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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14483/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pennella impugna per vizi di motivazione elegittimità relativi alla confisca (capi 21 e 23) e alla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) dopo il concordato in appello; contesta duplicazione del quantum confiscato e la mancata riduzione della pena accessoria dopo la rideterminazione della pena. Verduci contesta la condanna per riciclaggio (capo 18) per assenza di dolo/consapevolezza dell'origine delittuosa delle somme; contesta inoltre la quantificazione del profitto confiscabile (in particolare l'uso delle somme per sottoscrizione polizze), la estensione della confisca alla giacenza del conto corrente cointestato Unipol e la confisca allargata dell'immobile a Cala Tarida (Ibiza), deducendo sproporzione e possibilità di giustificare la provenienza dei fondi leciti e/o evasi fiscalmente

La decisione

Ricorso di Pennella: dichiarato inammissibile per rinuncia/concordato e/o carenza di interesse; condanna di Pennella al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ricorso di Verduci: la maggior parte dei motivi è rigettata e la condanna per il reato di riciclaggio e la confisca rideterminata (profitto confiscabile ridotto a euro 176.400) sono confermate; però la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca allargata dell'immobile di Cala Tarida (art. 240-bis cod. pen.) per carenza di motivazione sul punto della sproporzione e della giustificazione delle entrate, rimettendo la questione a diversa sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento alla rideterminazione della pena in caso di parziale riforma della sentenza di merito (assoluzione per alcuni capi e rideterminazione della pena per altri).

  • art. 29 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto assente interesse dell'imputato a impugnare la mancata statuizione sulla pena accessoria dopo il concordato, ove non promossa impugnazione del P.M.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Richiesto quanto alla corresponsione/quantificazione della pena accessoria in caso di pluralità di reati tributari; la Corte osserva che, se rilevata, avrebbe imposto limiti alla durata dell'accessoria (fra 1 e 3 anni) e che l'assenza di impugnazione del P.M. incide sull'interesse all'appello.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma base del reato di riciclaggio (capo 18); la Corte valuta l'elemento soggettivo (dolo, anche eventuale) e ritiene sussistere consapevolezza della provenienza illecita sulla base di plurimi indici probatori (movimentazioni, intercettazioni, atteggiamenti dei coniugi, ruolo nell'attività economica).

  • art. 648-quater cod. pen. (cpv.)

    Norma sulla confisca per i reati di riciclaggio; la Corte conferma che beni e valori intestati alla ricorrente possono costituire oggetto di confisca come prodotto/profitto del reato, anche se il beneficio diretto poteva sembrare riferibile al coniuge.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente per i reati tributari quando il profitto non è direttamente aggredibile; interpretata come legittimante il sequestro/ confisca di beni nella disponibilità dell'indagato, anche se cointestati, salvo prova dell'esclusiva pertinenza del terzo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca allargata; la Corte ha ritenuto errata e carente la motivazione della Corte territoriale in relazione alla confisca dell'immobile di Ibiza e ha annullato con rinvio la misura per insufficiente valutazione della sproporzione e delle giustificazioni offerte dalla difesa (anche alla luce delle Sezioni Unite citate).

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma sul sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: la giurisprudenza richiamata chiarisce che può estendersi a beni nella disponibilità dell'indagato anche se cointestati, non opponendosi alle presunzioni civilistiche senza prova contraria da parte del terzo.

  • artt. 1854-1298 cod. civ.

    Citati nel ricorso in relazione a presunzioni di proprietà su conti cointestati; la Corte osserva che le presunzioni civilistiche sulla titolarità non impediscono il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, salvo prova immediata dell'esclusiva titolarità del terzo.

  • art. 1289 cod. civ.

    Richiamato come limite alla possibilità del terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di somme su conto cointestato; la giurisprudenza penale prevale ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

  • art. 1834 cod. civ.

    Riferito al rapporto banca-depositante; la Corte sottolinea che i vincoli civilistici non ostano al sequestro preventivo per confisca per equivalente, restando salvo il diritto del terzo a provare l'esclusiva titolarità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita l'enunciazione dei motivi in cassazione; citata come principio che regola forma e limiti delle deduzioni in questa fase.

Massime di principio

  • Concordato in appello che esplicita rinuncia a motivi fa venir meno la possibilità di censurare in Cassazione le questioni oggetto di quella rinuncia: la rinuncia concordata è vincolante.
  • La Corte di cassazione richiede interesse concreto per impugnare questioni relative alle pene accessorie rideterminate in sede di concordato; in assenza di impugnazione da parte del P.M. può venir meno l'interesse dell'imputato.
  • In materia di sequestro preventivo e confisca per equivalente legata a reati tributari, le somme o beni nella disponibilità dell'imputato possono essere aggrediti anche se risultano cointestati; il terzo cointestatario deve provare l'esclusiva titolarità per sottrarsi all'ablazione.
  • Per il reato di riciclaggio l'elemento soggettivo (dolo, anche eventuale) può essere desunto da un complesso di indizi convergenti (movimentazioni anomale, ruolo nella gestione patrimoniale, intercettazioni, comportamento coniugale) e non è necessario che il reo abbia agito come autore del reato presupposto.
  • La quantificazione del profitto o del prodotto del reato deve tener conto della natura giuridica dei beni investiti: strumenti finanziari o polizze intestate alla persona possono costituire oggetto di confisca a prescindere dal fatto che il beneficiario economico diretto risulti essere un terzo.
  • La confisca allargata ex art. 240-bis richiede motivazione specifica sulla sproporzione e sulla impossibilità di giustificare la provenienza dei beni; le Sezioni Unite hanno introdotto limiti temporali e criteri che devono essere valutati con precisione nel singolo caso.
  • Le intercettazioni e le conversazioni private, se interpretate nel loro contesto e se risultano coerenti con gli altri elementi probatori, possono contribuire a dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita delle somme.
  • Nel contestare misure reali (confisca/sequestro) su conti cointestati o beni familiari, la difesa deve fornire prova documentale e di riscontro chiara e specifica sulla riconducibilità esclusiva delle somme a fonti lecite per ottenere l'esclusione dalla misura.

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