Ordinanza ingiunzione o revoca n. 485 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Cerved Group S.p.A., nell’ambito del servizio "CGS-X" utilizzato dai fornitori di energia per valutare l’affidabilità dei potenziali clienti, ha fornito riscontri incompleti alle istanze di accesso degli interessati. In particolare, non ha comunicato lo "Score Retail Utilities" e i relativi sotto-score, né le logiche e i criteri di calcolo, pur trattandosi di informazioni effettivamente trattate e rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità e del successivo diniego della fornitura. Il Garante ha qualificato il trattamento come illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 15 GDPR, ha ingiunto l’adozione di una procedura idonea a garantire anche il diritto di rettifica e ha irrogato una sanzione di 400.000 euro, disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Cerved Group S.p.A.: riscontri incompleti alle istanze di accesso ex artt. 12 e 15 GDPR sullo "Score Retail Utilities" usato nel servizio CGS-X per la valutazione di affidabilità dei potenziali clienti energia
Cerved Group S.p.A. - riscontri incompleti alle istanze di accesso sullo "Score Retail Utilities"
Il provvedimento riguarda Cerved Group S.p.A., nell’ambito del servizio "CGS-X" utilizzato da fornitori di energia per valutare l’affidabilità dei potenziali clienti. L’istruttoria è nata da più istanze di interessati ai quali era stata negata la fornitura di energia a seguito di uno score di rischio elaborato anche con dati e servizi di Cerved.
Origine del procedimento e accertamenti svolti
L’Autorità ha riunito le diverse istanze e ha avviato un’istruttoria d’ufficio per ricostruire le modalità del trattamento. Sono stati eseguiti accertamenti ispettivi presso Hera, Major 1, Cerved ed Experian, oltre a verifiche successive presso Major 1 e Cerved. L’istruttoria ha riguardato non solo i riscontri forniti agli interessati, ma anche il funzionamento del software CGS-X e il ruolo di Cerved nel calcolo dello "Score Retail Utilities".
Struttura del trattamento e funzionamento dello score
Il sistema prevede che il fornitore di energia inserisca i dati del potenziale cliente, agendo come titolare autonomo, mentre Major 1 opera come responsabile del trattamento e interroga i sistemi di Cerved ed Experian. Cerved fornisce lo "Score Retail Utilities", combinato poi con lo "Score ESX" di Experian per ottenere uno score integrato di affidabilità. Lo score di Cerved deriva da vari sotto-score, alcuni legati a elementi anagrafici, all’età, al luogo di nascita e alla zona di residenza dell’interessato.
Qualificazione giuridica: processo decisionale automatizzato e diritto di accesso
Il Garante ha richiamato la sentenza CGUE C-634/21 del 7 dicembre 2023 per affermare che, nel contesto esaminato, il calcolo automatizzato dello score rientra nell’art. 22 GDPR, poiché il punteggio è determinante per la decisione del fornitore di energia di stipulare o meno il contratto. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. h), l’interessato ha diritto a conoscere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull’importanza e sulle conseguenze del trattamento.
Violazioni accertate: riscontri incompleti e non trasparenti
Cerved, nei riscontri alle istanze di accesso, aveva spesso confermato solo l’esistenza o meno dell’anagrafica e aveva comunicato i dati anagrafici presenti, omettendo però:
- lo "Score Retail Utilities";
- i sotto-score che lo compongono;
- le logiche e i criteri di elaborazione;
- le informazioni necessarie a comprendere l’effettivo peso delle variabili considerate.
Il Garante ha rilevato che tali informazioni erano ancora presenti nei sistemi della società al momento delle richieste e che, quindi, avrebbero dovuto essere comunicate in modo completo, conciso e intelligibile, in conformità agli artt. 12 e 15 GDPR e al principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).
Misure adottate dalla società e loro insufficienza residua
Dopo gli accertamenti, Cerved ha introdotto una dashboard interna per l’ufficio reclami e ha predisposto nuovi modelli di risposta per consentire la ricerca delle interrogazioni CGS-X e una migliore comprensione dello score. Tuttavia, il Garante ha accertato che anche i nuovi modelli restavano incompleti, perché non includevano alcuni sotto-score né spiegazioni adeguate sulla loro definizione. Pertanto, il diritto di accesso non risultava ancora pienamente soddisfatto.
Valutazione finale, prescrizione e sanzione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 15 GDPR e ha ritenuto che le violazioni abbiano riguardato circa 2.094 interessati tra maggio 2022 e ottobre 2024. In sede correttiva ha ordinato a Cerved di adottare, entro sei mesi dalla notifica, una procedura idonea ad assicurare il pieno esercizio del diritto di rettifica ex art. 16 GDPR in caso di dati inesatti o incompleti relativi allo score. In sede sanzionatoria ha applicato una multa amministrativa di 400.000 euro, tenendo conto della gravità, della durata, del numero di interessati, della colpa, delle misure mitigative adottate, della cooperazione con l’Autorità, dell’assenza di precedenti specifici e delle condizioni economiche della società. Il provvedimento e l’ordinanza ingiunzione devono essere pubblicati sul sito del Garante.
Punti principali
Origine del procedimento e contesto del trattamento
Il procedimento nasce da diverse istanze e reclami di utenti cui era stata negata la fornitura di energia da Hera Comm S.p.A. ed EstEnergy S.p.A. a seguito di una valutazione di rischio elaborata mediante il software "CGS-X", messo a disposizione da Major 1 S.r.l. e alimentato anche da dati e score forniti da Cerved Group S.p.A. ed Experian Italia S.p.A. Il Garante ha riunito le istanze e avviato un’istruttoria d’ufficio per esaminare complessivamente modalità e finalità del trattamento di Cerved nel servizio in questione.
Funzionamento dello score e ruolo di Cerved
Il software CGS-X consente ai fornitori di energia di interrogare, tramite il codice fiscale dell’interessato, i sistemi di Cerved ed Experian per ottenere rispettivamente lo "Score Retail Utilities" e lo "Score ESX"; tali punteggi vengono poi combinati in uno score integrato di affidabilità. Lo "Score Retail Utilities" deriva a sua volta da diversi sotto-score, alcuni dei quali legati a informazioni anagrafiche, all’età, al luogo di nascita e alla zona di residenza dell’interessato. Il Garante ha ritenuto che, nel contesto esaminato, tale calcolo rientri nell’art. 22 GDPR, secondo l’interpretazione data dalla CGUE nella causa C-634/21, poiché il punteggio è determinante per la decisione del terzo di concedere o negare il contratto di fornitura.
Carenze nei riscontri di accesso
Cerved, rispondendo alle istanze ex art. 15 GDPR, si era limitata in molti casi a confermare o meno la presenza dell’anagrafica e a comunicare eventuali dati già conservati, omettendo però il punteggio "Score Retail Utilities", i relativi sotto-score e le informazioni sulla logica e sui criteri di elaborazione. Il Garante ha evidenziato che tali dati erano ancora presenti nei sistemi della società e quindi accessibili al titolare al momento delle richieste, con la conseguenza che il riscontro reso era incompleto e non conforme ai requisiti di completezza, intelligibilità e trasparenza imposti dagli artt. 12 e 15 GDPR.
Valutazioni su art. 15, par. 1, lett. h) e art. 22 GDPR
L’Autorità ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza C-203/22 del 27 febbraio 2025 sulle "informazioni significative sulla logica utilizzata", per affermare che l’interessato ha diritto a conoscere gli elementi essenziali della valutazione, i criteri di calcolo e l’impatto del trattamento automatizzato. Ha quindi respinto la tesi della società secondo cui lo score sarebbe solo un indicatore parziale e non un processo decisionale automatizzato, ritenendo invece applicabili le garanzie dell’art. 22 GDPR e il correlato diritto di accesso alle informazioni rilevanti.
Misure adottate dalla società e limiti residui
Dopo gli accertamenti, Cerved ha introdotto una dashboard per consentire all’ufficio reclami di individuare le interrogazioni relative allo "Score Retail Utilities" e ha predisposto nuovi modelli di risposta alle istanze di accesso. Tuttavia, anche il modello aggiornato è stato ritenuto insufficiente perché privo di alcuni sotto-score e delle indicazioni sulla logica sottesa alla loro definizione. Il Garante ha quindi considerato non pienamente raggiunto l’obiettivo di assicurare un accesso completo e comprensibile.
Illiceità, prescrizione e sanzione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 15 GDPR, rilevando altresì che l’illecito aveva riguardato circa 2.094 interessati tra maggio 2022 e ottobre 2024. In via correttiva ha ingiunto a Cerved di adottare, entro sei mesi dalla notifica, una procedura che assicuri l’effettivo esercizio del diritto di rettifica ex art. 16 GDPR in caso di dati inesatti o incompleti relativi allo score. A titolo sanzionatorio ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
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