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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2001

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2001 della Commissione, del 6 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la descrizione delle variabili a cadenza di otto anni su organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro e infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa nel dominio delle forze di lavoro

Normativa europea32025R2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, la descrizione puntuale delle variabili da rilevare a cadenza di otto anni nel dominio delle forze di lavoro per due ambiti specifici. L’allegato definisce per ciascuna variabile codice, nome, modalità di risposta, filtri di popolazione e indicazioni di pertinenza/non pertinenza. Le rilevazioni dovranno essere applicate dagli Stati membri nel 2027 e nel 2028 secondo la tematica, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti i loro elementi.

Descrizione delle variabili a cadenza di otto anni per i dati sulle forze di lavoro relativi a organizzazione del lavoro/tempi di lavoro e a infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito del dominio statistico delle forze di lavoro previsto dal regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda la descrizione, da utilizzare nelle rilevazioni armonizzate, delle variabili per due tematiche dettagliate: "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" e "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa". Le variabili sono da applicare nel 2027 per la prima tematica e nel 2028 per la seconda; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo non prevede esclusioni soggettive ulteriori, ma l’allegato delimita i filtri di popolazione per ciascuna variabile (in particolare persone occupate tra 15 e 74 anni, e in taluni casi ex occupati entro i 12 mesi precedenti).

Descrizione delle variabili a cadenza di otto anni nel dominio delle forze di lavoro

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2001 della Commissione attua il regolamento (UE) 2019/1700 stabilendo la descrizione dettagliata delle variabili da rilevare, con cadenza ottennale, per due set di dati del dominio delle forze di lavoro. L’intervento si colloca nel quadro delle statistiche europee armonizzate sulle persone e sulle famiglie e mira a garantire uniformità metodologica nelle rilevazioni degli Stati membri. I considerando richiamano l’obbligo di adozione della descrizione almeno dodici mesi prima dell’avvio del periodo di rilevazione e il parere favorevole del comitato del sistema statistico europeo.

Ambito di applicazione e calendario

Il regolamento si applica agli Stati membri per le indagini/statistiche del dominio delle forze di lavoro previste dal regolamento (UE) 2019/1700. L’allegato disciplina due tematiche dettagliate:

  • "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro", da applicare nel 2027;
  • "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa", da applicare nel 2028.

L’ambito soggettivo delle singole variabili è definito tramite filtri di popolazione, che riguardano principalmente persone occupate di età compresa tra 15 e 74 anni; alcune variabili relative a infortuni e problemi di salute includono anche ex occupati nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento. Il regolamento non introduce deroghe o esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle tecniche contenute nell’allegato.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1700, che prevede, parallelamente all’atto delegato sul numero e sul titolo delle variabili, la definizione della loro descrizione per i set di dati a cadenza di otto anni. È richiamato anche l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento, in forza del quale la descrizione deve essere adottata almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione.

Variabili su organizzazione del lavoro e tempi di lavoro

Per la tematica "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" l’allegato elenca le variabili, con relativi codici e modalità di risposta, volte a misurare aspetti dell’autonomia e della flessibilità lavorativa. In particolare:

  • FREEHOUR: possibilità di prendere ore libere;
  • FREELEAV: possibilità di prendere giorni di ferie;
  • FLEXWT: frequenza della flessibilità prevista dell’orario di lavoro;
  • AVAIFREE: disponibilità a lavorare durante il tempo libero;
  • RECHOURS: modalità di registrazione della presenza o delle ore lavorate;
  • PRESSURE: frequenza del lavoro sotto pressione;
  • JOBAUTON: grado di autonomia professionale;
  • PLACEWK: posto di lavoro principale;
  • COMMUTM: tempi di spostamento, espressi in minuti;
  • OTHERLOC: frequenza del lavoro in altre sedi.

Per ciascuna variabile sono precisati i filtri di pertinenza. Ad esempio, diverse variabili si applicano a persone occupate tra 15 e 74 anni; COMMUTM è rilevata solo se il luogo di lavoro principale non è l’abitazione del lavoratore; RECHOURS è riferita a specifiche categorie occupazionali indicate dal filtro tecnico dell’allegato.

Variabili su infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa

Per la seconda tematica, l’allegato struttura la rilevazione sugli eventi lesivi e sui problemi di salute connessi al lavoro. Le variabili principali sono:

  • ACCIDNUM: numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 12 mesi;
  • ACCIDTYP: tipo di infortunio, distinguendo tra incidente stradale e incidente diverso;
  • ACCIDJOB: attività lavorativa connessa all’infortunio;
  • ACCIDBRK: durata dell’assenza dal lavoro dovuta all’infortunio;
  • HPROBNUM: numero di problemi di salute connessi all’attività lavorativa negli ultimi 12 mesi;
  • HPROBTYP: tipo del problema di salute più grave;
  • HPROBLIM: limitazione delle attività quotidiane;
  • HPROBJOB: attività lavorativa connessa al problema di salute;
  • HPROBBRK: durata dell’assenza dal lavoro causata dal problema di salute.

I filtri di popolazione distinguono tra persone attualmente occupate e persone che sono state occupate in passato o negli ultimi 12 mesi, a seconda della variabile. Le modalità di risposta coprono sia il numero di eventi sia le conseguenze temporali dell’assenza dal lavoro, includendo anche i casi in cui la persona non si è ancora ripresa ma prevede di riprendere l’attività.

Fattori di rischio per la salute fisica e per il benessere mentale

L’allegato include ulteriori variabili sui determinanti lavorativi della salute:

  • PHYSRISK, per l’esposizione a fattori di rischio per la salute fisica, come posture faticose, movimenti ripetitivi, movimentazione di carichi pesanti, rumore, vibrazioni, agenti chimici, forte concentrazione visiva, scivolamenti/cadute, uso di macchine o di veicoli e altri rischi considerevoli;
  • MENTRISK, per l’esposizione a fattori di rischio per il benessere mentale, tra cui ritmo di lavoro eccessivo, violenza o minaccia, molestie o bullismo, scarsa comunicazione o collaborazione, rapporti difficili con clienti/pazienti/allievi, insicurezza del posto di lavoro, insufficiente autonomia sul ritmo o sui procedimenti di lavoro e altri fattori rilevanti.

Queste variabili sono destinate alle persone occupate tra 15 e 74 anni e servono a completare il quadro statistico sulla qualità del lavoro e sui rischi professionali.

Effetti giuridici finali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1700, che richiede, parallelamente all’atto delegato sul numero e titolo delle variabili, la descrizione delle variabili a cadenza di otto anni per i set di dati del dominio delle forze di lavoro.

Tempistica di adozione e applicazione

In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1700, la descrizione delle variabili deve essere adottata almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione. Gli Stati membri applicano le variabili nel 2027 per "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" e nel 2028 per "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa".

Descrizione delle variabili per l’organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro

L’allegato elenca le variabili da rilevare, tra cui: possibilità di prendere ore libere (FREEHOUR), possibilità di prendere giorni di ferie (FREELEAV), flessibilità prevista dell’orario di lavoro (FLEXWT), disponibilità a lavorare durante il tempo libero (AVAIFREE), registrazione della presenza o delle ore lavorate (RECHOURS), lavorare sotto pressione (PRESSURE), autonomia professionale (JOBAUTON), posto di lavoro principale (PLACEWK), tempi di spostamento (COMMUTM) e lavoro in altre sedi (OTHERLOC). Per ciascuna sono indicati codici di risposta, filtri, etichette e casi di non pertinenza.

Descrizione delle variabili su infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa

L’allegato disciplina variabili relative agli infortuni e ai problemi di salute legati al lavoro, tra cui: numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 12 mesi (ACCIDNUM), tipo di infortunio (ACCIDTYP), attività lavorativa connessa all’infortunio (ACCIDJOB), durata dell’assenza dal lavoro per infortunio (ACCIDBRK), numero di problemi di salute connessi all’attività lavorativa (HPROBNUM), tipo del problema più grave (HPROBTYP), limitazione delle attività quotidiane (HPROBLIM), attività lavorativa connessa al problema di salute (HPROBJOB), durata dell’assenza per problema di salute (HPROBBRK).

Fattori di rischio fisici e mentali

L’allegato include variabili sui fattori di rischio per la salute fisica (PHYSRISK) e per il benessere mentale (MENTRISK), con elenchi dettagliati di modalità di risposta: posture faticose, movimenti ripetitivi, movimentazione di carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, sforzo visivo, scivolamenti e cadute, uso di macchine o veicoli; per il benessere mentale, ritmo elevato o sovraccarico di lavoro, violenza o minaccia, molestie o bullismo, scarsa comunicazione interna, rapporti difficili con utenti/clienti, insicurezza del posto di lavoro, scarsa autonomia e altri fattori rilevanti.

Entrata in vigore e carattere obbligatorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichemercato del lavorosalute e sicurezza sul lavorometodologia statisticaforze di lavoro

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