Ordinanza n. 701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 21 novembre 2022, n. 7162/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego di autotutela relativo a provvedimenti sanzionatori edilizi e all'ordinanza di demolizione
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti comunali n. 42022 del 12 novembre 2017 e n. 2257, notificato il 1° marzo 2019, recanti diniego di autotutela. Il TAR aveva ritenuto tali atti meramente confermativi dell'ordinanza di demolizione n. 69 del 6 marzo 2012, ormai consolidatasi. Nel giudizio di appello gli appellanti hanno inoltre chiesto il rinvio della discussione per depositare la relazione tecnica conclusiva del CTU nominato in un parallelo giudizio civile davanti al Tribunale ordinario di Torre Annunziata, avente ad oggetto i medesimi abusi edilizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha rilevato che la notificazione dell'appello al Comune di Vico Equense era stata effettuata via PEC a un indirizzo non riferibile all'amministrazione appellata e comunque diverso dal domicilio digitale indicato dal procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Alla luce dell'art. 44 c.p.a., come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, la notificazione è stata qualificata come nulla, non inesistente; pertanto il giudice ha assegnato agli appellanti un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per rinnovarla nei confronti del Comune. La trattazione è stata rinviata all'udienza del 16 settembre 2026. Gli appellanti potranno depositare nel prosieguo la relazione finale del CTU, ferma la successiva valutazione collegiale sulla sua rilevanza.
Norme richiamate
Richiamato quale base per la trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
La notificazione dell'appello effettuata a un indirizzo PEC non riferibile all'amministrazione appellata è nulla; il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per rinnovarla.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
Richiamata quale pronuncia che ha inciso sulla disciplina dell'art. 44 c.p.a. applicabile alla nullità della notificazione.
Massime di principio
- La notificazione dell'appello effettuata a un indirizzo PEC non riferibile all'amministrazione appellata, e comunque diverso dal domicilio digitale del procuratore costituito nel primo grado, è nulla e non inesistente; il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, assicurando la completezza del contraddittorio.
- Quando la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello è nulla, la causa non può essere decisa nel merito prima della rinnovazione della notificazione nei confronti della parte appellata.
- Il deposito di una relazione tecnica formata in un parallelo giudizio civile può essere consentito nel prosieguo del processo amministrativo, restando riservata al collegio la valutazione della sua rilevanza ai fini della decisione.
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