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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14876/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/06/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le censure principali erano: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni (vizi di motivazione/insufficienza dei decreti autorizzativi e delle proroghe, violazione dell'art. 270 c.p.p. e dell'art. 267 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e nelle qualificazioni giuridiche dei fatti (es.: distinzione tra corruzione, induzione indebita, tentativo di truffa e 319-quater); 3) omessa acquisizione o non decisività di documentazione probatoria in appello; 4) questioni tecniche sulle intercettazioni ambientali (continuità dei progressivi, genuinità delle captazioni) e presunte violazioni del diritto di difesa; 5) incompatibilità di un teste (operatore di polizia giudiziaria) ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; 6) contestazione della mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, del beneficio di sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p./art. 53 L. n. 689/1981). Ciascun ricorrente ha poi dedotto profili di fatto e di diritto relativi alla propria posizione individuale (Asta soprattutto in ordine alla sua estraneità o al carattere personale di alcuni comportamenti; Perricone sul ruolo effettivo nelle società e sulla rilevanza centrale delle intercettazioni).

La decisione

La Corte di Cassazione, ritenuti esauriti gli esami delle doglianze, ha dichiarato che i reati residui per i quali i due imputati erano stati condannati in appello si sono estinti per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il motivo che i reati sono estinti per prescrizione. Sul piano processuale e sostanziale la Corte ha inoltre: respinto/smentito le principali censure di merito (in particolare ha ritenuto legittima e utilizzabile la captazione, valutando adeguata la motivazione dei decreti di proroga che, a partire dall'estate 2014, richiamavano anche l'art. 416 c.p. e motivavano la persistenza della necessità captativa); escluso i vizi procedurali prospettati riguardo alla genuinità e continuità di alcune registrazioni per carenza di prova di incidenza decisiva; ritenuto non fondate le eccezioni sull'incompatibilità del teste di p.g.; confermato in senso sostanziale la ricostruzione dell'associazione per delinquere e delle condotte contestate in fatto (ferme le conseguenze di estinzione per prescrizione). Infine la Corte ha confermato le statuizioni civili (risarcimento e condanna alle spese civili) già disposte in precedenza, applicando i criteri previsti dall'art. 578 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma contestata nella qualificazione dei fatti: la Corte ha valutato correttamente la qualificazione applicata in primo e secondo grado ma ha osservato che le modifiche peggiorative successive al fatto non potevano incidere retroattivamente ai fini della prescrizione

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    menzionato ampiamente nella rubrica e nei decreti di proroga

    La Corte ha ritenuto che, a partire dalle proroghe del 2014, le intercettazioni fossero legittimamente autorizzate anche con riferimento al reato associativo in ragione della motivazione di persistenza delle indagini e del carattere ramificato del sistema criminoso

  • art. 640-bis cod. pen.

    Reato-fine delle condotte di truffa oggetto dell'imputazione; la Corte ha esaminato la rilevanza probatoria delle intercettazioni rispetto a tale contestazione nell'ambito del complesso impianto accusatorio

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per reati diversi salvo connessione/indispensabilità: la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo) ritenendo, alla luce delle proroghe e del contenuto motivazionale, che l'utilizzo fosse ammissibile per i reati associativi indicati

  • art. 267 e 271 cod. proc. pen.

    Presupposti per autorizzazione e proroga delle intercettazioni (gravi indizi e assoluta indispensabilità): la Corte ha ritenuto che i decreti di proroga contenessero sufficiente motivazione circa la gravità indiziaria e la persistenza dell'esigenza captativa

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Elenco dei reati che ammettono la captazione ai sensi del capo di imputazione e parametro per valutare l'ammissibilità delle intercettazioni; la Corte ha fatto riferimento alla compatibilità dell'indagine con tale perimetro

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Concetto di connessione e continuità fra reati: la Corte ha richiamato la possibilità di utilizzare captazioni per reati connessi quando il nucleo storico coincide o è incluso

  • art. 197 e art. 195 cod. proc. pen.

    Regole di incompatibilità a testimoniare: la Corte ha affermato che l'incompatibilità dell'ufficiale/agente di p.g. è limitata agli atti redatti come ausiliario e non si estende automaticamente all'intera attività istituzionale; pertanto il teste non è risultato incompatibile in assoluto

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Disciplina delle statuizioni civili dopo estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite (Calpitano) e la giurisprudenza costituzionale, confermando l'obbligo di valutare anche gli effetti civili e, se del caso, di procedere all'assoluzione nel merito qualora sussistano i presupposti

  • Sez. U. n. 51/2019 (massima Cavallo) e Sez. U. n. 36208/2024 (Calpitano)

    Giurisprudenza richiamata in tema di utilizzabilità delle intercettazioni per reati connessi (Cavallo) e in tema di effetti civili dopo prescrizione (Calpitano): la Corte ha applicato questi principi per legittimare l'uso delle captazioni e per disciplinare le statuizioni civili

  • art. 545-bis cod. proc. pen. / art. 53 L. n. 689/1981

    Rinvio ai benefici di sostituzione delle pene: i ricorrenti hanno dedotto omissione di valutazione circa l'applicabilità del beneficio; la Corte ha ritenuto che tale valutazione rientri nella discrezionalità del giudice e vada adeguatamente motivata quando rilevante

Massime di principio

  • Intercettazioni: per essere dichiarate inutilizzabili per carenza motivazionale occorre che il decreto autorizzativo o di proroga sia privo o manifestamente illogico nella motivazione; motivazione per "relationem" è ammissibile se dalla lettura emerge il percorso cognitivo del giudice.
  • Connessione tra reati: le captazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per reati "connessi" (art. 12 c.p.p.) quando il nucleo storico coincide o quando i decreti di proroga motivano la persistenza dell'esigenza investigativa anche rispetto al reato diverso.
  • Controllo di legittimità sulle valutazioni di merito è limitato: la Cassazione sindaca la motivazione solo per carenza, manifesta illogicità o errata interpretazione di diritto, non per semplici alternative probatorie offerte dalla difesa.
  • Incompatibilità a testimoniare: l'ausiliarità del teste al Pubblico Ministero esclude la testimonianza solo con riferimento agli atti specifici redatti come ausiliario (art. 197 c.p.p.); l'agente di p.g. può deporre sulle attività istituzionali non verbali di ausiliario.
  • Doppia conforme: se la decisione di appello si salda con quella di primo grado ("doppia conforme"), il giudice di legittimità valuta il corpo motivazionale unitario e l'appello non richiede sempre una nuova e autonoma motivazione se le censure non hanno prospettato elementi nuovi.
  • Effetti della prescrizione: quando la prescrizione matura nelle more del giudizio di cassazione la sentenza può essere annullata per estinzione del reato; tuttavia il giudice deve valutare gli effetti civili secondo l'interpretazione di legittimità e costituzionale (art. 578 c.p.p.), e, se necessario, assolvere nel merito qualora le condizioni per l'assoluzione sussistano.
  • Richieste istruttorie in appello: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale; la mancata riassunzione di prove è sindacabile in Cassazione solo se sussisteva oggettiva necessità e la decisione mostra lacune manifestamente decisive.
  • Qualificazione giuridica dei fatti: la distinzione tra corruzione, induzione indebita e tentativo di truffa dipende dagli elementi soggettivi e dall'impostazione fattuale (affectio societatis, soggezione psicologica, scambio paritario); il giudice di merito è titolare della valutazione, sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità.

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