Circolare numero 39 del 16-2-2001
Obbligo di assoggettamento allo speciale regime previdenziale ed assistenziale di cui al DPR n.602/70, delle società cooperative ed organismi di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il DPR n. 602/70 non introduce un’agevolazione contributiva, ma uno speciale regime previdenziale e assistenziale obbligatorio per i soggetti che ne abbiano i requisiti e svolgano le attività ricomprese nell’elenco allegato, come aggiornato dai successivi decreti ministeriali. Vengono richiamati i precedenti orientamenti dell’Avvocatura Centrale e del Ministero del Lavoro. Sul piano operativo, le sedi devono classificare le aziende con i codici di autorizzazione 4A o 4B dopo verifica dei requisiti, mentre alle cooperative legalmente costituite che presentano il certificato di iscrizione al Registro Prefettizio va attribuito il codice 3A con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della delibera prefettizia. I contenziosi pendenti devono essere definiti secondo le precisazioni contenute nella circolare.
Obbligatorietà del regime previdenziale e assistenziale speciale ex DPR n. 602/70 per le cooperative di lavoro
Regime previdenziale speciale per cooperative di lavoro ex DPR n. 602/70
La circolare interviene per chiarire l’inquadramento previdenziale e assistenziale dei lavoratori soci di società cooperative di lavoro e degli organismi di fatto che svolgono attività mutualistiche analoghe. Il documento nasce a seguito di quesiti pervenuti alla Direzione Generale e del contenzioso amministrativo pendente in materia di obbligatorietà dell’assoggettamento al regime previsto dal DPR n. 602/70.
Natura giuridica del regime
La circolare afferma con nettezza che il DPR n. 602/70 non configura una agevolazione contributiva, bensì un regime speciale di previdenza e assistenza sociale. Tale regime è obbligatorio per gli organismi che presentino i requisiti richiesti dall’art. 2 del decreto e che esercitino le attività comprese nell’elenco allegato al medesimo provvedimento normativo, elenco successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali del 20 novembre 1974, 30 luglio 1983, 4 aprile 1989, 6 dicembre 1993 e 3 dicembre 1999.
Ambito soggettivo di applicazione
Il testo richiama l’art. 1 del DPR n. 602/70, secondo cui il regime si applica:
- ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro disciplinate dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile e dal d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577;
- ai lavoratori soci di organismi di fatto costituiti per il conseguimento di scopi mutualistici propri delle società cooperative.
L’applicazione del regime è collegata sia alla natura del soggetto sia allo svolgimento delle attività ricomprese nell’elenco allegato al decreto.
Conferme interpretative già acquisite
La circolare richiama che l’obbligatorietà del regime è stata più volte confermata sia dall’Avvocatura Centrale dell’Istituto sia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il documento si pone quindi in continuità con un orientamento interpretativo già consolidato.
Istruzioni operative per le sedi
Sul piano applicativo, le Agenzie devono procedere come segue:
- verificare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPR n. 602/70;
- verificare l’effettivo esercizio di una o più attività rientranti tra quelle elencate dalla normativa;
- una volta accertati i presupposti, classificare l’azienda nel settore di appartenenza in base all’attività dichiarata;
- attribuire contestualmente il codice di autorizzazione 4A o 4B, che identifica l’azienda operante in regime di DPR n. 602/70.
Cooperative legalmente costituite e Registro Prefettizio
Per le società cooperative legalmente costituite, la presentazione del certificato di iscrizione al Registro Prefettizio comporta l’attribuzione del codice di autorizzazione 3A, relativo all’aliquota ridotta ex CUAF. La decorrenza di tale codice è stabilita dal periodo di paga in corso alla data della Delibera Prefettizia che ha disposto l’iscrizione.
Contenzioso pendente
La circolare dispone inoltre che ogni eventuale contenzioso insorto per una diversa interpretazione delle norme deve essere definito alla luce delle precisazioni fornite. In tal modo si invita a uniformare la gestione amministrativa e a ricondurre i casi pendenti al criterio interpretativo ora espresso.
Punti principali
Natura del DPR n. 602/70
La circolare precisa che il DPR n. 602/70 disciplina un regime speciale di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative di lavoro e per gli organismi di fatto che svolgono le medesime attività, e non una misura agevolativa contributiva. L’assoggettamento al regime è obbligatorio per i destinatari che possiedono i requisiti previsti dall’art. 2 e svolgono le attività elencate nel decreto e nei successivi aggiornamenti normativi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sono interessati i lavoratori soci di società cooperative di lavoro disciplinate dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché i lavoratori soci di organismi di fatto costituiti per finalità mutualistiche. Il regime si applica alle attività comprese nell’elenco allegato al DPR, successivamente modificato e integrato dai DD.MM. 20 novembre 1974, 30 luglio 1983, 4 aprile 1989, 6 dicembre 1993 e 3 dicembre 1999.
Indicazioni operative per la classificazione
Le Agenzie, verificato il possesso dei requisiti dell’art. 2 del DPR n. 602/70 e l’effettivo svolgimento di una o più attività ricomprese nell’elenco normativo, devono classificare l’azienda nel settore di appartenenza attribuendo contestualmente il codice di autorizzazione 4A o 4B, indicativo di azienda operante in regime di DPR n. 602/70.
Attribuzione del codice 3A per le cooperative iscritte
Alla presentazione del certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da parte delle società cooperative legalmente costituite, deve essere attribuito il codice di autorizzazione 3A, corrispondente all’aliquota ridotta ex CUAF. La decorrenza è fissata dal periodo di paga in corso alla data della Delibera Prefettizia con cui è stata disposta l’iscrizione.
Gestione del contenzioso pendente
Eventuali controversie già insorte per una diversa interpretazione delle norme devono essere definite alla luce delle precisazioni contenute nella circolare, che intende uniformare il trattamento amministrativo e contributivo dei casi interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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