Cassazione Penale, Sentenza n. 14887/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'interpretazione della norma penale operata dal GIP che, richiamando un precedente di legittimità, aveva ritenuto che l'introduzione in carcere di telefoni privi di scheda SIM non potesse integrare il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il PM sosteneva che la norma sanziona l'introduzione di "un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" per la sua natura strutturale e non richiede la presenza di complementi accessori (come la SIM o la batteria) per integrare il reato; pertanto l'arresto eseguito era legittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando senza rinvio l'ordinanza del GIP che aveva disposto il non luogo a convalida e il rigetto della custodia cautelare. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il reato di cui all'art. 391-ter c.p. l'introduzione in istituto penitenziario di un telefono cellulare anche se privo di scheda SIM: l'idoneità alla comunicazione va valutata in termini strutturali e non richiede la immediata operatività fornita da accessori. Sulla base di ciò, ha ritenuto sussistente l'addebito provvisorio e ha dichiarato legittimo l'arresto eseguito.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
La Corte interpreta la locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" come riferita alla natura strutturale dello strumento: anche un telefono cellulare privo di SIM può essere considerato "apparecchio telefonico" e rientrare nell'oggetto materiale della fattispecie, perché l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica intrinseca dell'apparecchio e non dipende dalla presenza immediata di accessori come la scheda SIM o il cavo.
art. 391-bis c.p.
Citata dalla Corte per distinguere i casi specifici disciplinati (agevolazione delle comunicazioni in regime 41-bis) rispetto alla più ampia fattispecie generale di cui all'art. 391-ter.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)
Fonte normativa di introduzione dell'art. 391-ter; la Corte richiama la ratio legislativa: contrastare l'introduzione di strumenti di comunicazione in carcere per tutelare l'effettività della pena, considerando l'evoluzione tecnologica e l'impossibilità pratica di schermare completamente gli istituti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il riassunto del motivo di ricorso in sede di cassazione.
Massime di principio
- L'introduzione in carcere di un telefono cellulare integra il reato di cui all'art. 391-ter c.p. anche se il dispositivo è privo di scheda SIM: l'idoneità rilevante è quella strutturale dell'apparecchio.
- La presenza o assenza di accessori (SIM, batteria, cavo) attiene alla offensività concreta e alla valutazione di fatto del giudice di merito, ma non esclude a priori la configurabilità del reato ai fini dell'addebito e della convalida dell'arresto.
- Nel giudizio sulla convalida dell'arresto il controllo in Cassazione può riguardare vizi di illegittimità (titolo del reato, sussistenza della flagranza, rispetto dei termini): questioni di merito sulla responsabilità sostanziale restano riservate al merito.
- La legge mira a tutelare l'effettività della detenzione prescindendo dalla immediata capacità operativa del dispositivo, dato il rapido mutamento tecnologico (e-SIM, Wi‑Fi, hotspot, connessioni alternative).
- Per il personale di polizia giudiziaria è sufficiente, ai fini dell'arresto e dell'addebito provvisorio, la conoscenza ex ante della situazione che renderebbe configurabile il reato; successivi accertamenti sul concreto utilizzo o sulla disponibilità di SIM rileveranno in sede di merito.
- Per la difesa resta possibile argomentare in sede di merito sulla concreta offensività del fatto, sull'assenza di capacità comunicativa reale del dispositivo o su elementi fattuali che possano escludere il pericolo concreto per l'effettività della detenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →