Risoluzione n. 32 del 10/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i progetti di ricerca commissionati da un’associazione a un ente di ricerca, e poi assegnati a una cooperativa associata tramite nomina ex art. 1401 c.c., possono beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo se il progetto è conforme alla disciplina applicabile. Rileva la natura del contratto e della ricerca svolta, non le modalità contrattuali con cui l’attività è stata commissionata; nel caso esaminato, il credito spetta nella misura del 50% dei costi sostenuti.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo per contratti di ricerca extra-muros
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e contratti di ricerca extra-muros
La risoluzione esamina un interpello relativo alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con riferimento a progetti commissionati a un ente di ricerca da un’associazione e poi attribuiti, mediante nomina ex art. 1401 c.c., a una cooperativa associata. L’Amministrazione conferma la rilevanza agevolativa delle spese, purché i progetti rientrino nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili previste dalla disciplina di riferimento.
Fatti rappresentati dal contribuente
La società cooperativa ALFA aderisce all’associazione BETA, ente senza fini di lucro che svolge attività di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo, oltre a servizi di coordinamento, informazione, formazione e diffusione della coscienza cooperativa.
Nel 2014 BETA ha commissionato all’ente di ricerca GAMMA alcuni progetti di ricerca, attinenti all’attività di alcune cooperative associate. Nel contratto, BETA dichiara che i progetti sono commissionati nell’interesse delle associate e si riserva di nominare, con effetti ex tunc ai sensi dell’art. 1401 c.c., la cooperativa che subentrerà nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. I risultati della ricerca sono dunque destinati alla cooperativa nominata, senza trasferimento tra associazione e cooperativa.
Nel caso concreto, i progetti interessati sono due, denominati “A” e “B”. La designazione di ALFA quale beneficiaria è avvenuta nel 2015 con dichiarazioni di nomina ex art. 1401 c.c. Al momento della designazione, BETA non aveva versato acconti; pertanto, l’intero prezzo sarebbe stato corrisposto da ALFA, per l’importo di euro XXX per il progetto A e di euro XXX per il progetto B. Il contratto non prevede stati di avanzamento lavori, poiché le parti hanno escluso l’applicazione dell’art. 1666 c.c. in ragione dell’interesse esclusivo al risultato finale della ricerca.
Posizione interpretativa del contribuente
ALFA sostiene che le spese per i progetti commissionati a GAMMA siano ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in quanto rientranti tra le spese per contratti di ricerca con enti di ricerca previste dalla disciplina agevolativa. Secondo la società, la modalità contrattuale adottata non impedisce l’accesso al beneficio, poiché con la dichiarazione di nomina essa sarebbe subentrata sin dall’inizio nel contratto in luogo dell’associazione BETA, assumendo i costi dell’attività di ricerca.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato, riconosce alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, pari al 25% delle spese incrementali rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015. In particolare:
- l’art. 3, comma 4, e l’art. 2 del decreto attuativo individuano e definiscono le attività di ricerca e sviluppo eleggibili;
- l’art. 3, comma 6, individua le spese ammissibili;
- tra queste, la lettera c) comprende le spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con altre imprese, incluse le start-up innovative, c.d. ricerca extra-muros;
- il comma 7 dell’art. 3 prevede che il credito spetti nella misura del 50% della spesa incrementale per tale tipologia di costi.
La risoluzione richiama inoltre la legge di bilancio 2017, che ha prorogato il periodo di effettuazione degli investimenti ammissibili fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e ha rafforzato il beneficio, prevedendo:
- aliquota unica del 50% per tutte le tipologie di investimenti, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- ampliamento delle spese ammissibili al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più richiedere il requisito dell’alta qualificazione;
- innalzamento del limite massimo annuale del credito a 20 milioni di euro per beneficiario.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Su richiesta dell’Ufficio, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che, se il progetto di ricerca è conforme all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, ALFA può usufruire del credito d’imposta nella misura del 50% prevista dall’art. 3, comma 7, e dall’art. 5, comma 3, del D.M. 27 maggio 2015.
Ai fini del beneficio non rilevano le modalità contrattuali con cui l’attività di ricerca è stata commissionata. Ciò che conta è la riconducibilità del progetto alla disciplina agevolativa e la natura della spesa come contratto di ricerca con ente di ricerca.
Esito operativo
La risoluzione conferma quindi l’ammissibilità al credito d’imposta delle spese sostenute da ALFA per i progetti di ricerca “A” e “B”, a condizione che gli stessi siano effettivamente conformi ai requisiti dell’art. 3 del decreto-legge n. 145/2013. Per tali spese spetta il credito nella misura del 50%.
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