Sentenza n. 6832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’appellato aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento prima dell’udienza di discussione in primo grado. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del decreto ministeriale 30 settembre 2011 e dell’art. 115 c.p.c., nonché difetto di motivazione e travisamento. Il diniego ministeriale era fondato sull’asserita mancanza di efficacia abilitante in Spagna del titolo prodotto e, comunque, sulla rilevata differenza tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, quest’ultimo specificamente articolato per ordine e grado di scuola e comprensivo di attività formative differenziate per i diversi tipi di disabilità. Il TAR aveva ritenuto non decisiva l’assenza di efficacia abilitante in Spagna e aveva ordinato una più approfondita comparazione concreta dei percorsi formativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello. Ha rilevato che l’appellato aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento il 9 luglio 2025, prima dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado. Tale rinuncia aveva determinato il venir meno dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, e il TAR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso invece di deciderlo nel merito. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che anche il secondo motivo sarebbe stato fondato alla luce dell’orientamento della Sezione e della sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025 nelle cause C-340/2024 e C-422/2024: la direttiva 2005/36/CE non si applica quando il richiedente non abbia ottenuto nello Stato membro d’origine un titolo di formazione che lo qualifichi all’esercizio di una professione regolamentata; lo Stato ospitante non è quindi obbligato a prendere in considerazione un titolo privo di carattere ufficiale. In accoglimento dell’appello, la sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia all’istanza amministrativa intervenuta prima della decisione di primo grado determina il venir meno dell’interesse a ricorrere e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 11 direttiva 2005/36/CE
La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone che il titolo rientri nel sistema delle qualifiche professionali rilevanti nello Stato membro d’origine.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Il meccanismo di riconoscimento riguarda qualifiche professionali aventi carattere ufficiale e idonee a consentire l’esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro d’origine.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2013/55/UE
Modifica la direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
d.m. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno, articolato per ordine e grado di scuola.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal Ministero quale parametro di censura, ma non oggetto di autonoma decisione poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza amministrativa oggetto del giudizio, formalizzata prima della decisione di primo grado, fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice di primo grado deve rilevare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando l’atto di rinuncia sia stato depositato prima dell’udienza di discussione e, pertanto, non può decidere nel merito una controversia divenuta priva di utilità per il ricorrente.
- La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica quando il titolo conseguito nello Stato membro d’origine non qualifichi il titolare all’esercizio, in quello Stato, di una professione regolamentata.
- Lo Stato membro ospitante non è obbligato a riconoscere o prendere in considerazione, nell’ambito della direttiva 2005/36/CE, un titolo privo di carattere ufficiale e non avente efficacia abilitante nello Stato membro d’origine.
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