Deliberazione n. 501 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato la determinazione dirigenziale urgente del 22 giugno 2026 adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento imponeva alla piattaforma di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato mediante hash e di conservare per dodici mesi, con adeguate misure di protezione, l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento n. 501 del 3 luglio 2026, la determinazione urgente adottata il 22 giugno 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine dalla segnalazione di una persona interessata che aveva rappresentato il rischio di diffusione, tramite la piattaforma, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e relativo alla stessa persona.
Base normativa e competenza del Garante
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.
Fatto e procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram.
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 318 del 22 giugno 2026. La determinazione è stata trasmessa a Telegram con nota del 22 giugno 2026. Nel procedimento sono state inoltre acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la restante documentazione agli atti.
Misure imposte a Telegram FZ-LLC
La determinazione dirigenziale, successivamente ratificata, ha previsto due principali misure:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
- la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.
La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del provvedimento urgente
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento n. 318/2026 adottato d’urgenza dal dirigente del Dipartimento competente il 22 giugno 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Il provvedimento del 3 luglio 2026 non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il suo contenuto è esclusivamente cautelare e prescrittivo, diretto a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a disciplinare l’eventuale conservazione dello stesso per finalità probatorie, con tutela della non identificabilità degli interessati.
Punti principali
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso Telegram.
Intervento urgente del dirigente
Il 22 giugno 2026 il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 318, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy.
Misure imposte a Telegram
Telegram FZ-LLC è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 501 del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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