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Provvedimento

Deliberazione n. 511 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 2 luglio 2026 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione senza consenso di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Telegram è stata ingiunta di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne per dodici mesi l’eventuale versione acquisita in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti nei confronti di Telegram per rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda Telegram FZ-LLC e la gestione di una segnalazione relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è stato adottato nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e si è concluso con la ratifica di un provvedimento urgente già adottato dal dirigente del Dipartimento competente.

Segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.

L’art. 144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata. La disposizione impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Adozione del provvedimento d’urgenza

Dopo avere verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 2 luglio 2026 la determinazione n. 343, in via d’urgenza.

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare urgentemente un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo il successivo controllo e la ratifica del Collegio.

Misure disposte nei confronti di Telegram

La determinazione urgente, trasmessa a Telegram con nota del 2 luglio 2026, ha previsto due ordini principali:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso all’Autorità in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo, per la conservazione del materiale, di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Il provvedimento non dispone la conservazione per finalità ulteriori rispetto a quelle probatorie e limita temporalmente tale attività a dodici mesi.

Ratifica da parte del Collegio

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 3 luglio 2026, ha ratificato integralmente il provvedimento n. 343/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il giorno precedente.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento del Collegio conferma quindi l’efficacia delle misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già imposte a Telegram.

Sanzioni

Il testo del provvedimento non prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né indica criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR. L’intervento ha natura urgente e cautelare-prescrittiva, finalizzata a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali evidenze in forma protetta.

Punti principali

Base normativa dell’intervento

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimento urgente

Il 2 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 343, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy.

Misure imposte a Telegram

Telegram FZ-LLC è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Collegio ha ratificato la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Non è stata applicata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria.

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