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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31837/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento di una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La nota aveva confermato una ingiunzione di pagamento relativa all'eccedenza di apparecchi da gioco installati negli esercizi rispetto al contingente massimo. Secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe illegittimamente applicato il meccanismo di riparto degli oneri previsto dall'art. 1, comma 81, lett. f), L. 220/2010 senza prima svolgere la ricognizione degli apparecchi e dei concessionari responsabili prevista dalla lett. a) del medesimo comma. La società sosteneva che la controversia investisse l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali e vizi tipici dell'azione amministrativa, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Consiglio di Stato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa riguardasse il pagamento di un importo avente natura di corrispettivo, dovuto nella fase esecutiva del rapporto concessorio, e non l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali. In particolare, il meccanismo di cui alla lett. f) opera come criterio legale di riparto di un'obbligazione pecuniaria dovuta a titolo di corrispettivo, sicché la controversia attiene a canoni, indennità o altri corrispettivi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., devoluti al giudice ordinario. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lettera c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    indennità, canoni e altri corrispettivi

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie relative alla fase esecutiva della concessione aventi ad oggetto canoni, indennità e altri corrispettivi, nonché le questioni connesse ad adempimento e inadempimento; resta ferma la giurisdizione amministrativa solo se l'amministrazione esercita poteri autoritativi tipizzati dalla legge.

  • art. 1, comma 81, lettere a), d), f), g), h), i) e l), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione impone un censimento degli apparecchi da gioco, consente nella fase transitoria la conservazione degli apparecchi eccedenti dietro pagamento di un importo predeterminato, e prevede in via residuale il riparto dell'onere tra tutti i concessionari solo se non sia possibile attribuire i singoli apparecchi a un concessionario determinato.

  • art. 1173 c.c.

    Il pagamento dell'importo nella fattispecie è ricondotto a una obbligazione che nasce ex lege, in via residuale e suppletiva, quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma speciale.

  • codice del processo amministrativo

    È richiamato per il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella materia delle concessioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di pubblici servizi, il criterio decisivo è il petitum sostanziale: se la domanda concerne il pagamento di corrispettivi, canoni o indennità derivanti dal rapporto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sopravvive nella fase esecutiva solo quando la pubblica amministrazione eserciti un potere autoritativo tipizzato dalla legge; se invece l'ente si limita ad applicare un criterio legale di determinazione o riparto di un'obbligazione pecuniaria, la controversia resta di natura paritetica.
  • Quando una norma prevede, in fase transitoria, la facoltà del concessionario di mantenere beni o utilità dietro pagamento di un importo predeterminato, tale esborso ha natura corrispettiva e non sanzionatoria, salvo diversa e inequivoca previsione normativa.
  • La mancata effettuazione di accertamenti amministrativi previsti dalla disciplina speciale non basta, di per sé, a radicare la giurisdizione amministrativa se la domanda sostanziale mira in realtà a negare l'esistenza del diritto dell'amministrazione a ottenere il pagamento di somme dovute a titolo corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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