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Provvedimento

Deliberazione n. 508 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 26 giugno 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono il blocco immediato della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure volte a impedirne l’identificazione diretta.

Ratifica delle misure d’urgenza adottate nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate il 26 giugno 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube. L’intervento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Segnalazione e ambito dell’intervento

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ipotesi disciplinata dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Procedura d’urgenza

L’art. 144-bis del Codice prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

In attuazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Misure adottate nei confronti delle piattaforme

Con le determinazioni nn. 337, 338, 339 e 340 del 26 giugno 2026, il dirigente competente ha adottato le seguenti misure:

  • ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • trasmissione del materiale in formato hash, al fine di consentire l’adozione delle misure di prevenzione senza necessità di diffondere o trattare direttamente il contenuto in chiaro;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 26 giugno 2026.

Ratifica del Garante

Dopo avere acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 337/2026, 338/2026, 339/2026 e 340/2026.

La ratifica conferma l’efficacia delle misure adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.

Sanzioni e ulteriori conseguenze

Il provvedimento non contiene l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica ulteriori misure correttive diverse dal blocco della diffusione e dalla conservazione probatoria temporanea del materiale secondo le modalità prescritte.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube.

Base normativa dell’intervento

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e impone al Garante di decidere entro quarantotto ore.

Misure urgenti adottate

Il dirigente competente ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 337-340 del 26 giugno 2026 adottate nei confronti delle società interessate.

Come è indicizzato

Materierevenge porndiritti dell'interessatopiattaforme digitalicyberbullismo

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