Cassazione Penale, Sentenza n. 24936/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lumini impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., deducendo vizio di motivazione: sostiene che la nuova istanza non era mera ripetizione perché allegava documenti (nota della Polizia municipale di Chianciano Terme) comprovanti il puntuale svolgimento dei lavori di pubblica utilità e che la precedente ordinanza (16/01/2025) non aveva esaminato tali argomenti e documenti. Il Tribunale aveva invece ritenuto che la nuova istanza riproponesse la medesima questione già dichiarata inammissibile e non mettesse in discussione l'accertamento di revoca (9/10/2024) fondato sulla nota dei Carabinieri che attestava la mancata esecuzione dell'attività non retribuita richiesta per la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza impugnata non avesse introdotto nuovi fatti o questioni giuridiche non valutate nella precedente decisione: il documento prodotto risultava riferito a "lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena" presso la polizia municipale, apparentemente incompatibile con la prestazione non retribuita presso un'associazione indicata nella motivazione della revoca, e il ricorrente non ha contestato l'accertamento fondamentale del giudice dell'esecuzione. Perciò il rimedio è stato considerato mera riproposizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Norma che disciplina gli obblighi connessi alla sospensione condizionale della pena; il giudice ha ritenuto che il mancato assolvimento dell'attività non retribuita prevista legittimasse la revoca del beneficio.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice possa dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione quando la domanda sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la Corte conferma che tale inammissibilità opera salvo che siano dedotti fatti o questioni non valutati nella precedente decisione.
principio giurisprudenziale di preclusione "rebus sic stantibus"
La giurisprudenza interpreta la preclusione delle decisioni divenute irrevocabili in senso non assoluto: è superabile se emergono nuovi elementi o preesistenti non considerati in precedenza; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali elementi.
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. è inammissibile se costituisce la mera riproposizione di una domanda già rigettata: per aggirare la preclusione è necessario dedurre fatti nuovi o questioni giuridiche non valutate nella decisione precedente.
- Documenti nuovi devono essere chiari nel dimostrare una novità rilevante rispetto a quanto già accertato: differenze formali o riferimenti a situazioni giuridiche diverse (es. 'lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena' vs 'attività non retribuita presso un'associazione' richiesta per la sospensione) possono non essere sufficienti se non ricostruiscono e contestano il presupposto decisivo.
- La parte deve specificare espressamente in che modo il nuovo elemento incide sulla precedente decisione e contestare gli elementi fattuali fondanti la revoca o il provvedimento impugnato; limitarsi ad allegare documenti senza spiegare il loro rilievo rispetto alle statuizioni anteriori espone al rigetto per ripetitività.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per mera riproposizione; pertanto è rischioso proporre istanze oramai precluse senza chiara novità probatoria o giuridica.
- Istanze procedurali ripetitive possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta irrituale o meramente dilatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24712/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24713/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →