Cassazione Penale, Sentenza n. 14876/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/06/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le censure principali erano: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni (vizi di motivazione/insufficienza dei decreti autorizzativi e delle proroghe, violazione dell'art. 270 c.p.p. e dell'art. 267 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e nelle qualificazioni giuridiche dei fatti (es.: distinzione tra corruzione, induzione indebita, tentativo di truffa e 319-quater); 3) omessa acquisizione o non decisività di documentazione probatoria in appello; 4) questioni tecniche sulle intercettazioni ambientali (continuità dei progressivi, genuinità delle captazioni) e presunte violazioni del diritto di difesa; 5) incompatibilità di un teste (operatore di polizia giudiziaria) ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; 6) contestazione della mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, del beneficio di sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p./art. 53 L. n. 689/1981). Ciascun ricorrente ha poi dedotto profili di fatto e di diritto relativi alla propria posizione individuale (Asta soprattutto in ordine alla sua estraneità o al carattere personale di alcuni comportamenti; Perricone sul ruolo effettivo nelle società e sulla rilevanza centrale delle intercettazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione, ritenuti esauriti gli esami delle doglianze, ha dichiarato che i reati residui per i quali i due imputati erano stati condannati in appello si sono estinti per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il motivo che i reati sono estinti per prescrizione. Sul piano processuale e sostanziale la Corte ha inoltre: respinto/smentito le principali censure di merito (in particolare ha ritenuto legittima e utilizzabile la captazione, valutando adeguata la motivazione dei decreti di proroga che, a partire dall'estate 2014, richiamavano anche l'art. 416 c.p. e motivavano la persistenza della necessità captativa); escluso i vizi procedurali prospettati riguardo alla genuinità e continuità di alcune registrazioni per carenza di prova di incidenza decisiva; ritenuto non fondate le eccezioni sull'incompatibilità del teste di p.g.; confermato in senso sostanziale la ricostruzione dell'associazione per delinquere e delle condotte contestate in fatto (ferme le conseguenze di estinzione per prescrizione). Infine la Corte ha confermato le statuizioni civili (risarcimento e condanna alle spese civili) già disposte in precedenza, applicando i criteri previsti dall'art. 578 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Norma contestata nella qualificazione dei fatti: la Corte ha valutato correttamente la qualificazione applicata in primo e secondo grado ma ha osservato che le modifiche peggiorative successive al fatto non potevano incidere retroattivamente ai fini della prescrizione
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
menzionato ampiamente nella rubrica e nei decreti di proroga
La Corte ha ritenuto che, a partire dalle proroghe del 2014, le intercettazioni fossero legittimamente autorizzate anche con riferimento al reato associativo in ragione della motivazione di persistenza delle indagini e del carattere ramificato del sistema criminoso
art. 640-bis cod. pen.
Reato-fine delle condotte di truffa oggetto dell'imputazione; la Corte ha esaminato la rilevanza probatoria delle intercettazioni rispetto a tale contestazione nell'ambito del complesso impianto accusatorio
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per reati diversi salvo connessione/indispensabilità: la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo) ritenendo, alla luce delle proroghe e del contenuto motivazionale, che l'utilizzo fosse ammissibile per i reati associativi indicati
art. 267 e 271 cod. proc. pen.
Presupposti per autorizzazione e proroga delle intercettazioni (gravi indizi e assoluta indispensabilità): la Corte ha ritenuto che i decreti di proroga contenessero sufficiente motivazione circa la gravità indiziaria e la persistenza dell'esigenza captativa
art. 266 cod. proc. pen.
Elenco dei reati che ammettono la captazione ai sensi del capo di imputazione e parametro per valutare l'ammissibilità delle intercettazioni; la Corte ha fatto riferimento alla compatibilità dell'indagine con tale perimetro
art. 12 cod. proc. pen.
Concetto di connessione e continuità fra reati: la Corte ha richiamato la possibilità di utilizzare captazioni per reati connessi quando il nucleo storico coincide o è incluso
art. 197 e art. 195 cod. proc. pen.
Regole di incompatibilità a testimoniare: la Corte ha affermato che l'incompatibilità dell'ufficiale/agente di p.g. è limitata agli atti redatti come ausiliario e non si estende automaticamente all'intera attività istituzionale; pertanto il teste non è risultato incompatibile in assoluto
art. 578 cod. proc. pen.
Disciplina delle statuizioni civili dopo estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite (Calpitano) e la giurisprudenza costituzionale, confermando l'obbligo di valutare anche gli effetti civili e, se del caso, di procedere all'assoluzione nel merito qualora sussistano i presupposti
Sez. U. n. 51/2019 (massima Cavallo) e Sez. U. n. 36208/2024 (Calpitano)
Giurisprudenza richiamata in tema di utilizzabilità delle intercettazioni per reati connessi (Cavallo) e in tema di effetti civili dopo prescrizione (Calpitano): la Corte ha applicato questi principi per legittimare l'uso delle captazioni e per disciplinare le statuizioni civili
art. 545-bis cod. proc. pen. / art. 53 L. n. 689/1981
Rinvio ai benefici di sostituzione delle pene: i ricorrenti hanno dedotto omissione di valutazione circa l'applicabilità del beneficio; la Corte ha ritenuto che tale valutazione rientri nella discrezionalità del giudice e vada adeguatamente motivata quando rilevante
Massime di principio
- Intercettazioni: per essere dichiarate inutilizzabili per carenza motivazionale occorre che il decreto autorizzativo o di proroga sia privo o manifestamente illogico nella motivazione; motivazione per "relationem" è ammissibile se dalla lettura emerge il percorso cognitivo del giudice.
- Connessione tra reati: le captazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per reati "connessi" (art. 12 c.p.p.) quando il nucleo storico coincide o quando i decreti di proroga motivano la persistenza dell'esigenza investigativa anche rispetto al reato diverso.
- Controllo di legittimità sulle valutazioni di merito è limitato: la Cassazione sindaca la motivazione solo per carenza, manifesta illogicità o errata interpretazione di diritto, non per semplici alternative probatorie offerte dalla difesa.
- Incompatibilità a testimoniare: l'ausiliarità del teste al Pubblico Ministero esclude la testimonianza solo con riferimento agli atti specifici redatti come ausiliario (art. 197 c.p.p.); l'agente di p.g. può deporre sulle attività istituzionali non verbali di ausiliario.
- Doppia conforme: se la decisione di appello si salda con quella di primo grado ("doppia conforme"), il giudice di legittimità valuta il corpo motivazionale unitario e l'appello non richiede sempre una nuova e autonoma motivazione se le censure non hanno prospettato elementi nuovi.
- Effetti della prescrizione: quando la prescrizione matura nelle more del giudizio di cassazione la sentenza può essere annullata per estinzione del reato; tuttavia il giudice deve valutare gli effetti civili secondo l'interpretazione di legittimità e costituzionale (art. 578 c.p.p.), e, se necessario, assolvere nel merito qualora le condizioni per l'assoluzione sussistano.
- Richieste istruttorie in appello: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale; la mancata riassunzione di prove è sindacabile in Cassazione solo se sussisteva oggettiva necessità e la decisione mostra lacune manifestamente decisive.
- Qualificazione giuridica dei fatti: la distinzione tra corruzione, induzione indebita e tentativo di truffa dipende dagli elementi soggettivi e dall'impostazione fattuale (affectio societatis, soggezione psicologica, scambio paritario); il giudice di merito è titolare della valutazione, sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →