Cassazione Civile, Sentenza n. 29912/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo parzialmente ridotto la somma riconosciuta in primo grado, ha ritenuto che la dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla lavoratrice il 4.5.2010 fosse "palese mente adulterata" (la cifra originaria di €1.500 sarebbe stata trasformata in €11.500). La ricorrente deduce violazione di norme sulla prova scritta (art. 2702 c.c., artt. 214-215 c.p.c., art. 360 n.3 c.p.c.), sostenendo che la resistente, pur avendo riconosciuto la sottoscrizione, non ha mai esperito la querela di falso necessaria per contestare materialmente il contenuto della scrittura privata; pertanto la Corte d'appello non poteva disattenderne il contenuto basandosi su valutazioni inferenziali senza la procedura di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel dichiarare la falsità materiale del documento senza che la sottoscrittore avesse esperito la querela di falso. La Cassazione richiama il principio secondo cui la sottoscrizione di una scrittura privata fa sorgere una presunzione di autenticità del contenuto e che, in caso di denunzia di falsità materiale, occorre proporre la querela di falso per rompere il collegamento tra sottoscrizione e contenuto. Non essendovi stato il positivo esperimento della querela di falso, la decisione di merito è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale
Norma procedurale che regola il procedimento in Cassazione durante il periodo d'emergenza richiamato; qui motiva la decisione in camera di consiglio senza discussione orale, in assenza di richiesta delle parti o del P.G.
Attribuisce alla scrittura privata sottoscritta una presunzione di autenticità circa la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore; la sottoscrizione riconosciuta ostacola la disattivazione del contenuto senza le procedure previste (es. querela di falso).
Norma del codice di procedura civile relativa al disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto della scrittura privata; nell'interpretazione giurisprudenziale richiamata è collegata alla necessità della querela di falso per contestare la provenienza delle dichiarazioni.
Disposizioni connesse alla prova scritta e al valore probatorio delle scritture private; utilizzata dalla Corte per inquadrare la rilevanza probatoria della dichiarazione sottoscritta.
Richiamato in motivazione quale disciplina delle modalità e dei termini per proporre la querela di falso, rimedio necessario per rimuovere la presunzione di provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore.
Vizio di motivazione o violazione di norme di diritto dedotto in cassazione: il ricorso è fondato perché la Corte d'appello ha violato le norme in materia probatoria applicando valutazioni che avrebbero imposto l'uso della querela di falso.
Massime di principio
- Una scrittura privata sottoscritta e non disconosciuta gode di una presunzione di autenticità circa il contenuto; per contestarne la provenienza o la veridicità del contenuto per falsità materiale è necessario proporre la querela di falso.
- Se si asserisce che una dichiarazione scritta è stata materialmente alterata (ad es. aggiunta o modifica di cifre), la parte che sostiene la falsità deve esperire la querela di falso: senza quel procedimento il giudice di merito non può dichiarare la scrittura falsificata sulla base di mere inferenze logiche.
- La distinzione fondamentale va fatta tra 'riempimento di foglio sottoscritto in bianco' (che rinvia a pacti sul riempimento) e 'falsità materiale' (alterazione del contenuto di una scrittura già completa): i rimedi e le prove richieste sono diversi.
- In giudizio del lavoro, chi contesta il contenuto di una transazione firmata deve conservare e produrre ogni elemento di prova (assegni, ricevute, testimoni) e, se denuncia falsità materiale del documento, adottare tempestivamente la querela di falso per non perdere la tutela probatoria della propria ricostruzione.
- Il giudice d'appello non può supplire alla mancanza della querela di falso compiendo accertamenti sulla falsità materiale del documento con argomentazioni puramente valutative: tale accertamento richiede la procedura speciale prevista dal codice.
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