Regolamento (UE) 2025/2051
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via puntuale sul regime delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Da un lato corregge errori materiali nelle voci relative all’Italia già modificate dal regolamento (UE) 2025/1924, con efficacia retrodatata al 23 settembre 2025; dall’altro aggiorna le delimitazioni territoriali per Croazia, Estonia e Lituania alla luce di nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica. L’allegato I del regolamento base viene integralmente sostituito, con elenchi dettagliati delle aree di restrizione I, II e III per ciascuno Stato membro interessato.
Rettifica e sostituzione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, con aggiornamento delle delimitazioni territoriali in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle zone soggette a restrizioni I, II e III istituite in relazione a focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici. Le modifiche riguardano soprattutto Croazia, Estonia, Lituania, Italia e altri Stati membri elencati nell’allegato, e incidono sulla classificazione di comuni, province, distretti, regioni e unità amministrative specifiche. L’articolo 1 si applica con effetto dal 23 settembre 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano fuori dal perimetro del presente atto le misure generali già previste dal regolamento (UE) 2023/594, che continuano a valere come cornice normativa.
Rettifica e aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 della Commissione interviene sul sistema delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L’atto nasce dall’esigenza di adeguare la cartografia delle zone I, II e III alla situazione epidemiologica più recente, correggere errori materiali emersi nelle voci italiane già modificate dal regolamento (UE) 2025/1924 e reagire a nuovi focolai notificati in Croazia, Estonia e Lituania.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, quale base giuridica per le misure adottate. Nei considerando viene evidenziato che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con ricadute rilevanti sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla movimentazione intra-UE e verso paesi terzi di animali e prodotti.
Le zone soggette a restrizioni sono definite sulla base:
- della situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- della situazione generale nello Stato membro;
- del rischio di ulteriore diffusione;
- degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nell’Unione;
- delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Rettifiche concernenti l’Italia
Una parte centrale del regolamento è dedicata alla correzione di errori nelle voci italiane dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594, come già modificato dal regolamento (UE) 2025/1924. La Commissione precisa che, a seguito di tali errori, alcune aree di Piemonte e Lombardia risultavano indebitamente mantenute o collocate nella zona soggetta a restrizioni III, mentre avrebbero dovuto essere soppresse o riclassificate in zone I o II.
Le rettifiche riguardano:
- la parte I, punto 7, con sostituzione del quarto trattino relativo al Piemonte;
- la parte II, punto 9, con revisione delle voci per Piemonte e Lombardia e aggiunta di nuovi comuni;
- la parte III, punto 1, con soppressione delle voci relative a Lombardia e Piemonte.
Il regolamento prevede espressamente che tali rettifiche si applichino dal 23 settembre 2025, cioè dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2025/1924, al fine di assicurare continuità e coerenza con il precedente atto modificativo.
Aggiornamento delle zone per Croazia, Estonia e Lituania
La Commissione prende atto di nuovi focolai notificati dopo l’adozione del regolamento (UE) 2025/1924:
- in Croazia, nuovi focolai in suini detenuti;
- in Estonia, un nuovo focolaio in suini detenuti nella contea di Jõgeva;
- in Lituania, nuovi focolai in suini selvatici nelle contee di Utena e Šiauliai.
Sulla base di tali eventi, alcune aree vengono riclassificate tra le diverse categorie di restrizione e i confini territoriali vengono ridefiniti per tenere conto della continuità territoriale e del rischio di diffusione. Nei considerando si richiama espressamente, per Croazia e Lituania, la necessità di garantire la continuità territoriale ai sensi degli articoli 7, paragrafo 2, e 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 2 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. L’allegato aggiornato contiene elenchi dettagliatissimi delle zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.
Sul piano pratico, ciò significa che gli operatori e le autorità nazionali devono fare riferimento al nuovo allegato per identificare con precisione:
- i territori assoggettati a restrizioni;
- la relativa categoria di rischio (I, II o III);
- le delimitazioni geografiche specifiche basate su comuni, distretti, province, linee stradali, linee ferroviarie, corsi d’acqua o altre unità territoriali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per l’articolo 1 è prevista una applicazione retrodatata al 23 settembre 2025.
L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con il consueto effetto tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente, correggere errori presenti nelle voci italiane dell’allegato I e ridefinire le zone soggette a restrizioni in vari Stati membri.
Rettifiche delle voci relative all’Italia
L’articolo 1 rettifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 con riferimento all’Italia, correggendo la parte I, la parte II e sopprimendo voci errate della parte III. In particolare sono sostituiti o aggiunti numerosi comuni nelle regioni Piemonte e Lombardia; nella parte III sono soppressi i riferimenti a Lombardia e Piemonte. Le rettifiche si applicano dal 23 settembre 2025, coerentemente con la data di applicazione del regolamento (UE) 2025/1924.
Modifiche per Croazia, Estonia e Lituania
Sempre all’articolo 1 sono aggiornate le zone soggette a restrizioni per Croazia, Estonia e Lituania, in ragione di nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici. Per la Croazia alcune aree passano tra le zone I e III o vengono riperimetrate; per l’Estonia un focolaio nella contea di Jõgeva comporta il passaggio di un’area dalla zona II alla III; per la Lituania alcuni territori vengono riclassificati tra zona I e II, e ulteriori aree vengono aggiornate in ragione di focolai in suini selvatici.
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’articolo 2 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al presente regolamento, contenente l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri Stati membri.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, però, si applica retroattivamente a decorrere dal 23 settembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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