Deliberazione n. 507 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 26 giugno 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione senza consenso di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure hanno ingiunto ai gestori di Facebook, Instagram, YouTube e TikTok di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy sulle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Fondamento normativo e competenza del Garante
Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il procedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità presso Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.
Le società destinatarie delle misure sono state Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited.
Misure urgenti adottate il 26 giugno 2026
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 334-336 del 26 giugno 2026.
Le misure hanno previsto:
- l’ingiunzione alle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
- la trasmissione del materiale in formato hash, quale modalità utilizzata per consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti senza comunicare direttamente il materiale in chiaro;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per proteggere il materiale conservato.
Il 26 giugno 2026 le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Ratifica del provvedimento urgente
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 3 luglio 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 334/2026, 335/2026 e 336/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti adottate il 26 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited.
Natura e finalità delle misure
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né accerta, nel testo riportato, una violazione già consumata da parte delle piattaforme. Esso ha natura preventiva e cautelare: mira a impedire la potenziale diffusione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata e a preservare eventuali elementi probatori, limitandone al contempo l’identificabilità diretta.
Le misure si inseriscono nella procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per fronteggiare tempestivamente i rischi di diffusione online di contenuti intimi, comunemente ricondotti al fenomeno del revenge porn.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il fondato rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.
Adozione delle misure urgenti
Il 26 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 334-336, ingiungendo alle società coinvolte di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Le piattaforme sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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