Deliberazione n. 500 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 22 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito della segnalazione di una persona interessata, rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società erano state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Facebook e Instagram gestite da Meta.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori delle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 22 giugno 2026 a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposto normativo: art. 144-bis del Codice privacy
L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Il procedimento rientra quindi nel meccanismo di tutela urgente contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, comunemente riferito come “revenge porn”.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook e Instagram.
La segnalazione è stata valutata come compatibile con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Provvedimento urgente del 22 giugno 2026
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
Con la determinazione n. 317 del 22 giugno 2026, il dirigente ha adottato nei confronti delle società le seguenti misure:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- limitazione della conservazione a soli fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire tale protezione.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 22 giugno 2026.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 317/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti già imposte dal dirigente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Misure di protezione e finalità probatoria
Il provvedimento distingue tra la prevenzione della diffusione del materiale e la sua eventuale conservazione per finalità probatorie. La prima misura impone alle piattaforme di intervenire immediatamente per impedire la circolazione del contenuto segnalato. La seconda consente la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro soltanto per dodici mesi e con modalità tali da impedire la diretta identificazione delle persone interessate.
La conservazione non è quindi prevista per finalità di ulteriore trattamento o diffusione, ma esclusivamente per esigenze probatorie connesse all’intervento dell’Autorità. Il provvedimento richiede inoltre che Meta informi tempestivamente il Garante delle misure tecniche e organizzative adottate per tutelare l’identità degli interessati.
Esito del procedimento
Il Garante non ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nel provvedimento riportato. L’esito consiste nella ratifica delle misure urgenti adottate il 22 giugno 2026 per impedire la diffusione del materiale segnalato e disciplinarne l’eventuale conservazione probatoria per dodici mesi.
Punti principali
Segnalazione della persona interessata
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Intervento d’urgenza
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy, ha adottato il 22 giugno 2026 la determinazione n. 317.
Misure imposte a Meta
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, sulle piattaforme interessate.
Conservazione a fini probatori
È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione delle misure adottate all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento urgente adottato dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 3 lug 2026Deliberazione n. 507 del 03/07/2026
- Provvedimento · 3 lug 2026Deliberazione n. 508 del 03/07/2026
- Provvedimento · 3 lug 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 488 del 03/07/2026
- Provvedimento · 3 lug 2026Deliberazione n. 511 del 03/07/2026
- Provvedimento · 3 lug 2026Deliberazione n. 501 del 03/07/2026
- Provvedimento · 3 lug 2026Deliberazione n. 498 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →