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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18165/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società fornitrice aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito derivante da forniture di beni rese alla farmacia, per un importo di euro 225.499,15. In sede di insinuazione aveva impostato la pretesa richiamando l'art. 2560, comma 2, c.c.; in sede di opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. ha invece richiamato l'art. 2558 c.c., sostenendo che il subentro riguardasse rapporti contrattuali non ancora definiti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che vi fosse una mutatio libelli inammissibile e comunque che la documentazione prodotta fosse inidonea: priva di data certa, generica, con firme non leggibili e non attribuibili con certezza, e non idonea a provare sia l'esistenza dei presupposti del subentro contrattuale ex art. 2558 c.c. sia l'operatività della disciplina invocata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 101, 98 e 99 l.fall. per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una mutatio libelli, trattandosi a suo dire della stessa vicenda sostanziale; 2) violazione degli artt. 2697 e 1510 c.c. per avere escluso l'efficacia liberatoria della consegna al vettore e per la ritenuta non identificabilità del vettore firmatario dei borderò; 3) violazione dell'art. 1510, comma 2, c.c. per avere ritenuto che il venditore non fosse liberato dalla consegna al vettore, poiché le spese di trasporto non gravavano sul compratore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, vige il principio di immutabilità della domanda e non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quelle formulate nell'istanza di insinuazione; nel caso concreto, la ricorrente aveva mutato il fondamento giuridico della pretesa, passando dall'art. 2560 c.c. all'art. 2558 c.c., e la nuova prospettazione richiedeva la prova di presupposti fattuali diversi, non allegati né dimostrati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva prima ancora valorizzato l'unilateralità della documentazione, la mancanza di data certa e la non opponibilità al curatore, oltre alla genericità degli ordini e dei documenti di trasporto; il motivo mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte assorbito e in parte inammissibile, poiché anch'esso tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    richiamato quale base dell'istanza di ammissione al passivo; nel caso concreto l'istanza è stata valutata nel procedimento concorsuale di verifica del passivo.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come norma sull'opposizione allo stato passivo, giudizio in cui non è consentita l'introduzione di una domanda nuova o modificata sostanzialmente.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato come norma che disciplina il ricorso in opposizione allo stato passivo, soggetto al principio di immutabilità della domanda.

  • art. 2560 c.c.

    norma invocata inizialmente dalla creditrice per fondare la responsabilità della cessionaria; il mutamento successivo verso l'art. 2558 c.c. è stato considerato una modifica sostanziale della domanda.

  • art. 2558 c.c.

    invocato in opposizione per sostenere il subentro in contratti non ancora definiti; la Corte rileva che richiede la prova dei presupposti fattuali del subentro contrattuale, non fornita.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova del credito e della consegna; la Corte non entra nel merito perché il motivo non si confronta con tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 1510 c.c.

    invocato per sostenere che la consegna al vettore liberasse il venditore; la Corte non affronta nel merito la questione perché i motivi sono assorbiti o inammissibili rispetto alla ratio del decreto.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dal provvedimento impugnato per escludere l'opponibilità al curatore di documentazione contabile unilateralmente formata e priva di data certa.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la mancata critica completa della ratio decidendi comporta il difetto di specificità del motivo e quindi l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito mutare sostanzialmente il titolo o il fondamento della domanda rispetto a quanto dedotto in sede di insinuazione; il divieto riguarda non solo la proposizione di domande nuove, ma anche la modifica dei presupposti fattuali e giuridici della pretesa.
  • La verifica dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione richiede che esso si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca solo una conseguenza del ragionamento del giudice e non la premessa decisiva della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura che miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito della controversia, senza evidenziare un errore di diritto effettivamente decisivo, non è idonea al sindacato di legittimità.
  • Quando si invoca il subentro in rapporti contrattuali ex art. 2558 c.c., è necessario allegare e provare i presupposti del trasferimento di contratti in corso e non ancora definiti; in mancanza di documentazione idonea, la pretesa non può essere accolta.
  • Nei rapporti concorsuali, la documentazione contabile unilateralmente formata, priva di data certa e non adeguatamente opponibile al curatore non è di per sé sufficiente a dimostrare il credito e i suoi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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