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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15137/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di legge e nullità ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., deducendo che la sentenza aveva dichiarato l'imputato assente nonostante questi fosse sottoposto a misura di sicurezza (libertà vigilata con obbligo di dimora a Civitaquana) che gli impediva di partecipare all'udienza; si censura l'omesso accertamento da parte del giudice e la mancata disposizione del rinvio; (2) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica della condotta: secondo il ricorrente il fatto dovrebbe essere qualificato ai sensi dell'art. 495 c.p. e non dell'art. 496 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non risultasse dagli atti che il Tribunale fosse a conoscenza dell'impedimento al momento dell'udienza del 12/04/2023: la misura di sicurezza con obbligo di dimora era stata disposta con ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 11/03/2023 in relazione a altro procedimento e non era documentata né verbalizzata in quella udienza; quindi non sussistevano elementi di probabilità tali da imporre al giudice il rinvio ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la detenzione o una limitazione della libertà personale costituiscono legittimo impedimento quando il giudice ne sia a conoscenza; in assenza di tale conoscenza il giudice non era tenuto a disporre la traduzione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile e manifestamente infondata per carenza di interesse, rilevando che la riqualificazione prospettata (art. 495 c.p.) comporterebbe una sanzione più grave rispetto all'art. 496 c.p., per cui l'accoglimento non produrrebbe vantaggio concreto per l'imputato. In conseguenza è stato rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen.

    Norma del codice penale contestata in primo grado per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità alla polizia giudiziaria; la Corte ha confermato la condanna per questo articolo.

  • art. 495 cod. pen.

    Norma alternativa invocata dal ricorrente per diversa qualificazione del fatto; la Corte osserva che la sanzione prevista è più grave rispetto all'art. 496, per cui la riqualificazione non avrebbe fornito vantaggio all'imputato e rende la censura priva di interesse.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del processo in assenza: impone al giudice di verificare che la mancata partecipazione dell'imputato sia frutto di scelta libera e informata. La Corte lo richiama come quadro normativo per valutare la legittimità della celebrazione in contumacia.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo del giudice di accertare, anche in chiave probabilistica, la sussistenza di un legittimo impedimento (caso fortuito, forza maggiore, detenzione o altra limitazione della libertà personale) e, se accertato o probabile, di disporre il rinvio e la traduzione dell'imputato, salvo espresso rifiuto di questi.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Fissa il requisito dell'interesse all'impugnazione: la Corte lo applica per dichiarare inammissibile la censura sulla qualificazione giuridica quando l'eventuale accoglimento non può arrecare vantaggio concreto e attuale all'impugnante.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente, il giudice deve accertare che l'assenza derivi da una scelta libera e informata (art. 420-bis) prima di dichiararla definitiva.
  • Quando emerge o risulta probabile un impedimento sopravvenuto che limita la libertà personale (detenzione, arresti domiciliari, obbligo di dimora), sussiste in re ipsa un legittimo impedimento: il giudice, se ne viene a conoscenza, deve disporre il rinvio e la traduzione salvo espresso rifiuto dell'imputato (art. 420-ter).
  • La conoscenza dell'impedimento da parte del giudice è cruciale: se la misura o la limitazione non è documentata o verbalizzata in udienza, il giudice può legittimamente procedere.
  • Spetta al difensore vigilare sulla corretta verbalizzazione di quanto dedotto in udienza; la mancata trascrizione rende difficoltosa la deduzione in sede di impugnazione.
  • Le censure processuali sulla qualificazione giuridica sono inammissibili per carenza di interesse se l'accoglimento non può arrecare un vantaggio concreto (ad es. se la fattispecie invocata prevede una pena uguale o più grave).
  • In sede di impugnazione è necessario dimostrare la concretezza e l'attualità dell'interesse, ossia che la decisione favorevole potrebbe concretamente modificare la situazione giuridica dell'impugnante.

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