Sentenza n. 1773/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso relativa all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, del servizio tecnico di aggiornamento del Piano comunale di protezione civile
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di ulteriore ostensione documentale presentata il 1° aprile 2026, dopo aver ricevuto dal Comune una prima parte della documentazione richiesta con l’istanza del 4 marzo 2026. L’accesso riguardava gli atti della trattativa diretta MEPA, l’offerta dell’affidatario, la documentazione contrattuale, le esperienze analoghe pregresse, gli atti istruttori relativi alla scelta dell’operatore economico, eventuali atti di approvazione dell’aggiornamento del piano e la documentazione relativa ai pagamenti. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, in quanto operatore del settore, e ha invocato anche l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, trattandosi di documentazione relativa all’affidamento di un servizio e all’impiego di risorse pubbliche. Il Comune ha sostenuto di avere già trasmesso la documentazione disponibile e ha precisato che alcuni documenti non esistevano, non erano ancora formati, erano consultabili presso banche dati pubbliche o coincidevano con la determinazione di affidamento e con lo scambio di corrispondenza sulla piattaforma MEPA.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso che la ricorrente, non avendo partecipato alla trattativa diretta, potesse qualificarsi come concorrente o vantare, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, un interesse qualificato e differenziato all’ostensione non oscurata di dati riservati o segreti tecnici e commerciali dell’affidatario. Ha tuttavia riconosciuto il diritto della ricorrente all’accesso civico generalizzato ai documenti relativi all’affidamento, precisando che tale forma di accesso è applicabile anche agli atti delle procedure di affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, salva la verifica delle eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e il necessario bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. Il Comune deve quindi consentire l’accesso, con oscuramento delle parti contenenti dati riservati o segreti tecnici e commerciali, agli atti detenuti della trattativa diretta MEPA n. 6058636, inclusa l’eventuale autocertificazione sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e l’indicazione del codice CPV, all’offerta dell’affidatario, allo scambio di corrispondenza sulla piattaforma MEPA perfezionativo del rapporto negoziale e all’eventuale ulteriore documentazione sulle pregresse esperienze analoghe. Il giudice ha riconosciuto che non dovevano essere ostesi documenti inesistenti o non ancora formati, quali gli atti di approvazione finale del piano e la documentazione relativa ai pagamenti, né una distinta motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nella determinazione di affidamento. La mera pubblicazione di documenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici non esonera comunque l’amministrazione dal riscontrare l’istanza, dovendo almeno indicare il collegamento utile alla consultazione. Il silenzio-diniego è stato annullato ed è stato ordinato al Comune di ostendere i documenti entro dieci giorni. Le spese sono state compensate, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale; il soggetto non partecipante a un affidamento diretto non vanta, in assenza di ulteriori presupposti, un interesse qualificato all’ostensione non oscurata di dati riservati o segreti tecnici e commerciali dell’affidatario.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
L’accesso civico generalizzato consente l’accesso ai documenti e alle informazioni detenuti dall’amministrazione relativi all’affidamento di servizi pubblici e all’impiego di risorse pubbliche, anche quando l’istante non abbia partecipato alla procedura.
art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
L’accesso civico generalizzato deve essere bilanciato con gli interessi-limite pubblici e privati, con esclusione o oscuramento dei dati riservati e dei segreti tecnici o commerciali del controinteressato.
art. 53 d.lgs. 50/2016
Le limitazioni temporanee o assolute previste per l’accesso nell’ambito delle procedure di contratti pubblici non escludono in modo assoluto l’accesso civico generalizzato, dovendosi verificare la compatibilità concreta con le eccezioni dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
L’eventuale autocertificazione dell’affidatario relativa al possesso dei requisiti generali costituisce documento rientrante tra gli atti della trattativa diretta accessibili, nei limiti della tutela dei dati riservati.
Massime di principio
- L’operatore economico che non abbia partecipato a una trattativa diretta per un affidamento diretto non può qualificarsi come concorrente e, ai sensi dell’accesso documentale, non vanta per ciò solo un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione integrale e non oscurata dell’offerta o dei dati riservati e dei segreti tecnici e commerciali dell’affidatario.
- L’accesso civico generalizzato è applicabile anche agli atti relativi agli affidamenti diretti e all’esecuzione dei contratti pubblici; la materia dei contratti pubblici non è sottratta in via assoluta a tale forma di accesso, dovendosi verificare in concreto le eccezioni e i limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
- Nel valutare una richiesta di accesso civico generalizzato relativa a un affidamento pubblico, l’amministrazione deve bilanciare la trasparenza con la tutela degli interessi privati, consentendo l’ostensione parziale mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti e dei segreti tecnici o commerciali.
- La circostanza che alcuni documenti siano pubblicati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o in altri portali pubblici non esonera l’amministrazione dall’obbligo di riscontrare l’istanza di accesso; essa deve almeno indicare all’istante il collegamento utile per la consultazione.
- L’amministrazione non è tenuta a ostendere documenti inesistenti, non ancora formati o non detenuti, né a creare una distinta documentazione contenente valutazioni o motivazioni già incorporate in un atto amministrativo esistente.
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