Regolamento (UE) 2026/344
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/344 della Commissione, del 6 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame previste dal regolamento delegato (UE) 2026/343. Definisce regole uniformi per i controlli di conformità anatomica, per la verifica delle menzioni riservate facoltative e per il controllo del tenore d’acqua nei polli e nei tagli di pollame. Disciplina inoltre la cooperazione tra autorità nazionali, le controanalisi, i laboratori di riferimento, i registri degli operatori e le notifiche alla Commissione.
Modalità di applicazione uniformi delle norme di commercializzazione per le carni di pollame, con regole su controlli, campionamento, tenore d’acqua, registri e cooperazione tra autorità.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell’Unione alle carni di pollame disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2026/343, con particolare riguardo ai controlli di conformità effettuati nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei punti vendita all’ingrosso o al minuto, durante il trasporto e, per le importazioni, al momento dello sdoganamento. Coinvolge gli operatori del settore alimentare, i macelli, i laboratori di sezionamento, i mangimifici e i fornitori di mangimi, gli incubatoi, le autorità competenti degli Stati membri, i laboratori nazionali di riferimento e la Commissione. Sono previste esclusioni specifiche per i prodotti destinati esclusivamente all’esportazione in taluni controlli sul tenore d’acqua.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/344 della Commissione sulle norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame
Il regolamento attua in modo uniforme, nell’intera Unione, le norme di commercializzazione delle carni di pollame previste dal regolamento delegato (UE) 2026/343. Esso sostituisce nel nuovo quadro giuridico le precedenti modalità applicative e risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire controlli omogenei, prevenire inganni ai consumatori e assicurare il corretto funzionamento del mercato.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e ha attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ed esecutivi in materia di carni di pollame. Il regolamento mira quindi a fissare misure comuni di campionamento, tolleranze e controllo, nonché regole di cooperazione tra autorità nazionali e Commissione, così da assicurare un’applicazione uniforme delle norme di commercializzazione in tutto il territorio dell’Unione.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle carni di pollame disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2026/343 e coinvolge:
- i macelli;
- i laboratori di sezionamento;
- gli operatori che utilizzano menzioni riservate facoltative;
- le autorità competenti degli Stati membri;
- i laboratori nazionali di riferimento;
- la Commissione.
La disciplina copre i controlli lungo la filiera, anche durante il trasporto e, per le importazioni da paesi terzi, allo sdoganamento. Sono previste alcune esclusioni, in particolare per le carcasse o i tagli dimostrati destinati esclusivamente all’esportazione, che non sono sottoposti ad alcuni controlli sul tenore d’acqua.
Controlli di conformità anatomica e nozione di lotto
L’articolo 3 definisce le regole di controllo della conformità dei lotti agli articoli 2, 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2026/343. Il controllo deve essere regolare e fondato sul rischio. Per "lotto" si intende un insieme di almeno 100 unità di carni di pollame omogenee per specie, taglio, classe e ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento e ubicati nello stesso luogo.
Per ogni lotto ispezionato si preleva un campione casuale. La tabella dell’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce la dimensione del campione e il numero tollerabile di unità non idonee in funzione della dimensione del lotto:
- lotti da 100 a 500 unità: campione di 30 unità, tolleranza di 5 unità non idonee, totale 2 per i casi indicati nella tabella;
- lotti da 501 a 3 200 unità: campione di 50 unità, tolleranza di 7 unità non idonee, totale 3;
- lotti superiori a 3 200 unità: campione di 80 unità, tolleranza di 10 unità non idonee, totale 4.
La tolleranza riguarda ciascuna specie e, per le carni di pollame della classe B, il numero tollerabile di unità non idonee è raddoppiato. Se il lotto non è considerato idoneo, l’autorità di sorveglianza ne vieta la commercializzazione o, se proviene da un paese terzo, l’importazione, finché non sia dimostrata la conformità alle norme applicabili.
Menzioni riservate facoltative e registrazione speciale
L’articolo 4 riguarda gli operatori che commercializzano prodotti recanti i termini di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2026/343. Tali operatori devono essere oggetto di registrazione speciale.
Le ispezioni sul rispetto degli articoli 10 e 11 del regolamento delegato sono effettuate con frequenze determinate in base al rischio presso:
- l’azienda;
- i mangimifici e i fornitori di mangimi;
- il macello;
- l’incubatoio.
Ogni Stato membro deve inoltre comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco aggiornato degli operatori riconosciuti e registrati, comprensivo di nomi, indirizzi e numero assegnato a ciascuno. La comunicazione può avvenire con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su Internet.
Tenore d’acqua delle carcasse di pollo: prova chimica e controlli nei macelli
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per il metodo di analisi del tenore d’acqua tecnicamente inevitabile delle carcasse di pollo. Le autorità competenti devono vigilare affinché i macelli:
- prelevino campioni per il controllo dell’assorbimento d’acqua durante la refrigerazione e del tenore d’acqua delle carcasse congelate e surgelate;
- registrino i risultati dei controlli e li conservino per un anno;
- contrassegnino ogni lotto con la data di produzione, che deve figurare anche nel registro di produzione.
L’articolo 6 prevede controlli regolari dell’assorbimento d’acqua nei macelli, eseguiti secondo l’allegato III e nel rispetto dei principi HACCP del regolamento (CE) n. 852/2004. Se l’assorbimento supera le soglie dell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2026/343, il macello deve adottare immediatamente gli adeguamenti tecnici necessari.
Le autorità competenti effettuano inoltre controlli periodici, a campione e basati sul rischio, sulle carcasse congelate e surgelate di ciascun macello. Se il risultato supera i valori previsti dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato, il detentore del lotto può chiedere una controanalisi presso il laboratorio di riferimento dello Stato membro, scegliendo l’autorità competente il metodo da applicare; i costi sono a carico del detentore del lotto.
Se la controanalisi conferma la non conformità, il lotto resta sotto il controllo dell’autorità competente fino al trattamento conforme o ad altra decisione. Qualora sia dimostrato che il lotto è destinato all’esportazione, devono essere adottate misure per impedirne la commercializzazione nell’Unione. In alternativa, l’autorità può autorizzare la commercializzazione nel mercato interno ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2026/343.
Cooperazione tra Stati membri e ruolo della Commissione
L’articolo 7 disciplina i controlli dello Stato membro di destinazione in presenza di fondati motivi di sospetto di irregolarità. Tali controlli devono essere non discriminatori e possono essere effettuati nel luogo di destinazione o in altra sede idonea, purché l’inoltro della merce sia perturbato il meno possibile e il prelievo dei campioni non avvenga alla frontiera. I prodotti non possono essere venduti al consumatore finale prima che sia accertata la conformità.
I risultati e le decisioni devono essere notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni. Su richiesta, le decisioni devono essere comunicate per iscritto con le vie di ricorso, la procedura e i termini applicabili secondo il diritto dello Stato membro di destinazione. Le autorità dello Stato membro di destinazione devono inoltre comunicare le proprie decisioni e motivazioni all’autorità dello Stato membro di spedizione.
Se i risultati superano i limiti, il detentore del lotto può chiedere una controanalisi in uno dei laboratori di riferimento degli Stati membri presenti nell’elenco pubblicato dalla Commissione sul sito Europa, utilizzando lo stesso metodo della prova iniziale. I costi restano a carico del detentore del lotto.
In caso di irregolarità confermate, l’autorità dello Stato membro di destinazione applica le procedure previste dall’articolo 6, paragrafo 4. Se emergono irregolarità ripetute o controlli ritenuti ingiustificati dallo Stato membro di spedizione, gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest’ultima può chiedere ispezioni in loco con la cooperazione delle autorità nazionali oppure l’intensificazione dei controlli e del campionamento nello Stato membro di spedizione, con eventuale applicazione di sanzioni. I costi delle misure adottate per rimediare a irregolarità ripetute possono essere posti a carico dello stabilimento interessato.
Controlli sui tagli di carne di pollame
L’articolo 8 estende la disciplina al tenore d’acqua dei tagli di pollame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343. Il metodo di prova è fissato nell’allegato II.
Le autorità competenti devono vigilare affinché macelli e laboratori di sezionamento adottino le misure necessarie per conformarsi alle norme del regolamento delegato, in particolare:
- effettuare controlli regolari dell’assorbimento d’acqua presso i macelli, salvo il raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino;
- registrare e conservare i risultati per un anno;
- contrassegnare ogni lotto con la data di produzione, che deve comparire nel registro di produzione.
I controlli sul tenore d’acqua dei tagli congelati e surgelati sono eseguiti a campione e con frequenze basate sul rischio presso ciascun laboratorio di sezionamento che produca tali tagli. Non si applicano ai tagli per i quali sia dimostrato che sono destinati esclusivamente all’esportazione.
Le procedure di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, e l’articolo 7 si applicano mutatis mutandis anche ai tagli di pollame, con conseguente possibilità di controanalisi, gestione delle non conformità e cooperazione tra Stati membri.
Metodi di analisi e allegati tecnici
Gli allegati I e II descrivono i metodi chimici per determinare il tenore totale d’acqua rispettivamente delle carcasse di pollo e dei tagli di carne di pollame. Entrambi prevedono il prelievo di campioni, l’omogeneizzazione, la determinazione dei tenori d’acqua e di proteine secondo norme ISO, e il confronto con formule di riferimento per stabilire se vi sia stata un’assunzione eccessiva di acqua.
L’allegato III disciplina la verifica dell’assorbimento d’acqua nello stabilimento di produzione: si prelevano 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, se ne identificano individualmente 20 da pesare prima e dopo lavaggio, refrigerazione e sgocciolamento, e si calcola la percentuale di assorbimento sulla base della differenza di peso. È ammessa la pesatura automatica, se preventivamente approvata dall’autorità competente.
L’allegato IV elenca i compiti dei laboratori nazionali di riferimento: coordinamento dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi del tenore d’acqua, assistenza all’autorità competente, partecipazione a prove comparative, diffusione delle informazioni del comitato di esperti e collaborazione nella preparazione e spedizione dei campioni per le prove, incluse quelle di omogeneità.
Notifiche e applicazione nel tempo
L’articolo 9 rinvia al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per le notifiche alla Commissione. L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio al regolamento delegato 2026/343
L’articolo 1 stabilisce modalità di applicazione comuni delle norme di commercializzazione delle carni di pollame di cui al regolamento delegato (UE) 2026/343, con riguardo ai controlli di conformità, alla cooperazione tra autorità competenti, ai registri tenuti dagli operatori e ai metodi di analisi. L’articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2026/343.
Controlli di conformità anatomica e regole di campionamento
L’articolo 3 impone controlli regolari, con frequenze basate sul rischio, sulla conformità dei lotti agli articoli 2, 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2026/343. Definisce il lotto come almeno 100 unità omogenee per specie, taglio, classe e ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento. Per ogni lotto ispezionato si preleva un campione casuale; la dimensione varia in funzione della grandezza del lotto (100-500: 30 unità; 501-3 200: 50 unità; oltre 3 200: 80 unità) con corrispondenti tolleranze. Per la classe B le tolleranze sono raddoppiate. Se il lotto non è idoneo, la commercializzazione o l’importazione è vietata finché non sia dimostrata la conformità.
Menzioni riservate facoltative e registrazione degli operatori
L’articolo 4 prevede che gli operatori che commercializzano prodotti recanti i termini di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2026/343 siano soggetti a registrazione speciale. I controlli sul rispetto degli articoli 10 e 11 sono effettuati con frequenze basate sul rischio presso azienda, mangimifici e fornitori di mangimi, macello e incubatoio. Gli Stati membri devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco aggiornato degli operatori riconosciuti e registrati, con nomi, indirizzi e numero assegnato.
Prova chimica sul tenore d’acqua delle carcasse di pollo
L’articolo 5 rimanda all’allegato I per il metodo di analisi del tenore d’acqua tecnicamente inevitabile delle carcasse di pollo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/343. Le autorità competenti vigilano affinché i macelli effettuino campionamenti per il controllo dell’assorbimento d’acqua durante la refrigerazione e del tenore d’acqua delle carcasse congelate e surgelate, conservino i risultati per un anno e indichino su ciascun lotto la data di produzione nel registro di produzione.
Controlli nei macelli, controanalisi e destino dei lotti non conformi
L’articolo 6 disciplina i controlli regolari dell’assorbimento d’acqua nei macelli secondo l’allegato III e i principi HACCP del regolamento (CE) n. 852/2004. Se l’assorbimento supera le soglie dell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2026/343, il macello deve adottare immediatamente adeguamenti tecnici. Le autorità competenti effettuano inoltre controlli periodici sul tenore d’acqua delle carcasse congelate e surgelate; sono escluse quelle provate destinate esclusivamente all’esportazione. Se i limiti sono superati, il detentore del lotto può chiedere una controanalisi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, a proprie spese. In caso di non conformità, il lotto resta sotto controllo dell’autorità competente fino a trattamento conforme o altra decisione; se destinato all’esportazione, deve essere esclusa la commercializzazione nell’Unione. L’autorità può comunque autorizzare la commercializzazione nel mercato interno ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2026/343.
Cooperazione tra Stati membri e intervento della Commissione
L’articolo 7 consente allo Stato membro di destinazione di effettuare controlli a campione non discriminatori in presenza di fondati sospetti di irregolarità sulle carcasse congelate o surgelate. I controlli devono essere eseguiti nel luogo di destinazione o in altra sede idonea, senza ostacolare eccessivamente la circolazione della merce e senza vendita al consumatore finale prima dell’esito positivo. I risultati e le decisioni devono essere notificati entro due giorni lavorativi; le autorità dello Stato membro di spedizione devono essere informate delle decisioni e motivazioni. È prevista la controanalisi in un laboratorio di riferimento di uno degli Stati membri dell’elenco pubblicato dalla Commissione. In caso di irregolarità ripetute o controlli ritenuti ingiustificati, la Commissione può chiedere ispezioni in loco o l’intensificazione dei controlli nello Stato membro di spedizione; gli oneri delle misure possono gravare sullo stabilimento interessato.
Controlli sui tagli di carne di pollame
L’articolo 8 estende la disciplina del tenore d’acqua ai tagli di pollame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/343. Il metodo di prova è fissato nell’allegato II. Le autorità competenti vigilano affinché macelli e laboratori di sezionamento effettuino controlli regolari dell’assorbimento d’acqua, registrino e conservino i risultati per un anno e indichino la data di produzione di ciascun lotto. I controlli sul tenore d’acqua dei tagli congelati e surgelati sono effettuati a campione e con frequenze basate sul rischio; sono esclusi i tagli dimostrati destinati esclusivamente all’esportazione. Le regole dell’articolo 6, paragrafi 2-5, e dell’articolo 7 si applicano mutatis mutandis.
Notifiche e coordinamento amministrativo
L’articolo 9 stabilisce che le notifiche alla Commissione previste dal regolamento siano effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 10 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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