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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2002

Regolamento delegato (UE) 2025/2002 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

Normativa europea32025R2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato recepisce nell’ordinamento dell’Unione una nuova misura adottata dall’ICCAT per la conservazione e gestione dei tonnidi tropicali. In particolare, modifica il regolamento (UE) 2017/2107 riducendo da 300 a 288 il numero massimo di FAD che possono essere attivi contemporaneamente per peschereccio. La nuova soglia si applica dal 1° gennaio 2026 ed è immediatamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2017/2107 riducendo, dal 1° gennaio 2026, il numero massimo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) attivi contemporaneamente per peschereccio nella zona ICCAT.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono garantire il rispetto della nuova soglia per i pescherecci operanti nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). La misura riguarda in particolare i pescherecci con boe operative e incide sulla gestione delle attività di pesca dei tonnidi tropicali nella zona ICCAT. La disposizione è temporale: entra in applicazione dal 1° gennaio 2026. Non sono previste nel testo esclusioni specifiche.

Riduzione del numero di FAD autorizzati nella zona ICCAT

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2017/2107 per adeguare il diritto dell’Unione a una nuova misura adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). La finalità è allineare la disciplina unionale alle regole internazionali vincolanti per l’Unione in materia di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT.

Contesto e finalità

I considerando richiamano che l’Unione è parte contraente dell’ICCAT e che le misure adottate in tale sede mirano a garantire la conservazione a lungo termine delle risorse e la salvaguardia degli ecosistemi marini. In particolare, la raccomandazione ICCAT 24-01, adottata nel 2024, introduce una riduzione del numero di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio da 300 a 288 a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il regolamento delegato recepisce tale modifica nel diritto dell’Unione.

Modifica al regolamento (UE) 2017/2107

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107. Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri devono garantire che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative. La modifica incide direttamente sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell’Unione operanti nella zona ICCAT.

Ambito soggettivo e territoriale

La disciplina riguarda gli Stati membri, chiamati a imporre il rispetto del nuovo limite, e i pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione ICCAT. Il testo non prevede deroghe o esclusioni specifiche, né ulteriori requisiti procedurali oltre all’obbligo di conformarsi alla soglia massima stabilita.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento della disciplina sui FAD

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107. Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri devono garantire che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative, in luogo del limite precedente di 300.

Recepimento della raccomandazione ICCAT 24-01

Il regolamento dà attuazione nell’Unione alla raccomandazione ICCAT 24-01, adottata nel 2024 nell’ambito del programma pluriennale di conservazione e gestione dei tonnidi tropicali, che prevede la riduzione del numero di dispositivi di concentrazione del pesce a partire dal 1° gennaio 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinerelazioni con organizzazioni internazionalicontrollo della pesca

Testo integrale

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