Circolare numero 34 del 14-2-2001
Modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari per i residenti in Canada ed in Quebec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di accertamento dell’invalidità e dell’inabilità per i richiedenti prestazioni residenti in Canada, distinguendo tra province canadesi diverse dal Québec e Québec. Per le altre province, la richiesta di visita va inoltrata ai consolati competenti con allegato il modello bilingue SS4/MI; per il Québec, invece, gli accertamenti sono effettuati dall’istituzione locale su richiesta dell’Istituto italiano. La circolare indica inoltre di esaminare le domande anche se prive del modello SS3, purché accompagnate da certificazione medica di parte, raccomanda maggiore attenzione nell’uso delle visite specialistiche e nella valutazione dei giudizi canadesi, disciplina il rimborso spese ai consolati e segnala alcune modifiche legislative canadesi in materia di assegni e prestazioni per partner conviventi dello stesso sesso.
Accertamenti sanitari per richieste di prestazioni di invalidità di residenti in Canada e modifiche legislative canadesi
Canada – Accertamenti sanitari per prestazioni di invalidità e aggiornamenti normativi
La circolare fornisce precisazioni operative sugli accertamenti sanitari da svolgere nei confronti dei richiedenti prestazioni di invalidità residenti in Canada, distinguendo il regime applicabile alle province canadesi diverse dal Québec da quello vigente per il Québec. Contiene inoltre indicazioni sulla documentazione da acquisire, sulla gestione dei rimborsi ai Consolati e un breve richiamo a modifiche legislative canadesi rilevanti ai fini delle prestazioni sociali.
Accertamenti sanitari per residenti nelle province canadesi diverse dal Québec
Per i residenti nelle province canadesi diverse dal Québec si conferma che l’Accordo italo-canadese non impone all’istituzione del Paese di residenza di eseguire gli accertamenti sanitari per conto dell’istituzione dell’altro Stato. L’istituzione estera può limitarsi a trasmettere la documentazione sanitaria disponibile ed eventualmente formulare un giudizio di invalidità sulla base di tale documentazione, senza che tale giudizio sia vincolante per l’Istituto italiano.
La richiesta di visita medica deve essere inoltrata alle autorità consolari territorialmente competenti o, se necessario, all’Ambasciata d’Italia ad Ottawa, seguendo la procedura prevista per i residenti in Paesi non convenzionati dalla circolare n. 42 del 29 febbraio 1988. Alla richiesta va allegato il modulo SS4/MI, predisposto in italiano e in inglese, già utilizzato anche nei rapporti con Regno Unito e Australia.
Documentazione sanitaria e gestione delle domande
La circolare prende atto delle difficoltà frequenti nel far compilare ai medici il modello SS3 da parte degli assicurati residenti in Canada. Per tale ragione dispone che siano esaminate anche le domande di prestazione prive del modello SS3, purché accompagnate da una certificazione medica di parte. Il modello SS3 non deve più essere inviato all’interessato per la successiva compilazione del medico.
Viene inoltre richiesto di prestare particolare attenzione all’esame della documentazione sanitaria ricevuta, così da individuare tempestivamente la necessità di una visita specialistica. Se tale esigenza emerge già dalla documentazione, la visita specialistica deve essere richiesta subito, senza passare da una visita generica preliminare.
Valutazione dei giudizi di invalidità canadesi
La circolare richiama l’esistenza di significative difformità tra i giudizi di invalidità canadesi e quelli dell’Istituto. Pur ribadendo che il giudizio espresso dall’ente canadese non è vincolante, invita gli uffici a considerare con maggiore attenzione la valutazione dell’invalidità proveniente dall’istituzione estera.
Accertamenti sanitari per residenti in Québec
Per il Québec è previsto un regime differente. È stato convenuto con l’istituzione competente che le visite mediche siano eseguite dall’istituzione del Paese di residenza, a spese dell’istituzione richiedente, secondo criteri analoghi a quelli applicati per i richiedenti prestazioni di invalidità in convenzione.
Di conseguenza, la richiesta di accertamento sanitario per i residenti in Québec deve essere inviata al Ministère des Relations avec le citoyens et de l’Immigration, D.E.E.S., Place Jaques-Cartier n. 454, 4 étage, Montreal, Québec H"Y 3B3, Canada.
Rimborso delle spese per visite mediche
La circolare segnala che in alcuni casi i rimborsi corrisposti ai Consolati in Canada per visite mediche non riportano l’indicazione nominativa della persona visitata. Per evitare difficoltà di identificazione della pratica, si raccomanda che, al momento dell’emissione del mandato di pagamento, sia trasmessa al Consolato una comunicazione di avvenuta disposizione del rimborso contenente sempre gli estremi anagrafici dei soggetti interessati e ogni altra informazione utile.
Modifiche legislative canadesi
L’organismo di collegamento canadese comunica che l’indennità per il coniuge prevista dall’Old Security Act, già denominata "spouse’s allowance", viene ora chiamata semplicemente "allowance". La prestazione spetta anche al partner convivente da almeno un anno con il titolare di pensione sociale di vecchiaia dello stesso sesso.
Viene inoltre precisato che al partner dello stesso sesso spettano anche il guaranteed income supplement e le prestazioni ai superstiti a carico del Canada Pension Plan, a condizione che il decesso sia avvenuto dopo gennaio 1998.
Punti principali
Accertamenti sanitari per residenti nelle province canadesi diverse dal Québec
Per i residenti nelle province canadesi diverse dal Québec si conferma che l’Accordo italo-canadese non obbliga l’istituzione del Paese di residenza a svolgere gli accertamenti sanitari per conto dell’istituzione dell’altro Stato. Ciascuna istituzione può soltanto trasmettere la documentazione sanitaria in suo possesso ed esprimere un giudizio sulla base di essa. La richiesta di visita medica deve quindi essere indirizzata alle autorità consolari territorialmente competenti o, in alternativa, all’Ambasciata d’Italia ad Ottawa, secondo la procedura prevista per i residenti in Paesi non convenzionati dalla circ. n. 42 del 29 febbraio 1988. Alla richiesta va allegato il modello SS4/MI bilingue italiano-inglese.
Documentazione medica e visite specialistiche
Si segnala che molti assicurati residenti in Canada incontrano difficoltà nel far compilare dai medici il modello SS3. Per questo motivo devono essere esaminate anche le domande di prestazione non corredate del modello SS3, purché accompagnate da una certificazione medica di parte. Il modello SS3 non deve più essere inviato all’interessato per la successiva compilazione del medico. Inoltre, qualora dall’esame della documentazione sanitaria emergesse la necessità di una visita specialistica, questa deve essere richiesta immediatamente, senza attendere una prima visita generica seguita da successiva integrazione.
Valutazione dei giudizi di invalidità canadesi
Pur restando fermo che il giudizio di invalidità espresso dall’ente canadese non è vincolante per l’Istituto, viene raccomandato di prestare maggiore attenzione alla valutazione dell’invalidità formulata dall’istituzione estera, anche alla luce delle rilevate difformità tra i criteri canadesi e quelli dell’Istituto.
Accertamenti sanitari per residenti in Québec
Per i residenti in Québec è stato concordato un diverso assetto: le visite mediche sono effettuate dall’istituzione del Paese di residenza, a spese dell’istituzione richiedente, secondo criteri analoghi a quelli previsti per i richiedenti prestazioni di invalidità in convenzione. La richiesta di accertamento deve essere inviata al Ministère des Relations avec le citoyens et de l’Immigration, D.E.E.S., Place Jaques-Cartier n. 454, 4 étage, Montreal, Québec H"Y 3B3, Canada.
Rimborso delle spese per visite mediche
Si rileva che talvolta i rimborsi inviati ai Consolati in Canada non riportano la specifica indicazione della persona visitata. Si raccomanda pertanto che, contestualmente all’emissione del mandato di pagamento, venga trasmessa al Consolato una comunicazione di avvenuta disposizione del rimborso contenente sempre gli estremi anagrafici dei soggetti cui si riferiscono gli accertamenti sanitari e ogni altra informazione utile all’identificazione della pratica.
Modifiche legislative canadesi
L’organismo di collegamento canadese informa che l’indennità per il coniuge ("spouse’s allowance") prevista dall’Old Security Act viene ora denominata semplicemente "allowance" e spetta anche al partner convivente da almeno un anno con il titolare di pensione sociale di vecchiaia dello stesso sesso. Al partner dello stesso sesso spettano inoltre il supplemento per reddito garantito ("guaranteed income supplement") e le prestazioni ai superstiti a carico del Canada Pension Plan, a condizione che il decesso sia avvenuto successivamente al gennaio 1998.
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