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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25402/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la responsabilità di uno degli imputati per l'estorsione contestata al capo D), escluso l'aggravante del metodo mafioso, rideterminato le pene e revocato le pene accessorie perpetue, applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizi motivazionali sulla responsabilità di uno di essi, perché la Corte territoriale avrebbe riproposto un ragionamento presuntivo già censurato nel giudizio rescindente, fondato sul dato equivoco della richiesta all'imprenditore di affidare loro il trasporto dei materiali, senza elementi idonei a dimostrare che l'imputato fosse consapevole delle intenzioni del figlio o avesse partecipato, anche solo moralmente, alla estorsione; 2) vizi motivazionali sull'aggravante del metodo mafioso, dedotta dal solo contesto territoriale e smentita dalla dichiarazione della persona offesa, che aveva escluso di essere stata minacciata; 3) violazione del divieto di reformatio in peius nel trattamento sanzionatorio, poiché, pur eliminando una circostanza aggravante, la Corte di appello aveva fissato la pena base in misura superiore a quella di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo. Quanto al primo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non avesse colmato le lacune già rilevate nella sentenza rescindente: nessun elemento dimostrava che l'imputato fosse stato informato delle intenzioni del figlio o che avesse contribuito, anche solo moralmente, alla condotta estorsiva; la motivazione si era limitata a valorizzare la comunanza di interessi economici, giudicata equivoca e insufficiente. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tale imputato per non aver commesso il fatto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di appello, anche se elimina un'aggravante e riduce la pena complessiva, di fissare la pena base in misura superiore a quella stabilita in primo grado. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dell'altro imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché relativo a una questione ormai coperta da irrevocabilità per effetto del rigetto già pronunciato nella sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio la motivazione non può eludere i punti già censurati dalla sentenza rescindente e deve colmare le carenze motivazionali rilevate dalla Cassazione.

  • art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.

    L'aggravante è stata esclusa dalla Corte territoriale; la sua eliminazione non consente però di aumentare la pena base rispetto a quella fissata in primo grado.

  • divieto di reformatio in peius

    Nel giudizio di appello, quando l'impugnazione proviene dall'imputato, non possono essere peggiorati gli elementi autonomi del trattamento sanzionatorio, compresa la pena base, anche se la pena finale risulta complessivamente più bassa.

  • art. 627 c.p.p.

    Rilevato nel contesto del giudizio di rinvio quale parametro della decisione conformativa al dictum rescindente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al decisum rescindente e non può riproporre, sotto diversa veste, lo stesso ragionamento già ritenuto insufficiente dalla Cassazione; occorre una motivazione nuova e idonea a colmare specificamente le lacune evidenziate.
  • La responsabilità concorsuale non può essere affermata sulla base della sola comunanza di interessi economici o di un contesto relazionale equivoco: serve la prova di un contributo causale, anche morale, consapevole alla realizzazione del reato.
  • L'aggravante del metodo mafioso non può essere desunta esclusivamente dal contesto geografico o ambientale, ma richiede elementi concreti che mostrino l'utilizzo del metodo intimidatorio tipico dell'associazione mafiosa o la capacità di assoggettamento e omertà.
  • Nel giudizio di appello promosso dall'imputato, il divieto di reformatio in peius opera su tutti gli elementi autonomi della pena: il giudice non può aumentare la pena base rispetto a quella di primo grado neppure se, per altri profili, riduce il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Se dagli atti di merito non emergono elementi sintomatici di partecipazione dell'imputato al fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio per insussistenza del fatto ascritto al ricorrente, quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
  • Una questione già definita in modo irrevocabile dalla sentenza rescindente non può essere nuovamente devoluta in cassazione nel successivo segmento del processo, con conseguente inammissibilità del motivo riproposto.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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