Circolare numero 40 del 16-2-2001
Istruzioni operative per l’applicazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano, firmato il 13 settembre 1993, ratificato con legge 24 marzo 1999, che sostituisce integralmente l’Accordo italo-australiano del 23 aprile 1986, in vigore dal 1° luglio 1988.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’entrata in vigore del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Australia, che sostituisce integralmente quello del 1986. Vengono illustrati i principali effetti applicativi: aggiornamento dell’ambito oggettivo delle prestazioni, nuova disciplina dell’integrazione al trattamento minimo per le pensioni italiane in pro rata ai residenti in Italia, esclusione di alcune voci reddituali ai fini dei controlli italiani e australiani, nonché il ripristino e l’esame di alcune pensioni vedovili australiane. È inoltre richiamato un nuovo modello di certificazione dei trattamenti pensionistici ai fini dell’art. 10 dell’Accordo.
Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano del 13 settembre 1993, in vigore dal 1° ottobre 2000
Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano
La circolare illustra gli effetti del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Australia, firmato il 13 settembre 1993 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Il testo sostituisce integralmente l’Accordo del 23 aprile 1986 e introduce alcune novità applicative rilevanti per il trattamento delle pensioni, per la valutazione dei redditi e per il ripristino di alcune prestazioni australiane.
Ambito di applicazione delle prestazioni australiane
L’elenco delle prestazioni australiane previsto dall’art. 2, par. 1, lett. a), deve essere letto tenendo conto dell’evoluzione della legislazione australiana intervenuta nel periodo tra firma ed entrata in vigore dell’Accordo.
- Le "pensioni alle mogli" e le "pensioni alle vedove" non risultano più previste dalla normativa australiana, salvo quelle da ripristinare ai sensi dell’art. 23, par. 5.
- La denominazione della "pensione per l’assistenza personale al coniuge inabile" deve intendersi aggiornata in "pagamento per l’assistenza personale al coniuge inabile".
- La "indennità per vedove" deve essere intesa come "prestazione per morte", distinta dalla soppressa pensione alle vedove.
Integrazione al trattamento minimo delle pensioni in pro rata
La principale innovazione riguarda l’art. 12, par. 4, che prevede l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni italiane in pro rata spettanti a residenti in Italia, anche quando tali pensioni siano eventualmente cumulate con una prestazione australiana, se l’importo complessivo non raggiunge il minimo previsto dalla normativa italiana.
La circolare chiarisce che tale integrazione deriva direttamente dall’Accordo e opera indipendentemente dai requisiti di contribuzione richiesti dall’ordinamento interno per l’integrazione al minimo, purché sussistano i requisiti reddituali.
Effetti sulle pensioni già liquidate e riliquidazione d’ufficio
Per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 2000 spettanti a residenti in Italia, l’integrazione al minimo deve essere riconosciuta in presenza dei requisiti reddituali. Inoltre, l’art. 23, par. 4, stabilisce che le prestazioni dovute secondo il precedente Accordo devono essere determinate secondo le regole del nuovo testo.
Ne deriva che le pensioni già erogate a residenti in Italia con decorrenza originaria anteriore al 1° ottobre 2000, che non erano state integrate per mancanza dei requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa nazionale, devono essere riliquidate d’ufficio e integrate al trattamento minimo dalla medesima data.
Redditi esclusi ai fini italiani
Ai fini dell’accertamento reddituale da parte italiana, l’art. 13 dispone che le "maggiorazioni per minori a carico" corrisposte dall’Australia non devono essere considerate per la concessione del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali e delle prestazioni familiari INPS.
Le agenzie devono quindi verificare se il titolare di pensione percepisca tali prestazioni australiane, poiché esse non incidono sulla valutazione dei redditi rilevanti per le prestazioni italiane indicate.
Redditi esclusi ai fini australiani
L’art. 10 prevede, per il calcolo delle prestazioni australiane, l’esclusione non solo dell’integrazione al trattamento minimo ma anche delle maggiorazioni sociali e degli assegni familiari erogati dall’INPS. La circolare precisa che questi importi sono già indicati nel mod. Art.17 Australia, che d’ora in poi deve essere utilizzato come mod. Art.10 Australia per la relativa comunicazione all’Ente australiano.
La regola vale anche ai fini del calcolo di prestazioni australiane ulteriori, compresi i sussidi per ricerca di lavoro.
Ripristino delle pensioni vedovili australiane
L’art. 23, par. 5, impone al Dipartimento di sicurezza sociale australiano il ripristino delle pensioni di tipo B per vedove soppresse dalla sezione 1215 del Social Security Act del 1991, nonché l’esame delle domande presentate entro il 30 giugno 1992.
L’Ente australiano ha comunicato che sta già procedendo al ripristino delle 77 pensioni vedovili sospese e alla valutazione delle domande presentate entro la data indicata. Le agenzie italiane sono invitate a trasmettere senza ritardo al Centrelink di Hobart le eventuali domande ancora giacenti.
Modulistica allegata
La circolare allega il nuovo modello di certificazione pensionistica denominato mod. ART.10/AUS, destinato a fornire all’Ente australiano i dati necessari all’applicazione dell’art. 10 dell’Accordo. Il modello riporta, tra le principali voci, l’importo derivante dalla contribuzione, l’integrazione al minimo, gli assegni per il nucleo familiare per figli e coniuge, la maggiorazione per ex combattenti e la maggiorazione sociale.
Punti principali
Entrata in vigore e sostituzione del precedente Accordo
Il Ministero del Lavoro informa che, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica del 12 settembre 2000, il nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano, firmato a Roma il 13 settembre 1993, è entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Il nuovo testo sostituisce integralmente l’Accordo del 23 aprile 1986, in vigore dal luglio 1988, pur confermandone in larga parte il contenuto.
Ambito di applicazione oggettivo delle prestazioni australiane
L’elencazione delle prestazioni australiane contenuta nell’art. 2, par. 1, lett. a), va letta tenendo conto del tempo intercorso tra firma ed entrata in vigore. Vanno quindi escluse le "pensioni alle mogli" e le "pensioni alle vedove", non più previste dalla legislazione australiana, salvo quelle da ripristinare di cui al punto relativo alle pensioni vedovili. Inoltre, la denominazione della "pensione per l’assistenza personale al coniuge inabile" deve intendersi modificata in "pagamento per l’assistenza personale al coniuge inabile", mentre la "indennità per vedove" va intesa come "prestazione per morte", da non confondere con la soppressa pensione alle vedove.
Integrazione al trattamento minimo delle pensioni in pro rata
L’art. 12, par. 4, stabilisce che se l’importo di una pensione italiana in pro rata, eventualmente sommata a una prestazione australiana, non raggiunge il trattamento minimo previsto dalla normativa italiana, la prestazione deve essere integrata fino a tale livello. Si tratta di una previsione innovativa rispetto al precedente Accordo, che consente l’integrazione al minimo delle pensioni in pro rata spettanti ai residenti in Italia, purché sussistano i requisiti reddituali, indipendentemente dai requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa nazionale.
Riliquidazione delle pensioni già liquidate ai residenti in Italia
Per le pensioni spettanti ai residenti in Italia con decorrenza dal 1° ottobre 2000, in presenza dei requisiti reddituali, l’integrazione al trattamento minimo deve essere riconosciuta. Inoltre, in base all’art. 23, par. 4, le prestazioni spettanti secondo il precedente Accordo devono essere determinate secondo le regole del nuovo Accordo. Ne consegue che le pensioni erogate a residenti in Italia con decorrenza originaria anteriore al 1° ottobre 2000, non integrate per mancanza dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa interna, devono essere riliquidate d’ufficio e integrate al minimo dalla stessa data.
Redditi rilevanti per la normativa italiana
L’art. 13 dispone che le "maggiorazioni per minori a carico" corrisposte dall’Australia non devono essere considerate ai fini della valutazione dei redditi per l’attribuzione del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali e delle prestazioni familiari da parte dell’INPS. Le agenzie devono quindi verificare l’eventuale erogazione di tali prestazioni a favore del titolare di pensione.
Redditi rilevanti per la normativa australiana
L’art. 10 prevede che, oltre all’integrazione al trattamento minimo, siano escluse dai redditi da considerare per il calcolo delle prestazioni australiane, compresi i sussidi per ricerca di lavoro, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari erogati dall’INPS. Tali importi risultano già indicati nel mod. Art.17 Australia, che deve ora essere utilizzato come mod. Art.10 Australia per la comunicazione all’Ente australiano.
Ripristino delle pensioni vedovili australiane
L’art. 23, par. 5, impone al Dipartimento di sicurezza sociale australiano di ripristinare le pensioni di tipo B per vedove, soppresse a seguito della sezione 1215 del Social Security Act del 1991, e di esaminare le domande presentate entro il 30 giugno 1992. L’Ente australiano ha comunicato di stare provvedendo al ripristino delle 77 pensioni vedovili già sospese e all’esame delle domande presentate entro tale data. Le agenzie italiane sono invitate a trasmettere tempestivamente al Centrelink di Hobart le domande eventualmente giacenti.
Nuovo modello di certificazione
In allegato è riportato il mod. ART.10/AUS, denominato "Certificazione degli importi pensionistici rilasciata ai fini della applicazione dell’art. 10 del nuovo Accordo italo-australiano di sicurezza sociale". Il modello è destinato a certificare gli importi pensionistici e le diverse voci utili al calcolo, tra cui importo derivante dalla contribuzione, integrazione al minimo, assegni per il nucleo familiare per figli e coniuge, maggiorazione per ex combattenti e maggiorazione sociale.
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