R.R. Puglia 11/2018
L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo del Codice del commercio pugliese sui criteri urbanistici e procedurali per medie e grandi strutture di vendita. Disciplina standard minimi di parcheggio, possibili deroghe e monetizzazioni, con riferimento anche a centri commerciali e aree urbane. In vigore dal 10 settembre 2018; risulta però superato dalla successiva abrogazione richiamata nel 2020.
Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita in Puglia
Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita in Puglia
Il regolamento attua il Codice del commercio della Regione Puglia per quanto riguarda l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e gli strumenti di programmazione connessi. Definisce soprattutto i profili urbanistico-paesaggistici della localizzazione e della dotazione di parcheggi, con alcune ipotesi di deroga e monetizzazione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda l’applicazione dell’art. 3, comma 1, lettere a), c) e h), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12. Il regolamento costituisce inoltre il quadro di riferimento procedurale per la programmazione della rete distributiva disciplinata dal Capo III del Titolo I della legge, con esclusione delle disposizioni sul commercio su aree pubbliche e sui distributori di carburante. Per i giornali e le riviste si rinvia alla disciplina speciale dell’art. 64, comma 9-bis, della legge.
Standard di parcheggio per nuove strutture di vendita
Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita richiede, oltre agli standard urbanistici pubblici del D.M. 1444/1968, la realizzazione di parcheggi pertinenziali minimi a servizio dell’utenza, che sostituiscono, per le tipologie indicate, quanto previsto dalla legge 122/1989.
Per le medie strutture, gli standard sono differenziati in base alla superficie di vendita e alla tipologia merceologica:
- da 251 a 600 mq: 0,7 mq/mq per alimentare e misto; 0,5 mq/mq per beni alla persona; 0,4 mq/mq per altri beni e beni a basso impatto;
- da 601 a 1.500 mq: 1 mq/mq per alimentare e misto; 0,8 mq/mq per beni alla persona; 0,5 mq/mq per altri beni e beni a basso impatto;
- da 1.501 a 2.500 mq: 1,5 mq/mq per alimentare e misto; 1 mq/mq per beni alla persona; 0,8 mq/mq per altri beni e beni a basso impatto.
Per le grandi strutture oltre 2.500 mq di superficie di vendita, gli standard sono:
- 2,5 mq/mq per alimentare e misto;
- 2 mq/mq per beni alla persona;
- 1,5 mq/mq per altri beni e beni a basso impatto.
Centri commerciali, aree integrate e parchi commerciali
Per centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali, i parcheggi minimi derivano dalla somma degli standard delle singole strutture commerciali autorizzate, oppure dagli standard del D.M. 1444/1968 sommati agli standard pertinenziali. Per gli esercizi di vicinato e per le superfici diverse da quelle destinate alla vendita, agli standard urbanistici del D.M. 1444/1968 si aggiungono gli standard pertinenziali della legge 122/1989.
In ogni caso, i parcheggi pertinenziali di tali compendi non possono essere inferiori a 0,8 mq per mq di superficie di vendita calcolata sulla superficie complessiva della struttura.
Ubicazione, disponibilità e calcolo degli standard
Per le medie strutture, i parcheggi pertinenziali possono essere resi disponibili anche entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolato lungo la via pedonale più breve; gli atti di programmazione comunale possono fissare limiti inferiori.
Nel caso di ampliamento, trasformazione o modifica di medie strutture esistenti, il rispetto degli standard va verificato con riferimento alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
Se un esercizio mette in vendita beni appartenenti a più settori merceologici, ai fini del calcolo si applica all’intera superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
Le aree destinate agli standard urbanistici del D.M. 1444/1968 possono essere affidate in concessione tramite apposita convenzione, che deve garantire l’uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
Deroghe e monetizzazione degli standard pertinenziali
In presenza di accertata carenza di parcheggi pertinenziali, attestata dall’ufficio comunale competente, e fermo restando il rispetto degli standard urbanistici del D.M. 1444/1968, è possibile derogare agli standard di parcheggio mediante convenzione con il comune nei casi previsti dal regolamento.
Le ipotesi considerate sono:
- interventi all’interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio: per interventi nelle zone A) e B) la convenzione può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;
- interventi in aree urbane, in particolare nei distretti urbani del commercio, quando la collocazione e la tipologia dell’utenza fanno prevedere una forte accessibilità pedonale o non automobilistica, oppure quando vi sono funzioni sinergiche nell’uso dei parcheggi: la riduzione può arrivare fino al 50% per strutture alimentari e miste e fino al 100% per strutture non alimentari;
- interventi in locali già con destinazione d’uso commerciale alla data di entrata in vigore del regolamento: la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata solo sulla superficie di vendita eccedente l’esercizio di vicinato;
- ampliamenti di medie strutture esistenti in centri storici: può essere prevista anche la monetizzazione totale del maggior numero di parcheggi dovuti all’ampliamento;
- ampliamenti di medie strutture esistenti in aree densamente urbanizzate (zone 8): la monetizzazione può arrivare al 50%.
Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga al 100% degli standard.
Destinazione degli introiti da monetizzazione
La convenzione deve vincolare gli introiti derivanti dalla monetizzazione affinché siano impiegati per migliorare la dotazione di parcheggi dell’area, la sua accessibilità e riqualificazione, nonché per realizzare opere di arredo urbano.
Ambito territoriale ed efficacia attuale
Il regolamento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia ed è entrato in vigore il 10 settembre 2018. Tuttavia, dalle informazioni fornite risulta superato dalla successiva abrogazione richiamata nel 2020, per cui la sua utilità applicativa attuale è limitata e da verificare in concreto rispetto alla disciplina sopravvenuta.
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