia copertura assicurativa obbligatoria per la stessa attività lavorativa.

Lavoratori italiani occupati nei nuovi Paesi membri

Per i lavoratori italiani occupati nei dieci Paesi neocomunitari, la legge n. 398/1987 non si applica più dal 1° maggio 2004. Essi possono rimanere assicurati in Italia soltanto se viene attivata la procedura di distacco ai sensi della normativa comunitaria; in tal caso i datori di lavoro devono continuare a versare i contributi in Italia con le stesse forme, tipologie e aliquote previste per il lavoro svolto sul territorio nazionale. La base imponibile previdenziale è determinata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.

Rilascio retroattivo del modello E101 e proroga del distacco

Per i lavoratori italiani già occupati nei nuovi Stati membri al 1° maggio 2004 è possibile chiedere all’INPS il modello E101 con effetto retroattivo. Se al momento della domanda sono trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco, oppure per i distacchi già in corso all’1 maggio 2004 entro l’1 maggio 2005, occorre attivare la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento n. 1408/71. In presenza del modello E101 l’obbligo assicurativo resta in Italia; in mancanza di distacco o superato il periodo autorizzato, si applica la legislazione previdenziale del Paese di occupazione.

Particolarità per la Slovenia

Per i rapporti con la Slovenia la disciplina comunitaria si applica dall’1 maggio 2004 solo alle nuove situazioni di distacco. Il periodo massimo di distacco in ambito europeo deve comprendere anche i periodi già effettuati secondo la previgente convenzione bilaterale, a differenza di quanto avviene per gli altri nove Stati, precedentemente non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.

Lavoratori neocomunitari distaccati in Italia

I lavoratori dei nuovi Stati membri distaccati in Italia dopo il 1° maggio 2004 restano assicurati nel Paese di provenienza se sono in possesso del modello E101 rilasciato dall’Autorità competente; in tal caso non sussiste alcun obbligo contributivo in Italia. Se invece il modello non è stato rilasciato, oppure il distacco è oltre il periodo autorizzato, si applica la legislazione italiana in base al principio di territorialità. Per i distacchi già in corso all’1 maggio 2004, la domanda di E101 presentata entro il 1° maggio 2005 consente il mantenimento dell’assicurazione nel Paese di origine e comporta l’indebito delle contribuzioni eventualmente versate in Italia, rimborsabili su richiesta.

Regolarizzazioni contributive e termini di pagamento

Sulla base delle nuove istruzioni, i datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi dal 1° maggio 2004 tramite la procedura DM10/VIG e rettificare le posizioni individuali dei lavoratori con SA-VIG. Le somme a debito non sono gravate da oneri accessori se il versamento avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

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