Circolare numero 41 del 16-2-2001
Integrazioni e precisazioni in merito ai criteri classificatori delle imprese esercenti l’attività di restauro delle opere d’arti e delle Federazioni sportive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra e modifica le precedenti istruzioni del 1998 sulla classificazione delle imprese di restauro artistico e disciplina il nuovo inquadramento delle Federazioni sportive nazionali alla luce della normativa sopravvenuta. Per le imprese di conservazione e restauro di opere d’arte viene assunto come criterio decisivo l’iscrizione nel Registro CCIAA nella specifica attività economica, con distinzione tra settore artigianato e terziario a seconda dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Per le Federazioni sportive nazionali, invece, si riconosce la natura privatistica e si aggiorna l’inquadramento previdenziale con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della circolare.
Classificazione previdenziale delle imprese di restauro artistico e delle Federazioni sportive nazionali
Classificazione previdenziale delle imprese di restauro artistico e delle Federazioni sportive nazionali
La circolare interviene per integrare, precisare e modificare le istruzioni già impartite con la circolare n. 70 del 30 marzo 1998 in materia di classificazione previdenziale. Da un lato ridefinisce l’inquadramento delle imprese di conservazione e restauro di opere d’arte; dall’altro aggiorna la classificazione delle Federazioni sportive nazionali alla luce del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
Imprese di conservazione e restauro di opere d’arte
Le precedenti indicazioni del 1998, che richiamavano la classificazione in base al materiale prevalentemente restaurato, vengono considerate superate. In origine le imprese erano inquadrate tenendo conto del materiale oggetto dell’attività (legno, pietra, metallo, carta, tela, ecc.), con possibili ricadute nei settori industria, artigianato edile, lapideo o del legno; per i restauri di dipinti su tela, libri, pergamene e simili, era già previsto il ricorso al settore artigianato o terziario tra le attività professionali e imprenditoriali non altrove classificate (ISTAT 1991 74.84.6, csc 7.07.06/4.16.01).
La circolare rileva tuttavia che tale criterio si è dimostrato problematico per gli adempimenti previdenziali, sia per la difficoltà di individuare la prevalenza del materiale trattato, sia per la variabilità nel tempo della tipologia dei lavori commissionati. Per questo motivo viene valorizzato il sopravvenuto Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. del 20 ottobre 2000 n. 246, recante il regolamento sui requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
In base a tale regolamento, l’iscrizione nel Registro istituito presso la competente CCIAA deve essere conseguita nella specifica attività economica di "conservazione e restauro di opere d’arte", come richiesto anche dall’art. 17, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34. D’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle aziende così qualificate devono essere attribuite le seguenti classificazioni:
- settore artigianato, csc 4.16.01 (codice ISTAT 1991 74.84.6, attività di servizi non altrove classificate), se iscritte all’Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 443/1985;
- settore terziario, csc 7.07.06 (codice ISTAT 1991 74.84.6, corrispondente al codice 74.84.A all’Anagrafe tributaria), se non artigiane.
Per le imprese che dichiarano attività di restauro ma non risultano iscritte al Registro CCIAA continua invece ad applicarsi la disciplina già prevista dal punto 6 della circolare n. 70/1998.
Federazioni sportive nazionali
Per le Federazioni sportive nazionali la circolare richiama il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, il quale all’art. 15, comma 2, ne afferma la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal decreto.
In coerenza con tale qualificazione, le Federazioni sportive nazionali devono essere classificate come organismi privati, con attribuzione del codice ISTAT 1991 92.62.3 e del csc 1.18.08, non più come enti pubblici ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989, per i quali era previsto il csc 2.01.01.
Obblighi contributivi e decorrenza della variazione
Le Federazioni sportive nazionali sono soggette a tutte le contribuzioni previste per il settore di appartenenza e all’obbligo contributivo IVS all’ENPALS per il personale dipendente. È espressamente escluso il personale dipendente dal CONI, ente pubblico, impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data di gennaio 1999, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. n. 242/1999.
La variazione della classificazione produce effetti, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare.
Punti principali
Imprese di conservazione e restauro di opere d’arte
Le istruzioni della circolare n. 70 del 30 marzo 1998, basate sulla prevalenza del materiale restaurato, vengono superate dalle nuove indicazioni. Il Decreto ministeriale 3 agosto 2000, che richiede l’iscrizione nel Registro CCIAA nella specifica attività di "conservazione e restauro di opere d’arte", è assunto come riferimento utile anche ai fini previdenziali. Le imprese iscritte in tale Registro devono essere classificate: nel settore artigianato con csc 4.16.01 se iscritte all’Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge n. 443/1985; nel settore terziario con csc 7.07.06 se non artigiane. Per le imprese che dichiarano attività di restauro ma non risultano iscritte al Registro continua ad applicarsi il punto 6 della circolare n. 70/98.
Federazioni sportive nazionali: natura giuridica e inquadramento
Il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 qualifica le Federazioni sportive nazionali come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro. Di conseguenza esse devono essere classificate come organismi privati con codice ISTAT 1991 92.62.3 e csc 1.18.08, e non più come enti pubblici con csc 2.01.01 ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989.
Contribuzione e decorrenza per le Federazioni sportive nazionali
Le Federazioni sportive nazionali sono soggette alle contribuzioni previste per il settore di appartenenza e all’obbligo contributivo IVS all’ENPALS per il personale dipendente. È escluso il personale dipendente dal CONI, ente pubblico, impiegato presso le federazioni alla data di gennaio 1999, secondo l’art. 17 del D.lgs. n. 242/1999. Le variazioni di classificazione producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
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