Cassazione Civile, Sentenza n. 14521/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Perugia che, nel procedimento per equa riparazione ex legge n.89/2001 (Pinto), aveva liquidato in suo favore 1.600,00 euro a titolo di indennizzo e, per le spese, 225,00 euro nella fase dinanzi al consigliere designato; la Corte d'appello aveva inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Il ricorso in Cassazione contestava: (1) la tabella adottata per la liquidazione delle spese nella fase monitoria (sosteneva che dovesse applicarsi la tabella per i procedimenti contenziosi davanti alla Corte di appello, e non quella per i procedimenti monitori), e che l'importo di 225,00 fosse irrisorio; (2) l'applicazione di uno scaglione errato per la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, poiché l'opposizione riguardava soltanto la statuizione sulle spese e dunque il valore della controversia doveva essere quello della somma richiesta a tale titolo (510,00 euro) e non il valore complessivo dell'indennizzo.
La decisione
Il primo motivo è stato rigettato: la Corte di Cassazione conferma che per la fase dinanzi al consigliere designato, che ha natura monitoria e si caratterizza per l'assenza iniziale del contraddittorio, va applicata per analogia la tabella n.8 del d.m. n.55/2014 relativa ai procedimenti monitori (e non la tabella n.12 destinata ai procedimenti contenziosi davanti alla Corte d'appello); la somma di 225,00 euro risulta conforme alla tabella applicabile e alla riduzione nel limite previsto dall'art.12 del d.m. n.55/2014. Il secondo motivo è stato accolto: poiché l'opposizione investiva soltanto la statuizione sulle spese, il valore della controversia doveva essere il rimborso spese richiesto (510,00 euro); la Corte d'appello aveva applicato lo scaglione superiore considerando erroneamente l'importo dell'indennizzo. Perciò la sentenza impugnata è cassata sul punto e, decidendo nel merito, la Cassazione condanna la ricorrente al pagamento di 450,00 euro in favore del Ministero della Giustizia per le spese del giudizio di opposizione. Le spese del giudizio di cassazione della parte ricorrente sono dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Richiamati nella censura relativa alla liquidazione dei compensi; la Corte non ha ravvisato vizio nell'applicazione di tali norme ove la liquidazione è stata effettuata secondo la tabella pertinente per i procedimenti monitori.
art. 2233 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente per contestare la congruità dell'importo liquidato; la Corte ha ritenuto che la somma fosse conforme alla tabella applicata e alle possibilità di riduzione previste dal d.m. n.55/2014.
d.m. n.55 del 2014 (tabelle e art.12)
tabella n.8, tabella n.12, art.12
La Corte chiarisce che per la fase monitoria del procedimento Pinto va applicata, per analogia, la tabella n.8 relativa ai procedimenti monitori; la tabella n.12 è pertinente ai procedimenti contenziosi dinanzi alla corte di appello e non alla fase monitoria. L'art.12 del d.m. consente riduzioni entro il limite del 1/500 del valore medio e la Corte ha considerato la riduzione effettuata conforme a tale limite.
legge n.89 del 2001
Norma istitutiva del giudizio per equa riparazione; la Corte richiama l'evoluzione normativa del procedimento (prima in unica fase contenziosa, poi riformato con fase monitoria davanti al giudice designato).
decreto legge n.83 del 2012 conv. legge n.134 del 2012
Citato come riforma che ha introdotto la fase monitoria davanti al presidente della Corte o a giudice designato nel procedimento per equa riparazione, giustificando l'applicazione delle tabelle per procedimenti monitori alla prima fase.
artt. 10 e 14 cod. proc. civ.
Richiamati nel secondo motivo con riferimento alla determinazione del valore della controversia; la Corte ha stabilito che, quando l'opposizione riguarda unicamente la statuizione sulle spese, il valore della controversia è quello della somma domandata a titolo di spese.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione (legge Pinto) la prima fase dinanzi al presidente della Corte o al giudice designato ha natura monitoria: per la liquidazione dei compensi nella sola fase monitoria va applicata, per analogia, la tabella 8 del d.m. n.55/2014 prevista per i procedimenti monitori, anche se il procedimento si svolge davanti alla Corte di appello.
- La tabella n.12 del d.m. n.55/2014 è riservata ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte di appello; pertanto va utilizzata per la fase contenziosa (es. opposizione al provvedimento del giudice designato) e non per la fase monitoria iniziale.
- Quando l'opposizione investe esclusivamente la statuizione sulle spese, il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari deve essere determinato nella somma richiesta a titolo di spese (e non nel valore complessivo dell'indennizzo o della domanda principale).
- Le riduzioni dei compensi previste dal d.m. n.55/2014 devono rispettare i limiti stabiliti (art.12) e, se operate entro quei limiti, non sono censurabili per eccesso di restringimento.
- Se una decisione di merito sulla liquidazione delle spese contiene un errore nella determinazione del valore della controversia (e quindi nello scaglione di riferimento), è possibile la cassazione e la decisione nel merito da parte della Corte di legittimità, che può riformare la statuizione sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14488/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14493/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14494/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14495/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14496/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14497/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →