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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/343

Regolamento delegato (UE) 2026/343 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle carni di pollame e abroga il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione

Normativa europea32026R0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 dettando un quadro organico di norme di commercializzazione per le carni di pollame. Disciplina la classificazione delle carcasse e dei tagli, le presentazioni ammesse, l’etichettatura, le menzioni facoltative relative a metodi di allevamento e raffreddamento, nonché i controlli sul tenore d’acqua. Abroga il regolamento (CE) n. 543/2008 e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, che contiene le modalità applicative e i metodi analitici.

Norme di commercializzazione per le carni di pollame nell’UE, inclusi classificazione, etichettatura, menzioni facoltative, controlli sul tenore d’acqua e condizioni di importazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti a base di carni di pollame rientranti nell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013, come definiti all’articolo 2 del regolamento, ossia carcasse e tagli di pollo domestico, tacchino, anatra, oca e faraona, nonché foie gras. I prodotti diversi da quelli elencati possono essere commercializzati nell’Unione solo con un nome che non induca in errore il consumatore e non crei confusione con i nomi riservati o con le indicazioni facoltative disciplinate dal regolamento, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011. Il regolamento si applica nel mercato dell’Unione e disciplina anche le importazioni da paesi terzi per quanto riguarda l’uso di indicazioni facoltative e la certificazione di conformità. Restano fuori, o comunque non soggetti alle stesse regole, taluni prodotti e presentazioni di importanza locale o limitata che non rientrano nell’elenco dell’articolo 2, purché non presentati in modo fuorviante.

Norme di commercializzazione delle carni di pollame

Il regolamento delegato 2026/343 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con un corpus unitario di regole di commercializzazione per le carni di pollame. La finalità dichiarata è quella di aggiornare la disciplina al contesto tecnico e di mercato, rafforzando al tempo stesso la tutela del consumatore, la trasparenza dell’etichettatura e i controlli ufficiali, anche in relazione alla sostenibilità, alla domanda dei consumatori e ai rischi sanitari connessi all’influenza aviaria.

Ambito di applicazione e prodotti interessati

Il regolamento si applica alle carcasse e ai tagli di pollo domestico, tacchino, anatra, oca e faraona, oltre che al foie gras, come specificamente elencati nell’articolo 2. Le denominazioni di vendita dei prodotti soggetti alla disciplina sono riservate ai nomi previsti dal regolamento e ai corrispondenti termini multilingue dell’allegato I. I prodotti non rientranti nell’elenco possono essere commercializzati nell’Unione solo con un nome che non induca in errore il consumatore e non crei confusione con le denominazioni protette o con le menzioni facoltative disciplinate dall’articolo 10, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Definizioni tecniche e classificazione dei prodotti

L’articolo 2 contiene una disciplina estremamente dettagliata delle specie, delle età, della conformazione anatomica e delle caratteristiche commerciali dei diversi volatili e dei relativi tagli. Per i capi di pollame sono previste distinzioni basate, in particolare, sulla rigidità della punta dello sterno, sul peso carcassa, sull’età alla macellazione e su parametri morfologici. Sono inoltre definiti i principali tagli anatomici, con indicazioni puntuali sulle modalità di sezionamento, sui rapporti ponderali consentiti e sull’eventuale presenza o assenza di pelle.

Per il foie gras sono fissati requisiti minimi stringenti: i fegati devono provenire da oche o anatre di determinate specie, devono essere ottenuti da animali alimentati in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche, presentare colorazione uniforme e rispettare pesi minimi di 300 grammi per l’anatra e 400 grammi per l’oca.

Presentazione delle carcasse e denominazioni di vendita

Le carcasse possono essere commercializzate come parzialmente eviscerate, con frattaglie o senza frattaglie. Sono dettagliate le regole su ciò che può o non può essere incluso nelle frattaglie, con riferimento a cuore, fegato, ventriglio e altri elementi commestibili secondo il mercato di destinazione.

Le denominazioni di vendita devono combinare il nome della specie o del prodotto con, nel caso delle carcasse intere, il riferimento alla presentazione ammessa e, nel caso dei tagli, il riferimento alla specie. Sono consentiti termini aggiuntivi soltanto se conformi alle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Etichettatura, raffreddamento e classe di qualità

Per le carni di pollame preconfezionate deve figurare sull’imballo o sull’etichetta la condizione di commercializzazione prevista dalla normativa OCM; tale obbligo non opera per consegne a laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione. Il regolamento disciplina anche i metodi di raffreddamento che possono essere indicati in etichetta: ad aria, per aspersione/ventilazione e per immersione, secondo i termini dell’allegato IV.

Le carni di pollame congelate devono essere conservate a temperatura stabile pari o inferiore a -12 °C in ogni punto del prodotto, con tolleranza temporanea massima di +3 °C nelle fasi di distribuzione locale e vendita al dettaglio. Quanto alla qualità commerciale, le carni sono classificabili in classe A o B; la classe A richiede condizioni più rigorose di integrità, pulizia, assenza di odori anomali, limiti stringenti su penne residue, lesioni ed ecchimosi e assenza di bruciature da congelamento, salvo casi marginali e poco visibili.

Menzioni facoltative sulle forme di allevamento

L’articolo 10 disciplina le menzioni facoltative relative al metodo di alimentazione e alle forme di allevamento, tra cui "alimentato con il … % di …", "estensivo al coperto", "all’aperto", "rurale all’aperto" e "rurale in libertà". L’uso di tali espressioni è consentito solo se sono rispettate le condizioni tecniche dell’allegato VI, che coprono composizione dei mangimi, densità di allevamento, accesso a spazi esterni, superficie minima dei parchetti e età minima alla macellazione.

Il regolamento vieta espressamente l’uso di qualunque etichetta, documento commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di presentazione che suggerisca l’allevamento all’aperto quando i requisiti non sono soddisfatti. Per anatre e oche allevate per foie gras, quando viene utilizzata una menzione all’aperto deve essere aggiunta anche la dicitura "per la produzione di foie gras".

Gli Stati membri possono prevedere termini nazionali diversi, purché coerenti con il metodo produttivo, non ingannevoli, non confondibili con le menzioni armonizzate e supportati da documentazione e controlli adeguati. Tali misure devono essere notificate alla Commissione, che le rende note agli altri Stati membri e le pubblica sul sito Europa.

Registri, controlli e organismi di certificazione

Gli operatori che commercializzano prodotti con le menzioni facoltative devono tenere registri separati per ogni forma di allevamento, con dati su produttori, volatili allevati, quantitativi consegnati e trasformati, vendite e acquirenti. I produttori, i mangimifici, i fornitori di mangimi e gli incubatoi devono conservare registrazioni specifiche per almeno sei mesi, con ulteriori dati richiesti per le forme di allevamento all’aperto.

Gli organismi di controllo designati dagli Stati membri devono rispettare la norma ISO/IEC 17065 ed essere autorizzati e monitorati dalle autorità competenti nazionali.

Importazioni da paesi terzi

Le carni di pollame importate possono recare le menzioni facoltative sui metodi di raffreddamento o sulle forme di allevamento solo se accompagnate da un certificato dell’autorità competente del paese d’origine che attesti la conformità alle disposizioni del regolamento. Su richiesta di un paese terzo, la Commissione può predisporre un elenco delle autorità competenti abilitate al rilascio di tali certificati.

Tenore massimo d’acqua e controlli ufficiali

Una parte centrale del regolamento riguarda il contenuto massimo d’acqua nei prodotti di pollame. Le carcasse di pollo congelate e surgelate possono essere commercializzate nell’Unione solo se il tenore d’acqua non supera i limiti tecnicamente inevitabili dell’allegato VII, determinati secondo il metodo analitico del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344. Analogamente, per specifici tagli di pollo e tacchino freschi, congelati e surgelati, il rapporto acqua/proteine non deve superare i valori dell’allegato VIII.

Per le carcasse di pollo sono inoltre fissati i livelli massimi di acqua assorbita in macellazione nell’allegato IX. I prodotti non conformi possono essere commercializzati solo se l’imballaggio reca una dicitura d’allerta, riportata in lettere maiuscole rosse, ben visibile e indelebile, con altezza minima di 1 cm per gli imballaggi individuali e di 2 cm per quelli collettivi.

I controlli sono coordinati dai laboratori nazionali di riferimento, che ricevono i risultati dalle autorità competenti e li trasmettono annualmente alla Commissione entro il 30 giugno. È istituito un comitato di esperti per il controllo del tenore d’acqua, con funzioni di coordinamento scientifico e tecnico dei metodi analitici e delle prove comparative.

Abrogazione e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 543/2008 e prevede una tavola di concordanza per l’interpretazione dei riferimenti normativi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura della disciplina

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione per le carni di pollame riguardanti criteri di classificazione e definizioni, presentazione, marchiatura e imballaggio, forme di allevamento e metodi di produzione, conservazione e trattamento, uso di menzioni riservate facoltative, livelli di tolleranza e condizioni di importazione (art. 1).

Ambito materiale e definizioni dei prodotti

L’articolo 2 elenca le specie e le tipologie di prodotti soggetti alla disciplina, distinguendo carcasse e tagli anatomici di pollo, tacchino, anatra, oca e faraona, oltre al foie gras. Sono fissate definizioni tecniche dettagliate per specie, età, conformazione, peso e caratteristiche dei tagli; per il foie gras sono stabiliti requisiti minimi di peso netto (anatra almeno 300 g, oca almeno 400 g).

Definizioni generali

L’articolo 3 definisce in particolare "carcassa", "parti della carcassa", "commercializzazione" ed "etichettatura" per assicurare un’applicazione uniforme del regolamento.

Presentazione delle carcasse e denominazioni di vendita

L’articolo 4 stabilisce le presentazioni ammesse delle carcasse: parzialmente eviscerate, con frattaglie o senza frattaglie. L’articolo 5 prevede che le denominazioni di vendita siano composte dai nomi dell’articolo 2 e, per le carcasse, dal riferimento alla presentazione; per i tagli, dal riferimento alla specie. Sono ammesse denominazioni complementari solo se conformi alle regole sulle pratiche leali di informazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Etichettatura, presentazione e conservazione

Per le carni di pollame preconfezionate, l’imballo o l’etichetta devono indicare la condizione di commercializzazione prevista dall’allegato VII, parte V, sezione III, del regolamento (UE) n. 1308/2013; l’indicazione non è richiesta per le consegne a laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione (art. 6). Le carni di pollame congelate devono essere mantenute a temperatura stabile pari o inferiore a -12 °C in ogni punto del prodotto, con tolleranza di breve durata fino a +3 °C durante la distribuzione locale e nei banchi vendita al consumatore finale (art. 7).

Classi di qualità

Le carni di pollame possono essere classificate in classe A o B in base a conformazione e aspetto. Per entrambe le classi si richiedono integrità, pulizia, assenza di odori atipici, di tracce di sangue rilevanti, di ossa sporgenti e di gravi ecchimosi; il pollame fresco non deve mostrare tracce di precedenti refrigerazioni. La classe A richiede inoltre buona conformazione, limitata presenza di penne/spuntoni/filopiume, tolleranze ristrette per lesioni ed ecchimosi e assenza di bruciature da congelamento salvo casi accidentali, modesti e poco visibili (art. 8, con rinvio all’allegato III).

Indicazione dei metodi di raffreddamento

L’etichettatura può indicare i metodi di raffreddamento ad aria, per aspersione/ventilazione o per immersione, con i corrispondenti termini multilingue dell’allegato IV (art. 9).

Menzioni riservate facoltative sulle forme di allevamento

L’articolo 10 consente, solo a condizioni specifiche, l’uso in etichetta di menzioni riservate facoltative quali "alimentato con il … % di …", "estensivo al coperto", "all’aperto", "rurale all’aperto" e "rurale in libertà". Le condizioni minime sono fissate nell’allegato VI e comprendono requisiti su composizione dei mangimi, densità di allevamento, età alla macellazione, accesso all’esterno, superficie dei parchetti e durata del finissaggio. Il regolamento vieta di usare indicazioni, documenti commerciali o pubblicità fuorvianti che suggeriscano l’allevamento all’aperto quando i requisiti non sono soddisfatti. Per le carni di anatre e oche allevate per foie gras, l’uso di tali indicazioni impone anche la dicitura "per la produzione di foie gras". Sono inoltre previste la possibilità per gli Stati membri di introdurre termini nazionali tecnici più rigorosi o diversi, con obblighi di documentazione, controlli, comunicazione e notifica alla Commissione.

Registri e controlli sulle menzioni facoltative

Gli operatori che utilizzano le menzioni dell’articolo 10 devono tenere registri separati per ogni forma di allevamento con dati su produttori, numeri e pesi dei volatili, vendite e acquirenti, per almeno sei mesi dopo la spedizione. I produttori devono conservare registri aggiornati per almeno sei mesi dopo la consegna, inclusi dati sui volatili, sugli acquirenti, sui mangimi e, per le forme all’aperto, sulla prima data di accesso all’esterno. Mangimifici, fornitori di mangimi e incubatoi hanno analoghi obblighi di registrazione per periodi minimi di sei mesi (art. 11). Gli organismi di controllo designati dagli Stati membri devono rispettare la norma ISO/IEC 17065 e operare sotto autorizzazione e monitoraggio delle autorità competenti (art. 12).

Importazioni da paesi terzi

Le carni di pollame importate possono riportare le indicazioni facoltative relative ai metodi di raffreddamento e alle forme di allevamento solo se accompagnate da un certificato delle autorità competenti del paese d’origine che attesti la conformità al regolamento; la Commissione può predisporre un elenco delle autorità competenti dei paesi terzi interessati (art. 13).

Tenore massimo d’acqua e controlli ufficiali

Le carcasse di pollo congelate e surgelate possono essere commercializzate solo se il tenore d’acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili dell’allegato VII, determinati secondo il metodo del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344 (art. 14, par. 1). Analogo limite vale per specifici tagli freschi, congelati e surgelati di pollo e tacchino, in base ai rapporti acqua/proteine dell’allegato VIII e al metodo del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344 (art. 14, par. 2). Per le carcasse di pollo, i livelli massimi di acqua assorbita in macellazione sono fissati nell’allegato IX (art. 14, par. 3). I prodotti non conformi possono essere commercializzati solo se l’imballaggio reca, in lettere maiuscole rosse, una delle diciture dell’allegato X, ben visibile, leggibile e indelebile, con altezza minima delle lettere di 1 cm per gli imballaggi individuali e di 2 cm per quelli collettivi (art. 14, par. 4).

Coordinamento dei controlli sul tenore d’acqua

Le autorità competenti devono informare immediatamente i laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli sul tenore d’acqua e i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati complessivi; il comitato di cui all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ne è informato dalla Commissione. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per i controlli e comunicarle, insieme alle eventuali modifiche, agli altri Stati membri e alla Commissione (art. 15).

Comitato di esperti e laboratori di riferimento

È istituito un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame, composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento, con compiti di coordinamento, assistenza scientifica e supporto tecnico nei metodi analitici e nelle contestazioni. L’allegato XI ne disciplina struttura organizzativa, rotazione dei laboratori e riparto delle spese (art. 16).

Abrogazione e coordinamento normativo

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, secondo la tavola di concordanza dell’allegato XII (art. 17).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri (art. 18).

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareetichettatura alimentarecommercio internazionaletutela del consumatore

Testo integrale

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