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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Biella

Giudice competente per opposizione a atti esecutivi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato un atto di pignoramento presso terzi, probabilmente riconducibile alla procedura prevista dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, chiedendo che la controversia fosse esaminata dalla giurisdizione tributaria. La questione riguardava l'individuazione del giudice competente per le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella di pagamento.

La decisione

La Commissione tributaria si è dichiarata priva di competenza giurisdizionale sull'atto di pignoramento. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 abbia natura esecutiva, costituendo una modalità di pignoramento presso terzi alternativa a quella disciplinata dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile. Poiché l'art. 2 del d.Lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.Lgs. n. 546/1992

    Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, ad eccezione delle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie relative al rapporto tributario e agli atti impositivi, ma non quelle concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

  • Art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973

    La procedura di pignoramento presso terzi disciplinata dalla norma ha natura esecutiva ed è una modalità speciale e alternativa rispetto al pignoramento presso terzi previsto dal codice di procedura civile.

  • Artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile

    Disciplinano il pignoramento presso terzi ordinario; il procedimento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 ne costituisce una modalità alternativa nell'ambito della riscossione tributaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11077 del 15 maggio 2007

    Ribadisce che le opposizioni relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella spettano al giudice ordinario.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14667 del 5 luglio 2011

    Conferma il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di esecuzione forzata tributaria.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra contestazioni del tributo o della cartella, normalmente devolute al giudice tributario, e contestazioni degli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella, devolute al giudice ordinario.
  • Il pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 è un atto dell'esecuzione forzata: la relativa opposizione non deve essere proposta davanti alla Commissione tributaria.
  • La natura tributaria del credito non determina automaticamente la competenza del giudice tributario; è decisiva la natura dell'atto impugnato e la fase della procedura in cui esso interviene.
  • Quando si contesta la validità o la regolarità di un pignoramento, di norma occorre rivolgersi al giudice ordinario mediante gli strumenti di opposizione previsti dal codice di procedura civile, verificando comunque termini e rito applicabili al caso concreto.

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