Sentenza del 07/09/2018 n. 21808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2003, con cui erano stati recuperati maggiori redditi ai fini IRPEG e IRAP e maggiore IVA. Le contestazioni riguardavano: la vendita sottocosto di capsule da caffè alle società controllate, ritenuta antieconomica e potenzialmente elusiva; il disconoscimento di costi per Euro 12.739,86 relativi a fatture di trasporto prive di elementi sufficienti a dimostrare l'effettività e l'inerenza dei servizi; l'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20% sulle vendite di capsule a clienti che non risultavano enti, comunità o strutture rientranti nell'ambito dell'agevolazione. Gli otto motivi denunciavano vizi di motivazione, violazione delle regole sull'onere della prova e erronea applicazione della disciplina IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la fattura per il telemarketing non dimostrava una riduzione del prezzo di costo delle capsule e l'elenco dei destinatari non era sufficiente a colmare le lacune delle fatture di trasporto, prive dell'indicazione dei destinatari e di altri dati essenziali. Ha inoltre confermato che spettava alla contribuente provare l'effettività e l'inerenza dei costi. Quanto all'IVA, ha stabilito che l'aliquota agevolata del 4% richiedeva la prova che i distributori fossero collocati in luoghi destinati alla collettività e che la fornitura fosse effettuata a favore dell'ente o della struttura, non essendo sufficiente indicare in fattura il solo nominativo di un dipendente o una descrizione generica del cliente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Norma richiamata quale base dell'accertamento relativo a operazioni ritenute elusive, tra cui la vendita sottocosto delle capsule alle società controllate.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizi della motivazione. La Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
Artt. 115 e 167 c.p.c.
Le norme sono state invocate dalla ricorrente per sostenere che alcuni fatti fossero non contestati. La Corte ha precisato che il semplice prezzo di vendita delle macchine da caffè non provava anche la maggiorazione asseritamente praticata per compensare la vendita sottocosto delle capsule.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. La Corte ha ritenuto correttamente attribuito alla contribuente l'onere di dimostrare, con documentazione attendibile, l'effettività e l'inerenza delle spese di trasporto contestate.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte 2, n. 38
Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività
L'aliquota IVA del 4% si applica solo quando i distributori sono collocati in luoghi destinati alla collettività e sono utilizzabili da una platea indeterminata di persone. Non basta che gli acquirenti siano dipendenti o collaboratori di un'azienda: deve essere provato che la fornitura sia effettuata a favore dell'ente o della struttura e che il soggetto indicato in fattura abbia il relativo potere rappresentativo.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza 22 settembre 2017, n. 22093
Richiamata per chiarire che il presupposto dell'aliquota IVA agevolata è la destinazione del luogo alla collettività e non la mera presenza di una ristretta cerchia di dipendenti o collaboratori.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l'Amministrazione contesta l'inerenza o l'effettività di un costo, il contribuente deve fornire documentazione concreta, completa e collegabile senza ambiguità all'operazione; dichiarazioni verbali o documenti generici normalmente non sono sufficienti.
- Le fatture devono contenere gli elementi essenziali per identificare il servizio, il destinatario e il collegamento con l'attività d'impresa. Documenti integrativi, come elenchi riepilogativi, possono non bastare se la fattura originaria è intrinsecamente carente.
- Una vendita a prezzi inferiori ai costi può essere valutata come comportamento antieconomico, ma il contribuente può giustificarla solo dimostrando con dati e documenti coerenti la complessiva strategia commerciale e l'effettiva compensazione economica tramite altre vendite o ricavi.
- Il fatto che un elemento sia non contestato non estende automaticamente tale effetto alle ulteriori circostanze collegate: il prezzo delle macchine da caffè, ad esempio, non prova da solo che fosse stato maggiorato per compensare la vendita sottocosto delle capsule.
- Le agevolazioni IVA sono di stretta interpretazione. Per applicare un'aliquota ridotta occorre dimostrare puntualmente tutti i presupposti normativi, inclusa la destinazione del servizio alla collettività e la qualifica del soggetto che acquista o rappresenta l'ente.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge effettivamente rilevanti.
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