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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la comunicazione di irregolarità relativa al Modello Unico 2006, anno d'imposta 2005, con cui era stato riconosciuto un rimborso di 624 euro invece dei 875 euro dichiarati per interventi di ristrutturazione edilizia. Dopo aver rinunciato alla domanda relativa alla ristrutturazione, lamentava soprattutto che le Commissioni tributarie non avessero esaminato la distinta domanda di rimborso di 1.074 euro, asseritamente derivante dal minor reddito professionale conseguito e indicato in dichiarazione. I primi due motivi denunciavano omessa pronuncia e violazione di diverse norme processuali; il terzo denunciava l'omesso esame delle prove relative al diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero il principio di autosufficienza, perché il contribuente non aveva trascritto integralmente nel ricorso i passaggi degli atti processuali dai quali sarebbe emersa la domanda di rimborso per il minor reddito professionale. Tale omissione impediva alla Corte di verificare autonomamente se la questione fosse stata tempestivamente proposta e riproposta nei precedenti gradi di giudizio. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione non si era costituita. È stato inoltre disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la comunicazione di irregolarità impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Riguarda, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116 e 277

    Prevedono i limiti della decisione del giudice, i criteri di valutazione delle prove e l'obbligo di pronunciare sulle domande ritualmente proposte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21, comma 2, 35, comma 3, 36, comma 2, n. 4, 53 e 62, comma 2

    Disciplinano gli atti impugnabili, i termini e le modalità del processo tributario, il contenuto delle sentenze, l'appello e il ricorso per cassazione in materia tributaria.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la sentenza lo menziona tra le norme invocate dal contribuente, senza svolgere una specifica interpretazione autonoma.

  • Codice civile, art. 2730

    Disciplina la confessione; è stato invocato dal contribuente, ma la Corte ha definito la controversia per un vizio di autosufficienza del ricorso senza esaminarne nel merito l'applicazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Impone, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riprodurre in modo puntuale i passaggi degli atti processuali rilevanti, soprattutto quando si denuncia omessa pronuncia o omesso esame di una domanda.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di consentire alla Corte di verificare il contenuto e la tempestività delle domande senza dover consultare autonomamente i fascicoli di merito.
  • Se una domanda è stata proposta in primo grado, deve essere chiaramente riproposta in appello; in caso contrario può essere considerata abbandonata o nuova e quindi non esaminabile.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l'individuazione precisa della domanda non esaminata e la dimostrazione che essa sia stata ritualmente proposta; una descrizione sommaria non è sufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità per carenze formali impedisce normalmente alla Corte di cassazione di esaminare la fondatezza sostanziale del diritto al rimborso.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, anche se non vengono liquidate spese a favore dell'Amministrazione non costituita.

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