Cassazione Civile, Ordinanza n. 24713/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società ricorrente ha proposto revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della dichiarazione di fallimento. La revocazione veniva fondata sull'assunto che il mancato accoglimento del quinto motivo del precedente ricorso fosse dipeso da un errore di fatto risultante dagli atti di causa. Quel motivo riguardava la dedotta carenza di legittimazione di una banca a presentare istanza di fallimento, poiché il relativo credito sarebbe stato già ceduto a un altro soggetto. Secondo la ricorrente, la data di cessione e la sua efficacia erano state indicate dalla cessionaria e quindi costituivano un fatto pacifico; l'inammissibilità del motivo sarebbe stata invece fondata sull'erroneo presupposto che tale fatto fosse contestato e non provato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse una pronuncia in rito, fondata sulla verifica della conformità del ricorso per cassazione ai requisiti formali previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., e non su un errore percettivo revocatorio. Secondo la Corte, l'eventuale errore di fatto sarebbe stato configurabile solo se vi fosse stata una svista sul contenuto del ricorso o sull'esistenza degli allegati, ad esempio se l'atto di cessione fosse stato allegato e non considerato. Poiché invece la censura atteneva alla valutazione giuridica dell'ammissibilità del motivo, essa non poteva essere veicolata con il rimedio revocatorio. Non sono state liquidate spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso era inammissibile se non illustrava compiutamente il contenuto dell'atto di cessione
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario indicare compiutamente il contenuto degli atti e documenti richiamati e consentirne la precisa individuazione nel fascicolo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
avrebbe dovuto ... allegare lo stesso al ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione
Gli atti e documenti posti a fondamento del motivo devono essere allegati al ricorso per cassazione, secondo gli oneri di specificazione e produzione imposti dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussiste ... il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sulla ritualità o ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti di specificità e di produzione documentale del ricorso per cassazione integra una decisione in diritto e non può essere riconsiderata mediante revocazione.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il ricorrente deve non solo indicare specificamente gli atti e i documenti richiamati, ma anche allegarli quando richiesto dalla disciplina processuale.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato.
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