Regolamento (UE) 2025/1999
Regolamento delegato (UE) 2025/1999 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione di una programmazione a rotazione pluriennale per il periodo 2029-2036
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce la programmazione a rotazione pluriennale per la raccolta dei dati statistici prevista dal regolamento (UE) 2019/1700 nel periodo 2029-2036. Stabilisce in quali anni devono essere rilevati i dati per i domini a periodicità unica e plurima, e raggruppa le tematiche dettagliate rilevanti per i domini a periodicità plurima. Il testo contiene inoltre la calendarizzazione dei temi ad hoc richiesti dagli utenti e precisa l’entrata in vigore del regolamento. In sostanza, il provvedimento organizza tecnicamente il calendario delle rilevazioni statistiche europee su persone e famiglie.
Programmazione a rotazione pluriennale 2029-2036 per la rilevazione dei dati statistici prevista dal regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione e agli Stati membri, nell’ambito del quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie istituito dal regolamento (UE) 2019/1700. Disciplina la tempistica di rilevazione dei dati per i domini a periodicità unica e plurima elencati nell’allegato IV di tale regolamento, nonché per i temi ad hoc richiesti dagli utenti, nel periodo 2029-2036. Le esclusioni o limitazioni rilevanti riguardano i soli dati/temi non ricompresi negli allegati del regolamento delegato, mentre per il tema "Uso del tempo" è richiamata la facoltatività della rilevazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1700.
Programmazione a rotazione pluriennale 2029-2036 per la rilevazione dei dati statistici
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 stabilendo un calendario vincolante di rilevazione dei dati statistici sulle persone e sulle famiglie per il periodo 2029-2036. L’intervento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di fissare un sistema pluriennale coerente con la periodicità prevista dall’allegato IV del regolamento di base, garantendo al contempo proporzionalità e contenimento degli oneri per Stati membri e rispondenti.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. La finalità è tecnica e organizzativa: non introduce nuovi obblighi sostanziali di raccolta al di fuori del quadro già definito dal regolamento di base, ma distribuisce temporalmente le rilevazioni nei diversi anni del ciclo 2029-2036.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la programmazione della rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 per i domini a periodicità unica e plurima indicati nell’allegato IV di tale regolamento, nonché per i temi ad hoc richiesti dagli utenti. Si applica quindi alle statistiche europee su persone e famiglie basate su dati individuali campionari. Per il tema "Uso del tempo" viene richiamata la facoltatività della rilevazione prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1700.
Periodi di rilevazione dei dati
L’articolo 2 distingue tra domini a periodicità unica e domini a periodicità plurima.
Per i domini a periodicità unica, il calendario è fissato nell’allegato I, parte A:
- salute: 2031;
- istruzione e formazione: luglio 2034-marzo 2035;
- uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: ogni anno dal 2029 al 2036;
- uso del tempo: 2032;
- consumi: 2030 e 2035.
L’allegato precisa inoltre che:
- per l’uso del tempo la rilevazione è facoltativa ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1700;
- per l’uso del tempo e per i consumi il requisito di precisione può essere soddisfatto combinando i microdati relativi a un massimo di tre anni di osservazione consecutivi.
Domini a periodicità plurima: forze di lavoro
Per il dominio delle forze di lavoro, l’allegato I, parte B, stabilisce una struttura articolata:
- LFQ/trimestrale: rilevazione in ogni trimestre per l’intero periodo 2029-2036;
- LFY/annuale: rilevazione ogni anno 2029-2036;
- LF2YA: "Motivi della migrazione" e "organizzazione dei tempi di lavoro" negli anni 2029, 2031, 2033 e 2035;
- LF2YB: "Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (12 mesi)", "disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute" ed "elementi del modulo minimo europeo sulla salute" negli anni 2030, 2032, 2034 e 2036;
- LF8YA: "Situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli" nel 2029;
- LF8YB: "Pensioni e partecipazione al mercato del lavoro" nel 2031;
- LF8YC: "Giovani nel mercato del lavoro" e "livello di istruzione conseguito — Dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione" nel 2032;
- LF8YD: "Conciliazione tra vita familiare e professionale" nel 2033;
- LF8YE: "Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" nel 2034;
- LF8YF: "Infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa" nel 2035;
- LFAH2030 e LFAH2034: temi ad hoc, rispettivamente nel 2030 e nel 2034.
L’allegato II specifica il raggruppamento delle tematiche dettagliate che compongono i gruppi LFQ, LFY, LF2YA, LF2YB, LF8YA-LF8YF. Tra le materie ricomprese figurano, tra le altre, dati di identificazione, pesi, caratteristiche dell’intervista, localizzazione, demografia, cittadinanza e provenienza migratoria, permanenza nel paese, condizione lavorativa principale, caratteristiche del lavoro, durata del contratto, lavoro a tempo pieno o parziale, ricerca di occupazione, disponibilità, secondo lavoro, sottoccupazione, orario di lavoro, redditi da indennità di disoccupazione, livello di istruzione, partecipazione all’istruzione e alla formazione, lavoro parasubordinato, lavoro a domicilio, responsabilità di supervisione, dimensioni dello stabilimento, motivi della migrazione, elementi del modulo minimo europeo sulla salute, disabilità, giovani nel mercato del lavoro, pensioni, conciliazione vita-lavoro e infortuni sul lavoro.
Domini a periodicità plurima: reddito e condizioni di vita
Per il dominio del reddito e condizioni di vita, l’allegato I, parte B, prevede:
- ILCY/annuale: rilevazione ogni anno dal 2029 al 2036;
- ILC3YA/Minori: 2030, 2033, 2036;
- ILC3YB/Salute: 2031, 2034;
- ILC3YC/Mercato del lavoro e abitazione: 2029, 2032, 2035;
- ILC6YA/Qualità della vita: 2033;
- ILC6YB/Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi e difficoltà abitative: 2029, 2034;
- ILC6YC/Accesso ai servizi: 2030, 2035;
- ILC6YD/Sovraindebitamento, consumi e patrimonio: 2032;
- ILCAH2029: tema ad hoc "Disponibilità di alloggi e integrazione dei servizi" nel 2029;
- ILCAH2031, ILCAH2033 e ILCAH2035: temi ad hoc da definire successivamente negli anni 2031, 2033 e 2035.
L’allegato II specifica inoltre le tematiche dettagliate che compongono il gruppo ILCY, tra cui: informazioni sulla rilevazione, dati di identificazione, pesi, caratteristiche dell’intervista, localizzazione, demografia, cittadinanza e provenienza migratoria, composizione familiare, durata della permanenza nel paese, modulo minimo europeo sulla salute, accesso all’assistenza sanitaria, condizione lavorativa principale, durata del contratto, situazione dettagliata del mercato del lavoro, responsabilità di supervisione, esperienze lavorative precedenti, calendario delle attività, orario di lavoro, istruzione, qualità della vita, deprivazione materiale, caratteristiche dell’abitazione, spese abitative, assistenza all’infanzia, redditi, trasferimenti sociali, pensioni, altri redditi, imposte e tasse effettivamente versate, reddito annuo totale e arretrati nei pagamenti. Per i gruppi ILC3YA, ILC3YB, ILC3YC, ILC6YA, ILC6YB, ILC6YC e ILC6YD sono poi dettagliate le rispettive sotto-tematiche su deprivazione, salute dei minori, determinanti della salute, abitazione, ambiente di vita, partecipazione sociale e culturale, benessere, difficoltà abitative, trasmissione intergenerazionale di vantaggi e svantaggi, uso dei servizi, accessibilità, bisogni insoddisfatti, sovraindebitamento, patrimonio, consumo e valutazione dei propri bisogni.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di programmazione
L’articolo 1 stabilisce una programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2029 al 2036.
Domini a periodicità unica
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che per i domini a periodicità unica elencati nell’allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione sia quello indicato nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato.
Domini a periodicità plurima e raggruppamento delle tematiche
L’articolo 2, paragrafo 2, dispone che per i domini a periodicità plurima elencati nell’allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione sia quello indicato nell’allegato I, parte B. Le tematiche dettagliate connesse a tali domini sono raggruppate secondo l’allegato II.
Temi ad hoc richiesti dagli utenti
L’articolo 3 stabilisce che il periodo di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti è quello fissato nella parte B dell’allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Calendario dei domini a periodicità unica
L’allegato I, parte A, prevede rilevazioni per: salute nel 2031; istruzione e formazione nel periodo luglio 2034-marzo 2035; uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in tutti gli anni 2029-2036; uso del tempo nel 2032; consumi nel 2030 e 2035. Per uso del tempo è indicata la facoltatività della rilevazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1700; per uso del tempo e consumi il requisito di precisione può essere soddisfatto combinando i microdati di un massimo di tre anni consecutivi.
Calendario del dominio delle forze di lavoro
L’allegato I, parte B, disciplina la periodicità per il dominio delle forze di lavoro: LFQ trimestrale ogni trimestre per tutto il periodo 2029-2036; LFY annuale in tutti gli anni; LF2YA negli anni alterni dal 2029 al 2035; LF2YB negli anni alterni dal 2030 al 2036; LF8YA nel 2029; LF8YB nel 2031; LF8YC nel 2032; LF8YD nel 2033; LF8YE nel 2034; LF8YF nel 2035; temi ad hoc LFAH2030 nel 2030 e LFAH2034 nel 2034.
Calendario del dominio reddito e condizioni di vita
L’allegato I, parte B, prevede per il dominio reddito e condizioni di vita: ILCY annuale in tutti gli anni 2029-2036; ILC3YA nel 2030, 2033 e 2036; ILC3YB nel 2031, 2034; ILC3YC nel 2029, 2032, 2035; ILC6YA nel 2033; ILC6YB nel 2029 e 2034; ILC6YC nel 2030 e 2035; ILC6YD nel 2032; temi ad hoc ILCAH2029 nel 2029, ILCAH2031 nel 2031, ILCAH2033 nel 2033 e ILCAH2035 nel 2035.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2001
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2002
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2004
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2051
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2026/343
- Regolamento · 6 ott 2025Regolamento (UE) 2026/344
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →