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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 10/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che la vendita all’estero del solo carrello elevatore acquistato in leasing comporta la revoca del credito d’imposta solo per quella componente, mentre non determina la restituzione della quota riferita all’attrezzatura magnetica, se questa mantiene autonomia funzionale e tutti i requisiti di legge. Restano fermi i requisiti di novità, strumentalità, appartenenza alla divisione 28 ATECO 2007, importo minimo di 10.000 euro e rispetto del termine di revoca previsto dalla norma.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: revoca parziale in caso di cessione all’estero del carrello elevatore

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e revoca parziale

La risoluzione esamina un interpello relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Il documento chiarisce se la cessione all’estero di un carrello elevatore, acquistato insieme a un’attrezzatura magnetica, comporti la revoca dell’agevolazione anche per la quota riferita all’attrezzatura.

Fatti rappresentati dall’istante

La società istante svolge attività di noleggio di autoveicoli e nel 2014 ha acquisito, mediante locazione finanziaria, un carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica per un valore complessivo di euro 354.300. L’istante precisa di voler riscattare il bene e di iscrivere a cespite separatamente l’attrezzatura magnetica per euro 99.600.

La società sta inoltre valutando di alienare all’estero, entro il 2017, il solo carrello del valore di euro 254.700. In tale ipotesi l’attrezzatura magnetica verrebbe smontata dal carrello ceduto e montata su un altro carrello già in uso presso un diverso cantiere in Italia.

La società ha fruito nel 2015 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e chiede se la vendita all’estero del solo carrello comporti la revoca del beneficio anche per la parte relativa all’attrezzatura magnetica, sempre che permanga il requisito degli investimenti incrementali rispetto alla media dei cinque periodi d’imposta precedenti.

Posizione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che la cessione all’estero del solo carrello elevatore non determini la revoca del credito con riferimento all’attrezzatura magnetica. Ciò in quanto quest’ultima avrebbe autonoma funzionalità rispetto al carrello ceduto e potrebbe essere utilizzata anche su un altro carrello già impiegato dall’azienda in un altro cantiere italiano.

A sostegno di tale tesi, la società richiama la circolare n. 5 del 19 febbraio 2015, osservando che il punto 8 ammette l’ipotesi di indebita fruizione parziale del credito.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 riconosce ai titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, a condizione che sussistano:

  • il requisito della strumentalità;
  • il requisito della novità;
  • un ammontare minimo superiore a euro 10.000;
  • la destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Il credito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Chiarimenti già forniti dalla prassi

L’Agenzia richiama la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, che ha illustrato ambiti applicativi, modalità di calcolo e fruizione del credito, rinviando per gli aspetti compatibili alla circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 sulla c.d. Tremonti-ter.

In particolare, viene ribadito che:

  • sono agevolabili i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 ATECO 2007;
  • i beni devono essere strumentali rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria e nuovi;
  • l’agevolazione non spetta per beni già utilizzati a qualunque titolo;
  • sono agevolabili anche i beni acquisiti in locazione finanziaria, purché il contratto preveda l’opzione di acquisto finale a favore dell’utilizzatore.

Causa di revoca del credito

La risoluzione precisa che la revoca è disposta se i beni oggetto di investimento sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Secondo l’Agenzia, tale causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, la cessione all’estero del carrello elevatore avverrà entro il 2017, quindi entro il periodo rilevante ai fini della revoca. Ne consegue che la cessione costituisce causa di revoca del credito d’imposta limitatamente all’acquisizione del carrello elevatore.

Se il credito fosse già stato fruito anche con riferimento a tale componente, l’importo indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi al tasso legale, dovrà essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di revoca.

Trattamento dell’attrezzatura magnetica

Per quanto riguarda la quota di credito riferita all’attrezzatura magnetica, l’Agenzia afferma che essa non deve essere restituita, a condizione che:

  • l’attrezzatura abbia una propria funzionalità autonoma rispetto al carrello ceduto;
  • l’attrezzatura rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma;
  • sia compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;
  • sia strumentale rispetto all’attività dell’istante;
  • sia nuova al momento dell’acquisto;
  • sia rispettato l’importo minimo di euro 10.000 per ciascun progetto di investimento.

In tal caso, l’attrezzatura magnetica deve essere considerata un bene autonomo rispetto al carrello elevatore, anche perché la circolare n. 5/E del 2015 ha chiarito che rilevano ai fini dell’agevolazione anche i beni strumentali della divisione 28 destinati a essere inseriti in impianti o strutture più complessi già esistenti.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che la vendita all’estero del solo carrello elevatore comporta la revoca del credito d’imposta solo per tale bene. La quota riferita all’attrezzatura magnetica resta invece agevolabile e non deve essere restituita se il bene conserva autonomia funzionale e tutti i requisiti di legge.

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