Circolare numero 37 del 3-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per le imprese industriali che forniscono componenti, supporto o servizi a imprese del settore automobilistico, stabilendo che i periodi di CIGO fruiti nel 2003 e 2004 non si computano nel limite massimo ordinario fino a 1.100 unità annue, pari a 2.200.000 ore. Vengono definite le modalità di monitoraggio del plafond, la gestione delle domande, le indicazioni operative per l’uso dei codici informatici e le istruzioni contabili e di conguaglio, con imputazione della spesa a carico dello Stato.
Integrazioni salariali ordinarie per le imprese industriali dell’indotto automobilistico ai sensi dell’art. 1, comma 146, L. 311/2004
Integrazioni salariali ordinarie per l’indotto automobilistico ex art. 1, comma 146, L. 311/2004
La circolare disciplina il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per le imprese industriali dell’indotto automobilistico, chiarendo il meccanismo di neutralizzazione dei periodi fruiti nel 2003 e nel 2004 ai fini del limite ordinario di utilizzo della CIGO. Inoltre, fornisce le istruzioni operative, di monitoraggio, informatiche e contabili necessarie alla gestione della misura.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disposizione riguarda le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico. Per la definizione del campo di applicazione e della codifica si rinvia alla circolare n. 43 del 9 marzo 2004, punto A.
Disciplina del limite e neutralizzazione dei periodi pregressi
Il comma 146 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non devono essere computati nel limite massimo di utilizzo della CIGO previsto dall’art. 6 della legge n. 164/1975, entro il tetto di 1.100 unità annue. La circolare interpreta tale limite come riferito a unità/ore, corrispondenti a 2.200.000 ore annue complessive.
Esaurito tale plafond orario, le domande successive delle aziende dell’indotto automobilistico devono essere esaminate secondo la disciplina generale dell’art. 6 della legge n. 164/1975.
Finanziamento della misura
La copertura della norma è posta a carico del bilancio dello Stato, capitolo 43/63, che stanzia 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Domande, protocollazione e monitoraggio
Nel modulo di domanda le aziende devono specificare che la richiesta riguarda il comma 146 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Poiché esiste un plafond annuo di ore pari a 2.200.000, le sedi territorialmente competenti devono protocollare le domande con data e ora di arrivo.
Per il controllo del limite annuo è previsto un monitoraggio centralizzato: i dati delle ore richieste, distinti tra operai e impiegati, devono confluire presso la Direzione Regionale Piemonte, individuata come polo di raccolta e unificazione delle informazioni. Le sedi devono comunicare anche le ore autorizzate e quelle respinte, in caso di diniego totale o parziale, sempre distinguendo tra operai e impiegati.
La Direzione Regionale Piemonte tiene il conto delle ore autorizzate rientranti nel plafond di 2.200.000 ore annue e deve informare la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito quando residua il 10% del plafond autorizzabile. Da quel momento, per le domande successive, si applicano i limiti temporali ordinari dell’art. 6 della legge n. 164/1975. Le comunicazioni devono essere effettuate via e-mail all’indirizzo Carla Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT. La verifica va svolta separatamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Procedure informatiche e gestione delle domande
Le procedure informatiche sono state aggiornate per recepire il nuovo trattamento. Le domande devono essere presentate con le modalità già in uso per i modelli IGI 15, indicando espressamente la volontà di avvalersi di quanto disposto dal comma 146 dell’art. 1 della legge n. 311/2004.
Il codice di intervento da utilizzare è il 143. I codici evento compatibili sono:
- 011: crisi temporanea di mercato;
- 012: mancanza di ordini, commesse e lavoro.
I periodi richiesti devono essere compresi tra il 27 dicembre 2004 e il 5 gennaio 2008.
Modalità operative per il conguaglio
Per il conguaglio delle integrazioni salariali ordinarie autorizzate ai sensi dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, le imprese devono operare sul modello DM10/2 come segue:
- esporre l’importo del trattamento CIG in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dal codice G832, con il significato di conguaglio CIG ex art. 1, comma 146, L. 311/2004, soggetto al contributo addizionale;
- esporre l’importo degli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dal codice G833, con il significato di conguaglio ANF ex art. 1, comma 146, L. 311/2004;
- esporre l’importo del contributo addizionale nei quadri B/C con il codice E331, avente il significato di contributo addizionale su trattamenti CIG ex art. 1, comma 146, L. 311/2004.
Per il codice E331 non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
Poiché gli oneri sono posti a carico dello Stato, la rilevazione contabile avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli importi dei trattamenti ordinari di integrazione salariale con codice G832 devono essere imputati:
- al conto GAU 30/175, se di competenza dell’anno in corso;
- al conto GAU 30/115, se di competenza degli anni precedenti.
Gli assegni per il nucleo familiare con codice G833 devono essere imputati:
- al conto GAT 30/175, per la competenza dell’anno in corso;
- al conto GAT 30/115, per la competenza degli anni precedenti.
Il contributo addizionale con codice E331 deve essere imputato:
- al conto GAU 21/175, per la competenza dell’anno in corso;
- al conto GAU 21/115, per la competenza degli anni precedenti.
I conti GAU 30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 devono essere utilizzati a partire dall’esercizio 2006. In allegato sono riportate le variazioni al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti.
Punti principali
Ambito soggettivo e rinvio alla circolare 43/2004
La disciplina riguarda le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico. Per l’individuazione del campo di applicazione e della codifica si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 43 del 9 marzo 2004, punto A.
Neutralizzazione dei periodi CIGO 2003-2004 e limite massimo
I periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non devono essere computati ai fini del limite massimo di utilizzo della CIGO previsto dall’art. 6 della legge n. 164/1975, entro il limite di 1.100 unità annue. La circolare interpreta tale limite come riferito a unità/ore, equivalenti a 2.200.000 ore annue complessive.
Finanziamento della misura
La copertura finanziaria è posta a carico del bilancio dello Stato, capitolo 43/63, che stanzia 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Domande e protocollazione
Le imprese, nel modulo di domanda, devono indicare che la richiesta di CIGO riguarda il comma 146 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Poiché opera un plafond annuo di ore pari a 2.200.000, le sedi territorialmente competenti devono protocollare la domanda con data e ora di arrivo.
Monitoraggio del plafond e polo di raccolta
Per verificare il raggiungimento del limite di 1.100 unità annue, i dati delle ore richieste, distinti tra operai e impiegati, devono confluire alla Direzione Regionale Piemonte, individuata come polo di raccolta. Le sedi devono comunicare anche le ore autorizzate e quelle respinte, sempre distinte tra operai e impiegati. La Direzione Regionale Piemonte tiene il conto delle ore autorizzate e informa la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito quando resta disponibile solo il 10% del plafond annuo. La verifica va effettuata separatamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, utilizzando la casella e-mail Carla Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT.
Procedure informatiche e codici di intervento
Le procedure informatiche sono state aggiornate. Le domande devono essere presentate con i modelli IGI 15, indicando la volontà di avvalersi del comma 146 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Il codice di intervento è 143. I codici evento compatibili sono 011 per crisi temporanea di mercato e 012 per mancanza di ordini, commesse e lavoro. I periodi richiesti devono essere compresi tra il 27 dicembre 2004 e il 5 gennaio 2008.
Conguaglio delle integrazioni salariali e contributo addizionale
Per il conguaglio delle prestazioni autorizzate, le imprese devono esporre nel quadro D del DM10/2 l’importo del trattamento CIG con il codice G832, relativo al conguaglio CIG ex art. 1, comma 146, L. 311/2004, soggetto al contributo addizionale. Gli assegni per il nucleo familiare vanno esposti con il codice G833. Il contributo addizionale va indicato nei quadri B/C con il codice E331; in tali campi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Imputazione contabile e nuovi conti
Gli oneri sono a carico dello Stato e vanno rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. I trattamenti CIG con codice G832 sono imputati ai conti GAU 30/175 per la competenza dell’anno in corso e GAU 30/115 per gli anni precedenti. Gli assegni per il nucleo familiare con codice G833 vanno ai conti GAT 30/175 e GAT 30/115. Il contributo addizionale con codice E331 va ai conti GAU 21/175 e GAU 21/115. I conti GAU 30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 devono essere utilizzati a partire dall’esercizio 2006.
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