Circolare numero 66 del 3-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per gestire i casi di trasferimento della residenza del pensionato tra Italia ed estero, distinguendo tra mantenimento del pagamento in Italia e trasferimento del pagamento all’estero. Vengono indicati gli uffici pagatori esteri abilitati, le procedure informatiche da utilizzare, gli adempimenti per la sospensione e riattivazione dei pagamenti, nonché le verifiche su detrazioni d’imposta, integrazione al minimo, contributo sanitario e attività lavorativa all’estero. Sono esclusi dall’ambito le pensioni in regime internazionale liquidate nel ruolo "S" e le pensioni dei Fondi speciali di previdenza.
Istruzioni operative per il pagamento e la ricostituzione delle pensioni dei residenti all'estero o rientrati in Italia
Istruzioni operative per pensionati residenti all’estero o rientrati in Italia
La circolare disciplina la gestione amministrativa e informatica delle pensioni quando il titolare trasferisce la residenza tra Italia ed estero, chiarendo che residenza e luogo di pagamento sono aspetti distinti. Le istruzioni riguardano la variazione dell’ufficio pagatore, la ricostituzione della pensione, le deleghe alla riscossione, le detrazioni d’imposta, l’integrazione al minimo e il contributo sanitario.
Ambito di applicazione e precisazioni preliminari
Le indicazioni non si applicano alle pensioni in regime internazionale liquidate nel ruolo "S" né alle pensioni dei Fondi speciali di previdenza. La circolare ribadisce che il pensionato residente all’estero può continuare a riscuotere la pensione in Italia tramite delegato o accredito bancario. Il trasferimento della residenza può incidere sull’importo della pensione per l’integrazione al minimo, le detrazioni per familiari a carico e il contributo sanitario; il trasferimento del solo pagamento da un Paese all’altro, invece, è una mera variazione del codice dell’ufficio pagatore.
Uffici pagatori esteri e modalità di pagamento
Per il pagamento delle pensioni all’estero sono individuate specifiche banche incaricate per area geografica: Cassa di Risparmio di Roma per Francia e Principato di Monaco, BNL per l’Argentina, Cariplo per Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Spagna e Germania, Banco di Credito di Trieste per la Jugoslavia, Banco Ambrosiano Veneto per l’Austria e Banca Commerciale Italiana per gli altri Stati. Le banche risultano collegate telematicamente con l’Istituto, salvo il Banco di Credito di Trieste, con conseguente emissione cartacea degli ordinativi solo per la Jugoslavia. Per la codifica degli uffici pagatori esteri si rinvia alla circolare n. 255 del 6 dicembre 1990.
Trasferimento del pagamento dall’Italia all’estero
Quando il pagamento viene trasferito all’estero, la Sede deve sospendere il pagamento in Italia e acquisire la variazione dell’ufficio pagatore con procedura VT, opzione A del programma 3510, indicando il codice dell’ufficio estero, il nuovo indirizzo e il bimestre di decorrenza. Successivamente va effettuata la ricostituzione con procedura 480 per segnalare il codice di residenza all’estero. Se il pagamento è gestito dal Banco di Credito di Trieste, occorre anche inviare il Mod. P.1/ott come nuovo incarico di pagamento. In ogni caso va revocata la delega eventualmente già presente e, se necessario, acquisita la nuova delega con il programma 4922.
Pensionati che si trasferiscono all’estero mantenendo il pagamento in Italia
In questa ipotesi la Sede deve acquisire con procedura 480 il nuovo indirizzo, il codice "SI" nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza del calcolo arretrati, coincidente con il trasferimento e comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione; per le pensioni soggette a contributo sanitario, tale data non può per il momento essere successiva al 1 gennaio 1991. La procedura provvede alla revoca delle detrazioni d’imposta non spettanti limitatamente all’anno di elaborazione. La Sede deve inoltre verificare se la pensione è stata liquidata come anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, ai fini dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990, e accertare l’eventuale attività lavorativa dipendente all’estero, per applicare direttamente le trattenute lavoro.
Pensionati che trasferiscono residenza e pagamento all’estero
Se il pensionato trasferisce all’estero anche il pagamento della pensione, la Sede deve sospendere il pagamento in Italia e procedere in modo differenziato a seconda che la banca estera sia collegata o non collegata telematicamente. Nel primo caso vanno acquisiti con VT il codice di ufficio pagatore estero, il bimestre di decorrenza e il nuovo indirizzo, oltre al codice "SI" di residente all’estero con procedura 480. Nel secondo caso si acquisiscono con VT il codice dell’ufficio pagatore estero e il nuovo indirizzo, poi si ricorre alla procedura 480 per il codice di residenza all’estero. In entrambi i casi devono essere svolte le verifiche su eventuale applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990 e sull’attività lavorativa dipendente all’estero.
Gestione delle banche non telematiche e correntezza dei pagamenti
Per i pagamenti affidati a banche non collegate telematicamente, oltre agli adempimenti informatici, la Sede deve inviare il Mod. P.1/ott come nuovo incarico di pagamento alla banca. Viene inoltre richiamata l’esigenza di prestare attenzione alla correntezza dei pagamenti e di corrispondere eventuali rate non riscosse direttamente al pensionato con le modalità previste dalla circolare n. 185 dell’11 luglio 1991.
Rientro in Italia e trasferimento del pagamento in Italia
Quando il pensionato rientra in Italia, la Sede deve sospendere il pagamento estero e acquisire con VT il codice di ufficio pagatore italiano e il nuovo indirizzo; se il nuovo ufficio è telematico va indicato anche il bimestre di decorrenza, altrimenti il Mod. P.1/ott deve essere inviato al nuovo ufficio pagatore. Con procedura 480 va inserito il codice "NO" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza del calcolo arretrati, non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione. Devono poi essere aggiornati i codici di detrazione d’imposta tramite programma 3520 e, se presente il codice quota esente "2", va acquisito "0" per cancellarlo. Nei casi di pensioni congelate al minimo di gennaio 1991 in applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990, la Sede deve reintegrare il minimo e recuperare successivamente le quote di integrazione non spettanti per i periodi anteriori al trasferimento della residenza.
Pensioni soggette al contributo sanitario
Per i trattamenti assoggettati o assoggettabili al contributo sanitario, al trasferimento di residenza tra Italia ed estero devono essere acquisiti, con l’opzione 13 del programma 4444, gli appositi codici previsti per l’applicazione del contributo o per l’esenzione, in base al luogo di residenza. La circolare precisa che l’opzione 13 serve alla sola acquisizione dei codici di gestione, mentre il calcolo del contributo sarà effettuato nella fase di elaborazione delle pensioni con la procedura di ricostituzione.
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La circolare integra le precedenti istruzioni del 1991 sulla liquidazione e ricostituzione delle pensioni a favore di residenti all’estero. Precisa che le nuove indicazioni non riguardano le pensioni in regime internazionale liquidate nel ruolo "S" né le pensioni dei Fondi speciali di previdenza. Viene inoltre chiarito che la residenza all’estero del pensionato e il luogo di pagamento della pensione sono fatti indipendenti: il pensionato residente all’estero può continuare a riscuotere in Italia tramite delegato o accredito su conto corrente bancario.
Trasferimento del pagamento all’estero
Il passaggio del pagamento dall’Italia all’estero o viceversa è qualificato come semplice variazione del codice dell’ufficio pagatore. Per i pagamenti esteri sono indicate le banche incaricate per singoli Paesi: Cassa di Risparmio di Roma per Francia e Principato di Monaco, BNL per l’Argentina, Cariplo per Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Spagna e Germania, Banco di Credito di Trieste per la Jugoslavia, Banco Ambrosiano Veneto per l’Austria e Banca Commerciale Italiana per tutti gli altri Stati. Le banche sono collegate telematicamente con l’Istituto, salvo il Banco di Credito di Trieste, per cui gli ordinativi verso la Jugoslavia vengono emessi su supporto cartaceo.
Procedure per il trasferimento dei pagamenti all’estero
Per i Paesi esteri gestiti da banche collegate telematicamente la Sede deve sospendere il pagamento in Italia, acquisire la variazione di ufficio pagatore con la procedura VT tramite opzione A del programma 3510, indicando il codice estero, il nuovo indirizzo e il bimestre di decorrenza, e poi ricostituire la pensione con procedura 480 per segnalare il codice di residenza all’estero. Per la Jugoslavia, gestita dal Banco di Credito di Trieste, occorre inoltre inviare il Mod. P.1/ott alla banca come nuovo incarico di pagamento. In ogni trasferimento di pagamento va revocata l’eventuale delega esistente e acquisita quella nuova tramite il programma 4922.
Casi particolari: art. 6 L. 638/1983 e art. 7 L. 407/1990
Se la pensione è interessata dall’art. 6 della legge n. 638/1983 per la presenza di redditi influenti ai fini dell’integrazione al minimo nei periodi anteriori al trasferimento all’estero della residenza, la procedura di calcolo, con codice "SI" nel campo "residente all’estero", attribuisce l’integrazione al minimo sino al 31 gennaio 1991 perché non può essere acquisita la decorrenza del trasferimento. In questi casi la Sede deve gestire direttamente la pensione localizzandola all’ufficio pagatore di Sede e corrispondendo solo quanto effettivamente dovuto. Inoltre, per le pensioni liquidate come anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, deve essere verificata l’applicabilità dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990.
Pensionati che trasferiscono la residenza all’estero mantenendo il pagamento in Italia
La Sede deve acquisire con procedura 480 il nuovo indirizzo, il codice "SI" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza del calcolo arretrati coincidente con il trasferimento all’estero, comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione; per le pensioni assoggettate al contributo sanitario la data non può, per il momento, essere successiva al 1 gennaio 1991. La procedura revoca le detrazioni d’imposta non spettanti limitatamente all’anno di elaborazione. Va verificato se la pensione rientra nel caso di anticipo recuperabile con cumulo di periodi italiani ed esteri e va accertato se il pensionato svolge attività lavorativa dipendente all’estero, nel qual caso la Sede deve operare direttamente le trattenute lavoro.
Pensionati che trasferiscono residenza e pagamento all’estero
Quando il pensionato trasferisce all’estero sia la residenza sia il pagamento, la Sede deve prima sospendere il pagamento in Italia. Se il pagamento è effettuato da banche collegate telematicamente, vanno acquisiti con VT il codice di ufficio pagatore estero, il bimestre di decorrenza e il nuovo indirizzo, oltre al codice "SI" di residente all’estero con la procedura 480. Se il pagamento è gestito da banche non collegate, vanno acquisiti con VT il codice dell’ufficio pagatore estero e il nuovo indirizzo, sempre con successiva ricostituzione tramite 480. In entrambi i casi si verificano gli effetti su integrazione al minimo, detrazioni, eventuale art. 7 della legge n. 407/1990 e trattenute per lavoro dipendente all’estero. Per i pagamenti gestiti da banche non telematiche va anche spedito il Mod. P.1/ott come nuovo incarico di pagamento e va curata la correntezza dei pagamenti, corrispondendo eventuali rate non riscosse direttamente al pensionato secondo la circolare n. 185 dell’11 luglio 1991.
Rientro in Italia e trasferimento del pagamento in Italia
Nel caso di pensionato che rientra in Italia, la Sede deve sospendere il pagamento all’estero, acquisire con VT il codice di ufficio pagatore italiano e il nuovo indirizzo, e se il nuovo ufficio è telematico registrare il bimestre di decorrenza; altrimenti occorre inviare il Mod. P.1/ott al nuovo ufficio pagatore. Con la procedura 480 va inserito il codice "NO" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza del calcolo arretrati coincidente con il rientro, comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione. Devono inoltre essere aggiornati i codici di detrazione d’imposta con il programma 3520; se risulta il codice quota esente "2", va inserito "0" per cancellarlo. Nei casi di pensioni liquidate come anticipo recuperabile, congelate al minimo di gennaio 1991 per effetto dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990, la Sede deve reintegrare il minimo e poi recuperare le quote di integrazione indebitamente percepite per i periodi anteriori al trasferimento della residenza.
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Per le pensioni assoggettate o assoggettabili al contributo sanitario, quando il pensionato si trasferisce all’estero o dall’estero in Italia, devono essere acquisiti con l’opzione 13 del programma 4444 i codici previsti per l’applicazione del contributo o per l’esenzione, in base alla residenza in Italia o all’estero. La circolare chiarisce che tale opzione consente solo l’acquisizione dei codici di gestione, mentre il calcolo del contributo sarà effettuato in sede di elaborazione delle pensioni con la procedura di ricostituzione.
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