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Ordinanza

Ordinanza n. 1084/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso del 21 gennaio 2026 relativa al provvedimento conclusivo della procedura di protezione internazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., richiamando anche l'art. 117 c.p.a., per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso del 21 gennaio 2026, nonché l'ordine alle amministrazioni di provvedere e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L'istanza riguardava il provvedimento conclusivo della procedura di protezione internazionale, in qualunque forma adottato. Il ricorrente ha sostenuto che l'accesso dovesse considerarsi già assentito in forza della fattispecie progressiva prevista dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: la Commissione per l'accesso aveva infatti accolto, con decisione del 17 novembre 2025, il precedente ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accesso dell'11 agosto 2025, invitando la Commissione territoriale a riesaminare la richiesta; quest'ultima non aveva adottato alcun provvedimento nei trenta giorni successivi né in seguito. Secondo il ricorrente, residuava quindi soltanto l'ostensione materiale dei documenti, eventualmente mediante commissario ad acta.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la spettanza dell'accesso né ha accertato l'obbligo di ostensione. Ha qualificato la domanda sulla base dei suoi elementi sostanziali, rilevando che essa non consisteva semplicemente nell'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, né nella contestazione di una determinazione o di un silenzio su una ordinaria istanza di accesso. La domanda mirava invece ad accertare il perfezionamento della fattispecie progressiva prevista dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e a ottenere una condanna alla materiale ostensione della documentazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Poiché erano cumulativamente proposte domande di accertamento e di condanna non riconducibili ai riti speciali degli artt. 116 e 117 c.p.a., il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione dal rito camerale al rito ordinario. È stata quindi fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Ogni ulteriore questione di rito, di merito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, legge n. 241/1990

    Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito

    Il decorso del termine di trenta giorni senza adozione del provvedimento confermativo, dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso, può integrare una fattispecie progressiva di silenzio significativo, con trasformazione della posizione dell'interessato in un diritto soggettivo al documento. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto che tale questione dovesse essere trattata mediante rito ordinario, unitamente alla domanda di condanna all'ostensione materiale.

  • art. 116 c.p.a.

    Determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi

    Il rito speciale in materia di accesso non è applicabile quando la domanda sostanziale mira ad accertare il perfezionamento della fattispecie progressiva prevista dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e a ottenere la condanna alla materiale ostensione.

  • art. 117 c.p.a.

    Accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere

    Il rito sul silenzio-inadempimento non è applicabile quando la controversia non riguarda il mero mancato esercizio del potere, ma il dedotto perfezionamento dell'accesso e la conseguente ostensione materiale dei documenti.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma

    La domanda di condanna all'ostensione, proposta insieme alla domanda di accertamento della spettanza dell'accesso, rileva ai fini della qualificazione sostanziale dell'azione e della scelta del rito.

  • art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.

    È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni

    Il giudice deve qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e, in presenza di domande connesse soggette a riti diversi, applicare il rito ordinario; ciò consente la conversione dal rito camerale al rito ordinario.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente non chiede soltanto di contestare un diniego o un silenzio su un'istanza di accesso, ma deduce il perfezionamento della fattispecie progressiva prevista dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e domanda l'accertamento della spettanza del documento con condanna alla sua materiale ostensione, la controversia non è necessariamente riconducibile al rito speciale dell'art. 116 c.p.a.
  • Il rito previsto dall'art. 117 c.p.a. riguarda il mero mancato esercizio del potere di provvedere e non si applica quando la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'accesso e la conseguente esecuzione materiale dell'obbligo di ostensione.
  • In presenza di domande connesse di accertamento e di condanna soggette a riti diversi, il giudice deve qualificare le azioni secondo i loro elementi sostanziali e applicare il rito ordinario, ai sensi dell'art. 32 c.p.a.
  • La decisione favorevole della Commissione per l'accesso, seguita dall'inerzia dell'amministrazione oltre il termine di trenta giorni senza adozione di un provvedimento confermativo motivato, può integrare una fattispecie progressiva di silenzio significativo, nella quale l'accesso si considera consentito e la posizione dell'interessato assume natura di diritto soggettivo al documento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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