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Regolamento

R.R. Puglia 14/2018

MODIFICA AL REGOLAMENTO n. 17 del 2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)

Normativa regionaleR.R. Puglia 14/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il n. 17/2014 della Regione Puglia sugli aiuti compatibili con il mercato interno e in esenzione dall’obbligo di notifica UE. Definisce ambito, destinatari e requisiti per imprese e liberi professionisti, ma risulta poi abrogato dal regolamento regionale n. 2/2019; quindi oggi ha valore solo storico.

Modifica del regolamento pugliese sugli aiuti di Stato in esenzione

Modifica del regolamento pugliese sugli aiuti in esenzione

Il provvedimento interviene sul regolamento regionale Puglia n. 17/2014 relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE, cioè sugli aiuti di Stato esentati da notifica preventiva ai sensi del regolamento UE di esenzione. La disciplina è applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Puglia ed è stata successivamente abrogata dal regolamento regionale n. 2/2019.

Finalità e ambito di applicazione

Il regolamento disciplina l’applicazione, in Regione Puglia, di regimi di aiuto e aiuti individuali che rientrano nell’esenzione dall’obbligo di notificazione preventiva. I settori e le tipologie contemplate comprendono:

  • aiuti a finalità regionale per investimenti iniziali;
  • aiuti agli investimenti delle imprese, con esclusione del settore turistico-alberghiero;
  • aiuti per il turismo e l’alberghiero;
  • aiuti all’accesso delle PMI ai finanziamenti;
  • aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi;
  • aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione;
  • aiuti per la tutela dell’ambiente, inclusi efficienza energetica, cogenerazione ad alto rendimento e fonti rinnovabili.

Sono esclusi gli aiuti richiamati dal terzo paragrafo dell’articolo 1 del regolamento UE di esenzione. Per gli aspetti non disciplinati si applicano le norme europee sui Fondi SIE, che prevalgono in caso di contrasto.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina si applicano le definizioni del regolamento UE di esenzione, integrate da alcune nozioni specifiche. In particolare, vengono definiti:

  • opere murarie e assimilabili, comprensive di fabbricati, impianti generali, strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni e altre infrastrutture connesse;
  • infrastrutture aziendali, come allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici e ai metanodotti;
  • rating di legalità delle imprese;
  • reti di imprese, secondo la disciplina del contratto di rete;
  • delocalizzazione, intesa come trasferimento dell’attività o di una sua parte tra stabilimenti situati nello Spazio economico europeo, con rilevanza anche della perdita di posti di lavoro nello stabilimento iniziale.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dalla disciplina. Sono inoltre ricompresi i liberi professionisti, equiparati alle PMI come esercenti attività economica, con applicazione delle regole compatibili con la loro natura e con le rispettive leggi professionali.

L’individuazione concreta dei beneficiari, all’interno delle categorie ammesse, è demandata ai singoli avvisi.

Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti devono:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese; per i liberi professionisti vale l’iscrizione agli albi o collegi, se prevista;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza liquidazione volontaria o procedure concorsuali;
  • non aver ricevuto e successivamente non rimborsato, o non aver depositato in conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • operare nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, contributiva, dei CCNL e degli accordi integrativi, nonché delle norme su infortuni e ambiente;
  • non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti, di revoche di agevolazioni pubbliche, salvo quelle derivanti da rinuncia;
  • aver restituito eventuali agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione dall’organismo competente;
  • non trovarsi in condizioni di impresa in difficoltà secondo la definizione del regolamento UE di esenzione.

Permanenza dei requisiti

Le condizioni di ammissibilità devono permanere fino alla data di erogazione finale del contributo, salvo il mutamento della classificazione dell’impresa beneficiaria, espressamente escluso da tale regola.

Valutazione pratica dell’atto

Il testo risulta oggi deprecato ai fini applicativi, perché espressamente indicato come abrogato dal regolamento regionale n. 2/2019. Di conseguenza conserva rilevanza soprattutto ricostruttiva o storica, non come disciplina attualmente operativa.

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