Circolare numero 63 del 2-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione della cessione crediti, ripristinata in via eccezionale per alcuni enti e istituzioni non lucrativi che erogano prestazioni sanitarie sovvenzionate da Stato, Regioni o USL. Vengono richiamati i requisiti di riconoscimento come enti morali, la necessità di verificare lo statuto e la documentazione contabile, e i criteri distintivi tra enti ammessi ed esclusi. Restano esclusi gli enti che svolgono solo assistenza sociale, mentre per le istituzioni religiose e scientifiche sono indicati specifici criteri di ammissibilità. Per gli aspetti operativi si rinvia a precedenti istruzioni dell’Istituto.
Cessione crediti per il pagamento agevolato dei contributi a favore di enti sanitari non profit
Cessione crediti per enti sanitari non lucrativi
La circolare definisce l’ambito di applicazione della cessione crediti come modalità agevolata di pagamento dei contributi all’Istituto, ripristinata eccezionalmente per determinate istituzioni ed enti non profit che erogano prestazioni sanitarie sovvenzionate da Stato, Regioni o Unità Sanitarie Locali. Il documento ha la finalità di delimitare con precisione i destinatari della misura e di indicare i criteri documentali e sostanziali necessari per l’accoglimento delle istanze.
Quadro normativo di riferimento
Viene ricordato che il regime della cessione crediti, quale misura generalizzata di pagamento dei contributi dovuti dalle aziende, era stato abrogato con la legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201. Successivamente, la misura è stata ripristinata in via eccezionale dall’art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, e dall’art. 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con contenuto sostanzialmente identico, ma limitatamente a istituzioni ed enti senza fini di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate.
Ambito soggettivo e requisiti essenziali
La circolare sottolinea che il settore sanitario comprende realtà molto diversificate: enti morali con personalità giuridica, associazioni di fatto e associazioni religiose. Ai fini della cessione crediti, il tratto decisivo è la natura non lucrativa dell’ente e l’effettiva erogazione di prestazioni sanitarie. La misura non si applica automaticamente a tutte le realtà che operano nel campo assistenziale, ma solo a quelle che rientrano nella disciplina specifica delle leggi richiamate.
Riconoscimento come ente morale e vigilanza
Per le associazioni e fondazioni che erogano prestazioni sanitarie, il riconoscimento come ente morale avviene secondo le norme del codice civile, con verifica da parte degli organi competenti dello statuto, delle finalità assistenziali e della congruità dei mezzi economici. La legge 12 gennaio 1991, n. 13, ha semplificato il procedimento, sostituendo il decreto del Presidente della Repubblica con un decreto del Ministro della Sanità. La vigilanza ministeriale mira a verificare che l’ente mantenga la propria configurazione non lucrativa.
Controllo contabile e perdita del beneficio
La circolare evidenzia che le verifiche sui bilanci possono mostrare se i finanziamenti percepiti a fronte di prestazioni sanitarie abbiano superato il costo delle prestazioni stesse. In tale ipotesi l’ente non conserva più la natura di ente morale senza fini di lucro e viene assimilato a un’attività commerciale, con conseguente perdita della possibilità di utilizzare la cessione crediti per il pagamento dei contributi.
Rilievo della circolare n. 201 del 23 settembre 1989
La circolare n. 201 del 23 settembre 1989 viene indicata come riferimento utile per l’individuazione dei destinatari e per la verifica dell’assenza di finalità di lucro. Tuttavia non è possibile un collegamento automatico con l’art. 23-bis della legge n. 33/1980, che ha portata più ampia perché include anche enti e istituzioni che svolgono assistenza sociale. Le norme qui esaminate, invece, riguardano solo istituzioni ed enti che erogano prestazioni sanitarie.
Documentazione richiesta per le istanze
Per la corretta applicazione della disciplina, ogni richiesta presentata presso le singole SAP deve essere accompagnata dallo statuto dell’ente riconosciuto come morale. Per le associazioni è inoltre necessario produrre l’ultimo bilancio consuntivo o documentazione equivalente, al fine di verificare se l’attività sia effettivamente svolta senza scopo di lucro o se si sia trasformata in attività commerciale.
Criteri per istituzioni religiose e scientifiche
Per le istituzioni religiose la verifica è più semplice, poiché si tratta di enti o associazioni gestiti da ordini religiosi, riconosciuti e regolati come enti morali privi di fini di lucro. In tali casi può essere sufficiente lo statuto che indichi la natura delle prestazioni erogabili e la qualificazione di ente non economico. Quanto alle istituzioni scientifiche, l’ammissibilità dipende dal fatto che i finanziamenti siano utilizzati per coprire il costo delle prestazioni sanitarie, anche quando queste derivino da attività di ricerca e sperimentazione in ambito medico.
Esclusioni
La circolare esclude espressamente dal beneficio le istituzioni, sia laiche sia religiose, che svolgono soltanto assistenza sociale. Tali soggetti non sono infatti contemplati dalle leggi che hanno ripristinato la cessione crediti, pur potendo eventualmente usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi CUAF previsto dall’art. 23-bis della legge n. 33/1980.
Aspetti operativi
Per le modalità applicative della cessione crediti la circolare rinvia alle istruzioni già emanate con la circolare n. 176 del 5 agosto 1988 e con il messaggio n. 55095 del 17 febbraio 1989.
Punti principali
Ripristino eccezionale della cessione crediti
La misura della cessione crediti, già abrogata nel 1989, viene ripristinata in via eccezionale dalle leggi 30 dicembre 1991, n. 426, e 30 dicembre 1991, n. 412, a favore di istituzioni ed enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie direttamente o convenzionalmente sovvenzionate da Stato, Regioni o USL.
Delimitazione dei destinatari e requisiti soggettivi
La circolare evidenzia la necessità di individuare con precisione i soggetti destinatari, dato il diverso assetto di enti morali, associazioni di fatto e associazioni religiose. È richiesto che gli enti conservino la natura non lucrativa e che le prestazioni siano di natura sanitaria, non essendo sufficiente il solo fatto di operare nel settore assistenziale.
Riconoscimento degli enti morali e controllo statutario
Per ottenere il beneficio, l’istituzione o l’ente deve aver conseguito il riconoscimento come ente morale con decreto del Ministro della Sanità, sulla base dello statuto e della verifica dei fini assistenziali e della congruità dei mezzi economici. La vigilanza ministeriale serve a controllare che non venga meno la configurazione non lucrativa.
Verifica contabile e perdita del requisito non lucrativo
Le verifiche sui bilanci servono ad accertare se i finanziamenti percepiti per prestazioni sanitarie superino il costo delle prestazioni stesse. In tal caso l’ente assume connotazione commerciale e perde il requisito essenziale per accedere alla cessione crediti.
Rilievo della circolare n. 201 del 23 settembre 1989
La circolare n. 201/1989 è richiamata come quadro normativo di riferimento per individuare i soggetti destinatari e verificare l’assenza di finalità di lucro. Tuttavia non opera un collegamento automatico con l’art. 23-bis della legge n. 33/1980, poiché quest’ultimo ha ambito più ampio e comprende anche l’assistenza sociale, mentre le norme in esame riguardano solo prestazioni sanitarie.
Documentazione da produrre alle SAP
Ogni richiesta di cessione crediti presentata alle singole SAP deve essere corredata dallo statuto dell’ente e, per le associazioni, anche dall’ultimo bilancio consuntivo o documentazione equipollente, così da verificare la natura delle prestazioni e l’eventuale trasformazione in attività commerciale.
Criteri specifici per istituzioni religiose e scientifiche
Per le istituzioni religiose è sufficiente la produzione dello statuto da cui risulti la natura delle prestazioni e la configurazione di ente non economico. Per le cosiddette istituzioni scientifiche il beneficio spetta se i finanziamenti coprono il costo delle prestazioni sanitarie, comprese quelle rese tramite ricerche e sperimentazioni in ambito medico.
Esclusione delle istituzioni che svolgono solo assistenza sociale
Sono escluse dal beneficio le istituzioni, laiche o religiose, che svolgono esclusivamente assistenza sociale, poiché non espressamente contemplate dalle norme richiamate, anche se possano beneficiare dell’esonero CUAF previsto dall’art. 23-bis della legge n. 33/1980.
Rinvio alle istruzioni operative precedenti
Per le modalità operative la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 176 del 5 agosto 1988 e con il messaggio n. 55095 del 17 febbraio 1989.
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